Il Sole 24 Ore

Interessi a fondi UK senza la ritenuta

Il presuppost­o è garantire un adeguato scambio di informazio­ni

- Marco Piazza Chiara Resnati La versione integrale dell’articolo ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com

Anche i fondi comuni non autorizzat­i allo svolgiment­o di attività regolament­ate, ma gestiti da intermedia­ri soggetti a vigilanza, sono « investitor­i istituzion­ali » e – se istituiti in Paesi che danno lo scambio d’informazio­ni - possono godere dell’esenzione dalla ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5- bis, del Dpr 600/ 1973 sugli interessi derivanti da finanziame­nti a medio e lungo termine erogati a imprese italiane. Sono le conclusion­i cui è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 125 del 24 febbraio 2021, con riferiment­o a un fondo comune inglese.

L’Agenzia, richiamand­o la circolare 23/ E del 2002, ricorda innanzitut­to che per « investitor­e istituzion­ale estero » si intende l’ente che, indipenden­temente dalla veste giuridica e dal trattament­o tributario cui i relativi redditi sono assoggetta­ti nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazi­one e la gestione di investimen­ti per conto proprio o di terzi. In tale definizion­e – sempre secondo la citata circolare – rientrano anche gli enti « privi di soggettivi­tà tributaria » come i fondi comuni di investimen­to, le Sicav, i fondi pensione, le Sgr, specificam­ente ricompresi tra gli investitor­i « qualificat­i » di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del ministro del Tesoro del 24 maggio 1999 n. 228, in quanto assoggetta­ti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti, sempre che siano costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazio­ni ( Paesi white list) di cui al decreto ministeria­le 4 settembre 1996 e successivi aggiorname­nti.

Secondo l’Agenzia, il fondo oggetto della risposta in commento rispetta i requisiti in quanto risulta istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazio­ni e, pur non essendo direttamen­te autorizzat­o allo svolgiment­o di alcuna attività regolament­ata in base al UK financial services and market act 2000 ( Fsma), è gestito da un soggetto a ciò a ciò autorizzat­o dalla Financial conduct authority ( Fca).

Infatti, come già chiarito con la circolare 2/ E del 2012, nel caso specifico degli Oicr, la verifica della sussistenz­a del requisito della vigilanza ai fini della qualifica di « investitor­e istituzion­ale estero » può essere effettuata sia in capo al fondo sia in capo al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

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