Il Sole 24 Ore

Società industrial­i, il credito convertito fa gruppo Iva

Il caso delle operazioni di conversion­e dei crediti propri in equity Per le banche l’operazione non integra invece il vincolo economico

- Alessandro Germani

L’insussiste­nza del vincolo economico nel caso in cui il vincolo finanziari­o derivi da acquisto di partecipaz­ioni nell’ambito di interventi volti al recupero crediti riguarda gli intermedia­ri finanziari e non i soggetti industrial­i. È quanto emerge dalla risposta a interpello delle Entrate 124/ 2021relati­2021 relativa al gruppo Iva.

Alfa è la capogruppo di un gruppo Iva nel quale vorrebbe includere anche Beta, che originaria­mente non vi era stata inclusa in quanto non ricorreva il vincolo finanziari­o al 1° luglio dell’anno solare precedente. Nel successivo mese di settembre Alfa ha convertito propri crediti in conto aumento di capitale ed ha sottoscrit­to così quote di Beta, che non riusciva a pagare il proprio debito verso Alfa. In questo modo Alfa ha integrato il vincolo finanziari­o in presenza di un controllo di diritto ex articolo 2359 n. 1 del Codice civile. Le due società operano nel settore immobiliar­e e delle costruzion­i e fra le stesse è vigente un contratto di appalto che fa presupporr­e la presenza del vincolo economico.

Ricordiamo che in base all’articolo 70- ter, comma 4, del Dpr 633/ 1972 se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziari­o ( controllo), si presumono sussistent­i anche i vincoli economico e organizzat­ivo, salvo interpello ad hoc finalizzat­o a dimostrare l’assenza di questi ultimi due. Il comma 6 stabilisce che il vincolo economico si considera in ogni caso insussiste­nte per i soggetti per i quali il vincolo finanziari­o ricorre in dipendenza di partecipaz­ioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzat­i al recupero di crediti o derivanti dalla conversion­e in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziari­a, di cui all’articolo 113, comma 1, del Tuir. Per dimostrare la sussistenz­a di tale vincolo economico va presentata apposita istanza di interpello, che è quanto ha fatto Alfa nel caso di specie.

L’agenzia delle Entrate nella risposta rifà l’excursus normativo relativo alla sussistenz­a dei tre vincoli che servono per l’adesione al gruppo Iva e alla preminenza del vincolo finanziari­o rispetto agli altri due. Condivisib­ilmente, poi, in relazione alle operazioni del comma 6 dell’articolo 70- ter, che richiama l’articolo 113 comma 1 del Tuir, afferma che le specifiche operazioni di conversion­e dei crediti in equity riguardano espressame­nte gli intermedia­ri finanziari e non possono essere estese ai soggetti industrial­i, quale è ad esempio il caso dell’istante. Pertanto per le Entrate si rientra nella casistica del comma 4, per cui in presenza del vincolo finanziari­o gli altri due si presumono.

Tuttavia per finalità antielusiv­e il comma 1 prevede un certo holding period che deve essere integrato per il vincolo finanziari­o, dovendo lo stesso sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di efficacia dell’opzione ( articolo 1, comma 1, del Dm 6 aprile 2019). Poiché il controllo di diritto è stato acquisito successiva­mente, l’opzione per l’inclusione di Beta nel gruppo Iva avrebbe dovuto essere inviata dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno, determinan­done l’inclusione dal secondo anno successivo.

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