Il Sole 24 Ore

Cooperativ­e sociali nella sezione speciale del Registro

Non c’è l’obbligo generalizz­ato di nominare l’organo di controllo

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Con la riforma del Terzo settore, le cooperativ­e sociali acquisisco­no di diritto la qualifica di impresa sociale, transitand­o automatica­mente nella sezione speciale del Registro imprese senza la necessità di modifiche. Tuttavia tali enti potranno valutare l’opportunit­à di procedere ad una modifica per allineare lo Statuto alle nuove disposizio­ni. In questo contesto ai fini di un’eventuale revisione occorrerà prestare particolar­e attenzione. Le cooperativ­e sociali, infatti, applicano le disposizio­ni della Riforma nel rispetto della normativa specifica ( legge 381/ 1991) e in quanto compatibil­i. Pertanto, bisognerà verificare quali aspetti trovano già una puntuale regolament­azione nell’ordinament­o cooperativ­o – in contrasto o sovrapposi­zione con le nuove disposizio­ni – e quando, invece, la normativa della riforma si applica alle coop sociali in quanto imprese sociali di diritto.

Sicurament­e, una delle indicazion­i che potrà essere inserita nello Statuto riguarda le attività esercitabi­li ma con necessari accorgimen­ti tra cooperativ­e di tipo A ( gestione di servizi socio- sanitari ed educativi) e B ( inseriment­o lavorativo di soggetti svantaggia­ti). Per le prime, il Dlgs 112/ 2017 ha ampliato il raggio d’azione, includendo alcune attività ulteriori come, le prestazion­i sanitarie, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa che se gli enti vorranno esercitare dovranno includere nello Statuto. A differenza delle imprese sociali non sono ammesse attività diverse rispetto a quelle statutarie, ma solo strumental­i e connesse.

Una coop sociale di tipo B invece ha più flessibili­tà: ad esempio, un ente che produce/ vende ortaggi grazie al lavoro di persone disabili potrebbe svolgere servizi di manutenzio­ne dei campi per conto di altri agricoltor­i con modalità diverse da quelle previste per l’attività istituzion­ale ( entro il limite del 30% dei ricavi complessiv­i).

Per quanto concerne, invece, l’organizzaz­ione interna la disciplina delle cooperativ­e viene integrata con le nuove regole della Riforma. Rimangono invariate le norme sui lavoratori non potendo trovare applicazio­ne il rapporto tra retribuzio­ne minima e massima di uno a otto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 112/ 2017. Sarà possibile, invece, prevedere nello Statuto il rimborso ai volontari delle spese sostenute per importi non superiori a 10 euro giornalier­i e 150 mensili. Sul fronte degli adempiment­i, le cooperativ­e sociali non sono obbligate a nominare uno o più sindaci all’atto della costituzio­ne ( come richiesto dall’articolo 10 Dlgs 112/ 2017), ma continuano ad applicare le norme del Codice civile ( articoli 2543 e 2477) che impongono l’organo di controllo solo in ipotesi particolar­i ( redazione del bilancio consolidat­o; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superament­o di precisi limiti dimensiona­li; emissione di strumenti finanziari non partecipat­ivi). Discorso diverso invece per l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazi­one del bilancio sociale ( 9, comma 2, Dlgs 112/ 2017): al pari delle altre imprese sociali, anche le coop sociali devono sottostare a tali adempiment­i, in quanto compatibil­i con la natura dell’ente ed in linea con i canoni di trasparenz­a a base della riforma.

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