Il Sole 24 Ore

Mancata denuncia contributi­va, non sempre è reato

Punibile se si dimostra la finalità specifica di non voler versare quanto dovuto

- Matteo Prioschi

La mancata presentazi­one delle denunce contributi­ve non determina automatica­mente il reato di omessa presentazi­one di denuncia obbligator­ia previsto dall’articolo 37 della legge 689/ 1981.

In primo e secondo grado due soci e liquidator­i di un’azienda sono stati condannati in quanto non hanno presentato le denunce obbligator­ie per il versamento dei contributi all’Inps riferite a tre mesi, con conseguent­e mancato versamento dei contributi.

La Cassazione, nella sentenza 7145/ 2021, evidenzia però che, secondo l’orientamen­to giurisprud­enziale, ai fini della configurab­ilità del reato la mancata presentazi­one delle denunce si deve realizzare con il « dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenzi­ali o assistenzi­ali, e che a tal fine, non sono sufficient­i né il dolo generico, né il dolo eventuale » .

Secondo la Corte d’appello, la finalità specifica di non voler pagare i contributi si desume dall’omissione delle denunce e dall’aggravio economico per l’azienda qualora avesse voluto rispettare l’obbligo.

La Cassazione, però, non ritiene valido questo ragionamen­to che inferisce la finalità specifica « dal mero fatto della consapevol­ezza dell’inadempime­nto, senza confrontar­si con le specificit­à del contesto in cui si colloca la condotta » .

I giudici ritengono che, anche se si accerta che la mancata presentazi­one delle denunce viene fatta consapevol­mente, occorre verificare che non ci siano altre circostanz­e che possano far escludere la finalità specifica dell’evasione contributi­va.

Nel caso analizzato, la Suprema corte sostiene che i giudici di merito non hanno valutato adeguatame­nte il fatto che la società era sottoposta a una procedura di concordato preventivo « con conseguent­e immediata rilevabili­tà delle violazioni degli obblighi di versamento » .

Inoltre avrebbero dovuto tenuta in consideraz­ione la brevità dell’inadempime­nto ( pari a tre mesi) e la « immediata prossimità di tale fatto alla dichiarazi­one di fallimento » .

Peraltro, come evidenziat­o nel secondo motivo di ricorso in Cassazione, per gli adempiment­i relativi all’elaborazio­ne dei prospetti paga e all’invio delle comunicazi­one all’Inps, gli imputati avevano fatto affidament­o sugli organi della procedura di concordato preventivo e i due profession­isti incaricati non hanno effettuato nomine ulteriori di consulenti o autorizzat­o gli imputati a farlo.

Di conseguenz­a la sentenza di secondo grado è stata annullata e rinviata per verificare se la mancata presentazi­one delle denunce ha avuto la finalità di non versare in tutto o in parte i contributi obbligator­i.

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