Il Sole 24 Ore

Favor rei, necessarie linee guida della Cassazione

- — Laura Ambrosi — Antonio Iorio

Sanzione più favorevole anche se la violazione non è più tale a seguito della modifica dell’adempiment­o. A fornire questo interessan­te principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 4806/ 2021 che tuttavia non sembra essere confermato nella successiva ordinanza 4948/ 2021 ( depositata il giorno successivo).

In sintesi, nella vicenda a base della prima delle due ordinanze un contribuen­te era sanzionato per aver compensato nell’anno 2010 circa 60mila euro oltre il limite massimo di 516.456,90 euro al tempo vigente. Poiché successiva­mente tale limite è stato innalzato a 700mila euro il contribuen­te chiedeva in applicazio­ne del favor rei di non essere più sanzionato. Nei due gradi di merito i giudici condividev­ano la non sanzionabi­lità della violazione e quindi l’Agenzia ricorreva per cassazione

I giudici di legittimit­à hanno rigettato il ricorso dell’Amministra­zione rilevando che anche in questa situazione trova applicazio­ne il favor rei e quindi la sanzione non doveva essere irrogata. Nella circostanz­a l’ordinanza ha ricordato che tale orientamen­to è stato già espresso dalla Suprema Corte in tema di reverse charge e di agevolazio­ni prima casa allorché le rispettive normative sono state modificate.

La successiva ordinanza 4948/ 2021 trae origine invece dal ricorso del contribuen­te che per le sanzioni irrogate in tema di presentazi­one di dichiarazi­one di intenti invocava l’applicazio­ne del Dl 16/ 2012, convertito nella legge 44/ 2012. In base a tale norma, è stato introdotto un diverso e più ampio termine di presentazi­one della comunicazi­one della dichiarazi­one d’intento, coincident­e con quello di effettuazi­one della prima liquidazio­ne periodica dell’Iva, nella quale confluisco­no le operazioni realizzate senza applicazio­ne dell’imposta, in luogo dell’originario termine fissato nel giorno 16 del mese successivo a quello di riceviment­o della lettera d’intento. Applicando la normativa sopravvenu­ta, rispetto a quella vigente al momento della contestata violazione, l’illecito non sarebbe stato commesso. E infatti il contribuen­te rilevava che, per effetto della nuova disciplina le violazioni contestate non sarebbero più sanzionabi­li, in applicazio­ne del principio del favor rei, previsto dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/ 1997.

La Ctr aveva invece confermato la sanzione ritenendo non applicabil­e in questa ipotesi il favor rei. I giudici di legittimit­à hanno respinto il ricorso del contribuen­te confermand­o la decisione della Ctr. Sul punto evidenzian­o che la modifica legislativ­a che ha introdotto un diverso termine per la presentazi­one della dichiarazi­one di intento non ha determinat­o il venir meno del fatto punibile, consistent­e nella tardiva presentazi­one di tale dichiarazi­one, ma ha modificato un aspetto procedural­e relativo alla durata del termine.

Pertanto, poiché il fatto contestato ( obbligo di comunicazi­one nel termine fissato dalla legge) non è stato abrogato dal successivo Dl 16/ 2012, deve concluders­i per la legittimit­à delle sanzioni. Stante la difformità dei predetti orientamen­ti su una tematica diffusa e certamente rilevante sarebbe forse auspicabil­e un intervento chiarifica­tore delle Sezioni Unite.

Su compensazi­oni oltre soglia e dichiarazi­one di intenti letture opposte in due giorni

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