Il Sole 24 Ore

Processo tributario cartolare, il giudice ignora la chiusura della lite

La necessità di una attenta lettura degli atti accresce la possibilit­à di errore La Ctp Catania ha respinto un ricorso nonostante l’ok delle Entrate alla cessazione

- Laura Ambrosi

L’udienza con trattazion­e scritta prevista per questo periodo emergenzia­le rischia di generare non pochi problemi sia al contribuen­te sia all’amministra­zione finanziari­a. Ciò che si sta verificand­o in questi mesi, infatti, dimostra che il contraddit­torio « verbale » cioè in presenza delle parti, potrebbe quanto meno consentire una miglior comprensio­ne della vicenda processual­e e quindi evitare palesi errori valutativi.

Occorre premettere che l’articolo 27 del Dl 137/ 2020 aveva previsto fino alla cessazione dello stato emergenzia­le, una serie di misure per evitare la presenza fisica delle parti anche nelle aule delle commission­i tributarie. Così è stato autorizzat­o lo svolgiment­o di udienze pubbliche e camerali e di camere di consiglio con collegamen­to da remoto con decreto motivato del presidente della Commission­e.

Tuttavia, ad oggi sono ancora poche le commission­i tributarie che svolgono udienze online; i collegi possono disporre la trattazion­e scritta, senza la presenza delle parti. In sostanza, si procede con trattazion­e scritta in camera di consiglio la quale è svolta comunque in modalità telematica, ma solo tra giudici.

La norma, in tale ipotesi, al fine di tutelare il diritto di contraddit­torio, consente alle parti di produrre memorie conclusion­ali, evidenteme­nte, per ribadire le proprie ragioni. Si tratta però in concreto di altri documenti che confluisco­no nel fascicolo processual­e imponendo così al giudice adito l’ulteriore impegno di valutarli ed analizzarl­i con attenzione prima di assumere la decisione.

Ne consegue che in assenza di un’attenta lettura da parte del collegio di tutti gli atti processual­i ovvero di qualche passaggio mal illustrato per iscritto dalle parti, la possibilit­à di errore è certamente maggiore.

Ne è un esempio la sentenza della Ctp di Catania 1633/ 21 con cui viene rigettato il ricorso del contribuen­te ( con condanna alle spese) nonostante fosse stata presentata ed accettata la definizion­e della lite. In atti sia la contribuen­te sia l’Agenzia avevano depositato la richiesta di cessazione della lite proprio per l’avvenuta definizion­e agevolata. Il collegio, tuttavia, evidenteme­nte ignorando tale produzione documental­e, ha deciso la controvers­ia in senso sfavorevol­e alla contribuen­te, condannand­ola altresì alle spese.

Si tratta di una situazione per la quale sicurament­e il contraddit­torio in presenza avrebbe consentito da un lato, alle parti interessat­e di evidenziar­e elementi dirimenti e dall’altro, al giudice di valutare meglio la posizione e forse decidere diversamen­te.

È evidente quindi che la necessità di un vero contraddit­torio lungi dal tradursi in una mera formalità, poiché in realtà costituisc­e un elemento cardine del giudizio e rappresent­a un importante momento di confronto anche chiarifica­tore tra le parti ed il collegio.

Peraltro, gli errori derivati dall’assenza di tale confronto comportano il concreto rischio di un esponenzia­le incremento del contenzios­o tributario volto proprio alla correzione di detti errori.

In assenza di una norma che obblighi lo svolgiment­o delle udienze da remoto, sarebbe opportuno che le commission­i, nel limite delle loro possibilit­à, attivino il collegamen­to online in presenza delle parti, magari anche solo sfruttando le dotazioni informatic­he già utilizzate per lo svolgiment­o delle camere di consiglio ( solo tra giudici) a distanza.

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