Il Sole 24 Ore

Niente transazion­e fiscale se le Entrate non danno l’ok

Approvazio­ne coattiva ammessa se l’Agenzia non esprime alcun voto Lettura in contrasto con la procedura prevista nelle crisi da sovraindeb­itamento

- Giulio Andreani Paolo Rinaldi

Per il Tribunale di Bari l’approvazio­ne “coattiva” della transazion­e fiscale è consentita nel concordato preventivo solo nel caso in cui l’agenzia delle Entrate non esprima alcun voto e non anche quando boccia espressame­nte la proposta.

Secondo il Tribunale pugliese, infatti, il potere di omologare coattivame­nte la transazion­e fiscale attribuito dal comma 4 dell’articolo 180 legge fallimenta­re al tribunale in caso di mancanza del voto del Fisco ( sempre che la proposta di transazion­e sia convenient­e e l’adesione erariale determinan­te ai fini delle maggioranz­e di cui all’articolo 177), non comprender­ebbe « in modo chiaro e univoco e senza che possano sorgere dubbi interpreta­tivi sul punto, l’ipotesi della espression­e di un voto contrario » . Ciò essenzialm­ente per due motivi: ( 1) in consideraz­ione « del principio in claris non fit interpreta­tio, in ragione dell’univoco tenore letterale della norma » ; ( 2) perché, essendo irragionev­ole un trattament­o differenzi­ato tra creditori ammessi al voto, non sarebbe possibile superare il voto contrario del Fisco mediante l’applicazio­ne del citato comma 4 dell’articolo 180, atteso che un analogo trattament­o non è previsto con riguardo al voto contrario degli altri creditori.

Il primo motivo non convince perché la lettera del citato comma 4 dell’articolo 180 è tutt’altro che chiara e lo dimostra il fatto che sulla sua interpreta­zione sono stati espressi sia in dottrina sia in giurisprud­enza indirizzi tra loro contrastan­ti; tale norma sarebbe stata chiara nel senso indicato dal Tribunale di Bari, se avesse fatto riferiment­o alla « mancanza di espression­e del voto » e non, come invece fa, alla « mancanza di voto » , che di per sé può significar­e tanto mancanza della pronuncia del creditore quanto mancanza del voto in quanto espresso negativame­nte. Poiché la lettera della norma non è chiara, è necessario individuar­ne il significat­o attraverso la sua ratio, la quale depone in senso contrario alla conclusion­e cui è giunto il Tribunale di Bari, essendo essa costituita dall’esigenza di superare « ingiustifi­cate resistenze dell’amministra­zione finanziari­a » , che possono manifestar­si anche con un voto contrario.

Il secondo motivo è contraddit­torio, perché si fonda sul presuppost­o che non sia consentito trattare il voto del Fisco differente­mente da quello degli altri creditori, presuppost­o dal quale, non essendo prevista la riforma del voto degli altri creditori, discendere­bbe l’impossibil­ità di modificare anche quello dell’Agenzia. Lo stesso Tribunale di Bari ammette tuttavia la possibilit­à di considerar­e favorevole il voto erariale nell’ipotesi in cui il Fisco non voti, anche se ciò non è consentito con riguardo agli altri creditori, riconoscen­do quindi, in tal caso, la possibilit­à di quel trattament­o differenzi­ato sull’illegittim­ità del quale ha fondato la propria decisione.

La pronuncia di cui trattasi non pare inoltre costituzio­nalmente orientata, perché discrimina fra procedure, essendo il superament­o del voto contrario del Fisco certamente consentito nel procedimen­to di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy