Società industriali, il credito convertito fa gruppo Iva
Il caso delle operazioni di conversione dei crediti propri in equity Per le banche l’operazione non integra invece il vincolo economico
L’insussistenza del vincolo economico nel caso in cui il vincolo finanziario derivi da acquisto di partecipazioni nell’ambito di interventi volti al recupero crediti riguarda gli intermediari finanziari e non i soggetti industriali. È quanto emerge dalla risposta a interpello delle Entrate 124/ 2021relati2021 relativa al gruppo Iva.
Alfa è la capogruppo di un gruppo Iva nel quale vorrebbe includere anche Beta, che originariamente non vi era stata inclusa in quanto non ricorreva il vincolo finanziario al 1° luglio dell’anno solare precedente. Nel successivo mese di settembre Alfa ha convertito propri crediti in conto aumento di capitale ed ha sottoscritto così quote di Beta, che non riusciva a pagare il proprio debito verso Alfa. In questo modo Alfa ha integrato il vincolo finanziario in presenza di un controllo di diritto ex articolo 2359 n. 1 del Codice civile. Le due società operano nel settore immobiliare e delle costruzioni e fra le stesse è vigente un contratto di appalto che fa presupporre la presenza del vincolo economico.
Ricordiamo che in base all’articolo 70- ter, comma 4, del Dpr 633/ 1972 se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario ( controllo), si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, salvo interpello ad hoc finalizzato a dimostrare l’assenza di questi ultimi due. Il comma 6 stabilisce che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del Tuir. Per dimostrare la sussistenza di tale vincolo economico va presentata apposita istanza di interpello, che è quanto ha fatto Alfa nel caso di specie.
L’agenzia delle Entrate nella risposta rifà l’excursus normativo relativo alla sussistenza dei tre vincoli che servono per l’adesione al gruppo Iva e alla preminenza del vincolo finanziario rispetto agli altri due. Condivisibilmente, poi, in relazione alle operazioni del comma 6 dell’articolo 70- ter, che richiama l’articolo 113 comma 1 del Tuir, afferma che le specifiche operazioni di conversione dei crediti in equity riguardano espressamente gli intermediari finanziari e non possono essere estese ai soggetti industriali, quale è ad esempio il caso dell’istante. Pertanto per le Entrate si rientra nella casistica del comma 4, per cui in presenza del vincolo finanziario gli altri due si presumono.
Tuttavia per finalità antielusive il comma 1 prevede un certo holding period che deve essere integrato per il vincolo finanziario, dovendo lo stesso sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di efficacia dell’opzione ( articolo 1, comma 1, del Dm 6 aprile 2019). Poiché il controllo di diritto è stato acquisito successivamente, l’opzione per l’inclusione di Beta nel gruppo Iva avrebbe dovuto essere inviata dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno, determinandone l’inclusione dal secondo anno successivo.