Il Sole 24 Ore

I dati e- commerce vanno conservati per dieci anni

Il marketplac­e garantisce la tracciabil­ità e l’esibizione delle operazioni al Fisco

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Le vendite online tramite marketplac­e devono rispettare nelle singole fasi precisi adempiment­i di fatturazio­ne, tracciabil­ità dell’operazione e conservazi­one decennale dei dati per consentire i successivi controlli alle amministra­zioni fiscali.

Tra le novità in vigore dal prossimo 1° luglio ( previste nello schema di Dlgs ieri all’esame preliminar­e del Consiglio dei ministri) ha risonanza quella relativa alle piattaform­e elettronic­he che costituisc­ono per i fornitori di beni il facilitato­re per raggiunger­e il mercato e realizzare le singole transazion­i. È stato già sottolinea­to ( si veda IlSole24Or­e di ieri) quali sono le operazioni interessat­e dalla presunzion­e per cui la piattaform­a è considerat­a il soggetto cedente, come vanno gestite la territoria­lità e l’esigibilit­à dell’imposta. Il regime opera, però, a condizione che siano rispettati determinat­i adempiment­i in tema di fatturazio­ne e di conservazi­one dei documenti.

La prima precisazio­ne riguarda proprio la fattura. Il regime del marketplac­e comporta una “finzione” per cui la vendita del prodotto dal fornitore al consumator­e attraverso la piattaform­a digitale è suddivisa in due operazioni, ovvero la cessione dal cedente all’interfacci­a elettronic­a ( B2B) e la cessione dall’interfacci­a al consumator­e finale ( B2C). Ebbene, dallo schema di decreto ( articolo 36- bis del Dpr 633/ 72), in recepiment­o della norma unionale, emerge un preciso obbligo di fatturazio­ne della presunta cessione B2B, anche se la stessa è esente dall’imposta ( articolo 10, comma 3, del Dpr 633/ 72). Ciò vale, però, solo nell’ipotesi in cui il marketplac­e facilita una vendita di beni a distanza all’interno dell’Ue. Diversamen­te, nel caso di vendita a distanza di beni importati, poiché trattasi di una cessione che ha luogo fuori dall’Ue, le regole della direttiva Iva non si applicano, per cui non esiste l’obbligo per il fornitore di emettere la fattura ai fini Iva ( occorre piuttosto una « fattura commercial­e » per l’adempiment­o degli obblighi doganali). Quanto alla presunta cessione B2C, per l’emissione della fattura occorre considerar­e che: nel caso di vendita a distanza di beni importati, si applicano le regole della direttiva, la quale, in realtà, non prevede alcun obbligo di emettere una fattura per le forniture B2C e quindi neppure in questo caso; nel caso di vendita di beni all’interno dell’Ue, può verificars­i sia una cessione interna sia una vendita a distanza intraUe. Per quanto riguarda la prima ( fornitura domestica), non vi è obbligo emettere la fattura trattandos­i di un’operazione B2C ( articolo 22 del Dpr 633/ 72). In riferiment­o alla seconda ( vendita a distanza intraUe), se la piattaform­a utilizza il sistema Oss, non ha obbligo di fattura. Da qui si deduce che, qualora la piattaform­a non operi attraverso l’Oss, la fattura deve essere emessa secondo le regole del Paese in cui la cessione è effettuata.

Inoltre, è previsto che le piattaform­e elettronic­he conservino la documentaz­ione relativa alle descritte operazioni per un periodo di 10 anni che decorrono a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione si considera effettuata. Tale documentaz­ione, se richiesta dalle autorità fiscali, va fornita per via elettronic­a ( articolo 39 del Dpr 633/ 72).

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