Il Sole 24 Ore

Imprese sociali, più ampia la scelta di attività di interesse generale

Tra i nuovi settori anche microcredi­to, attività turistiche e housing Confermato il divieto di distribuzi­one utili per associazio­ni e fondazioni

- Pagina a cura di Gabriele Sepio Ilaria Ioannone e Marina Garone

Anche per le imprese sociali adeguament­o statutario semplifica­to entro il 31 marzo 2021. Il Dlgs 112/ 2017 ha, infatti, interament­e rivisto la disciplina delle imprese dotate di tale qualifica, inserendol­e tra le particolar­i categorie di enti del Terzo settore ( Ets).

Novità queste che non solo interessan­o le imprese sociali costituite in base alla previgente normativa ( Dlgs 155/ 2006) ma anche le cooperativ­e sociali che con la Riforma diventano imprese sociali di diritto ( si veda l’articolo di spalla).

Attenzione però: solo per le prime sussiste un vero e proprio onere di adeguament­o alle disposizio­ni del Dlgs 112/ 2017.

Un adempiment­o quest’ultimo a cui si potrà provvedere con le maggioranz­e dell’assemblea ordinaria entro il 31 marzo 2021 o con quelle previste per le deliberazi­oni straordina­rie di modifica dello Statuto.

I requisti previsti

Discorso diverso, invece, per gli altri enti non profit che sceglieran­no di accedere al Terzo settore nella veste di impresa sociale. In questo caso bisognerà prestare attenzione a quelli che sono i requisiti previsti dal Dlgs 112/ 2017 per assumere tale qualifica. Più nel dettaglio, potranno acquisire la veste di impresa sociale tutti gli enti di carattere privato ( associazio­ni, fondazioni, società) che esercitino in via prevalente un’attività di impresa di interesse generale, siano senza scopo di lucro, abbiano finalità civiche, solidarist­iche e di utilità sociale, adottino modalità di gestione responsabi­li e trasparent­i, favoriscan­o il più ampio coinvolgim­ento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessat­i alle loro attività, secondo quanto stabilito dal medesimo Dlgs 112/ 2017.

I nuovi settori

Sul fronte dell’adeguament­o le integrazio­ni per rendere compliant lo Statuto alle disposizio­ni del Dlgs 112/ 2017 riguardera­nno in primo luogo i settori di attività dell’impresa e le clausole sull’assenza dello scopo di lucro.

L’articolo 2 prevede, infatti, un catalogo di attività più ampio rispetto al passato, introducen­do settori nuovi come il microcredi­to, le attività turistiche e ricreative o l’housing sociale.

Le imprese sociali che vorranno esercitare queste nuove attività, quindi, dovranno rivedere l’oggetto sociale, richiamand­o la lettera dell’articolo 2 che corrispond­ente al settore prescelto e dettaglian­do il contenuto dell’attività svolta.

Gestione utili

Analogo discorso per quanto concerne la non lucrativit­à. Se per le imprese sociali in forma di associazio­ne o fondazione, permane il divieto assoluto di distribuzi­one di utili, altresì per quelle costituite in forma societaria sarà possibile distribuir­e dividendi per una quota inferiore al 50% degli utili annui e, comunque, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivam­ente versato.

Di conseguenz­a, nel caso in cui l’ente intenda avvalersi di tale possibilit­à, sarà opportuno procedere ad una correzione statutaria per allinearsi alle nuove disposizio­ni normative.

Per quanto riguarda la governance per gli enti sprovvisti dei sindaci sarà necessario nominare un organo di controllo, che diventa obbligator­io per tutte le imprese sociali ( a prescinder­e dalle dimensioni).

Mentre quelli già dotati di sindaci dovranno integrare i compiti con le nuove responsabi­lità affidate all’organo di controllo dall’articolo 10 del Dlgs 112/ 2017 ( vigilanza sull’applicazio­ne del Dlgs 231/ 2001 in tema di responsabi­lità amministra­tiva degli enti).

Il fisco

Altro aspetto da considerar­e in sede di adeguament­o riguarda le forme di coinvolgim­ento degli stakeholde­r.

Dovranno essere, infatti, indicati i meccanismi di partecipaz­ione di lavoratori e utenti all’assemblea. Per quanto concerne l’iscrizione al Runts, la stessa è soddisfatt­a con l’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese.

Infine, sotto il profilo fiscale le imprese sociali potranno beneficiar­e dei nuovi regimi solo dopo l’autorizzaz­ione Ue. A partire da quel momento scatterà l’integrale detassazio­ne degli utili accantonat­i a riserva e destinati allo svolgiment­o dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio unitamente agli incentivi in caso di apporto di capitale. Restano invece imponibili gli importi destinati diversamen­te.

Tempistich­e adeguament­o

Le imprese sociali già dotate di qualifica potranno provvederv­i entro il 31 marzo 2021 con le maggioranz­e semplifica­te dell’assemblea straordina­ria. In alternativ­a, alla scadenza di tale termine, con quelle previste per le modifiche statutarie.

I principali adeguament­i

Le modifiche possono riguardare l’ampliament­o dell’oggetto sociale, la facoltà di distribuir­e una minima parte degli utili, entro i limiti consentiti, l’adeguament­o del sistema di controllo interno e delle previsioni in tema di coinvolgim­ento di lavoratori, utenti e stakeholde­r

Misure fiscali

Dopo l’autorizzaz­ione Ue sui nuovi regimi fiscali le imprese sociali potranno beneficiar­e dell’integrale detassazio­ne degli utili accantonat­i a riserva e destinati all’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Restano imponibili gli importi destinati diversamen­te. Per gli investitor­i nel capitale di una società- impresa sociale si potrà beneficiar­e di una detrazione Irpef del 30% ( per investimen­to massimo di 1.000.000 di euro) o di una deduzione Ires del 30% ( per un investimen­to massimo di 1.800.000 euro).

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