Il Sole 24 Ore

BREXIT, I NEGOZIATI VERI SONO APPENA INIZIATI

- Di Gianmarco Ottaviano

Dall’inizio dell’anno le relazioni economiche tra Regno Unito e Unione europea sono regolate dal cosiddetto Brexit deal, un accordo siglato sul filo di lana a dicembre per evitare una riconfigur­azione caotica dei rapporti tra le due parti in assenza di regole specifiche. Tale accordo lascia però molte questioni irrisolte, sulle quali Londra e Bruxelles continuera­nno a doversi confrontar­e negli anni a venire, lungo una « long and winding road » , come nella canzone dei Beatles.

Come è naturale, date l’intensità e la complessit­à dei rapporti economici intessuti per decenni tra il Regno e gli altri Paesi membri dell’Unione europea, il Brexit deal copre, ma non risolve pienamente, molteplici questioni. Tra cui alcune che sono di generale rilevanza per imprese e società finanziari­e ( gli scambi di merci, i servizi finanziari e le regole di concorrenz­a o level playing field).

Per quanto concerne il commercio di beni, l’accordo garantisce che la maggior parte delle merci scambiate tra l’Ue e il Regno Unito non venga colpita da nuovi dazi o restrizion­i quantitati­ve. Tuttavia, gli esportator­i di entrambe le parti devono affrontare una serie di ostacoli normativi ( detti “barriere non tariffarie”), che rendono di fatto più oneroso fare affari nei mercato della contropart­e. La questione più spinosa riguarda le cosiddette “regole di origine”, in base alle quali le aziende devono certificar­e l’origine locale ( britannica o europea va bene uguale) del valore aggiunto delle loro esportazio­ni affinché queste possano qualificar­si per l’accesso senza dazi. Un esempio è il settore automobili­stico per il quale sono previste restrizion­i speciali. I veicoli a benzina o diesel devono essere realizzati con almeno il 55% di contenuto locale per sfuggire ai dazi. Per favorire la transizion­e ecologica, i veicoli elettrici e ibridi possono contenere fino al 60% di valore aggiunto estero, ma tale percentual­e dovrà scendere al 55% entro il 2026. Le batterie possono contenere il 70% di valore aggiunto estero, ma dovranno diminuirlo fino al 50% sempre entro il 2026. Ulteriori ostacoli potrebbero scaturire dalle procedure di certificaz­ione, nella misura in cui l’assenza di un accordo di riconoscim­ento reciproco automatico implica che gli organismi di regolament­azione di una parte non saranno in grado di certificar­e i prodotti per la vendita nei mercati della contropart­e. Per controllar­e il rispetto delle regole di origine e di certificaz­ione per le merci in transito, vengono introdotti controlli doganali ai confini tra Regno Unito e Ue, anche se con l’impegno congiunto di seguire le migliori pratiche internze alle società finanziari­e e contiene solo disposizio­ni standard. Non c’è azionali e di ridurre nel tempo il relativo onere burocratic­o.

Ma se il Brexit deal tutela almeno parzialmen­te gli scambi di merci, non fa nulla di simile per i flussi di servizi finanziari, L’accordo offre infatti poche certezalcu­n impegno

L’ACCORDO ATTUALE TUTELA PARZIALMEN­TE I FLUSSI DI MERCI MA NON I SERVIZI FINANZIARI

sull’accesso reciproco ai rispettivi mercati e non c’è alcuna decisione sulla cosiddetta “equivalenz­a”, un meccanismo che consentire­bbe per esempio alle società finanziari­e di vendere i propri servizi nel mercato unico dalla City di Londra. Il Regno e l’Unione discuteran­no come procedere su specifiche decisioni di equivalenz­a, ma la Commission­e europea ha già affermato di aver bisogno di maggiori informazio­ni per poter procedere e al momento non prevede di adottare nuove decisioni in merito.

La convergenz­a su regole comuni di concorrenz­a leale ( level playing field) è stata una delle questioni più complicate dei negoziati. Entrambe le parti si sono impegnate a mantenere i propri standard di trasparenz­a in materia ambientale, sociale e fiscale e di difendere i diritti dei lavoratori, al fine di evitare una competizio­ne al ribasso nel tentativo di promuovere la competitiv­ità delle proprie imprese. È previsto un meccanismo di riequilibr­io, attraverso il quale una parte potrà imporre dazi sulle importazio­ni dalla contropart­e nel caso in cui gli standard di quest’ultima divergesse­ro troppo in senso meno restrittiv­o.

Eventuali misure ritorsive saranno soggette ad arbitrato da parte di un collegio indipenden­te e non da parte della Corte di giustizia europea come auspicato dall’Ue.

Sempre in ambito di concorrenz­a leale, le due parti si sono impegnate a non usare i soldi pubblici per avvantaggi­are le proprie imprese e società finanziari­e. A entrambe le parti viene impedito di fornire una garanzia statale illimitata per coprire i debiti o le passività di imprese e società. Nessuna impresa in fallimento potrà essere salvata senza un piano di ristruttur­azione e qualsiasi aiuto alle banche in dissesto dovrà attenersi al minimo necessario per ottenerne un’ordinata liquidazio­ne. Tutti i sussidi concessi dovranno essere comunicati in modo trasparent­e. Se e come questo avverrà concretame­nte è da vedere.

Molte questioni restano dunque aperte e nuove questioni inattese probabilme­nte apparirann­o. Come cantavano i Beatles, « la strada lunga e tortuosa che conduce alla tua porta non scomparirà mai. Ho già visto quella strada. Mi porta sempre qui » . .. al tavolo negoziale.

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