Il Sole 24 Ore

Reato presuppost­o il falso ideologico

Rilevanti i mandati di pagamento all’amministra­tore

- G. Ne.

Anche un reato contro la fede pubblica, come la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, può costituire delitto presuppost­o dell’autoricicl­aggio, nel caso in cui sia fonte diretta dell’utilità economica oggetto dell’operazione di dissimulaz­ione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 7178 della Seconda sezione penale, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del Riesame che aveva respinto l’applicazio­ne di misure cautelari.

Il Gip, nella lettura del Pm, poi avvalorata dal giudizio della Cassazione, aveva erroneamen­te escluso che i reati di falso contestati all’imputato e che avevano prodotto, per l’accusa, flussi di denaro come falsi provvedime­nti di liquidazio­ne dei compensi in favore dell’amministra­tore giudiziari­o, potessero costituire il delitto presuppost­o nelle operazioni di riciclaggi­o e autoricicl­aggio contestate. Il Gip aveva invece considerat­o, ma per escluderla vista l’effettivit­à delle prestazion­i svolte, la sola ipotesi della corruzione.

Per la Cassazione sono proprio i decreti di pagamento all’imputato amministra­tore giudiziari­o a rappresent­are l’utilità economica poi impiegata nell’autoricicl­aggio. « Il quantum ottenuto – afferma la sentenza –, infatti, è di diretta derivazion­e causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato ( e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisc­e l’oggetto esclusivo dell’atto falso » .

La circostanz­a che, a monte, questo importo rappresent­i il corrispett­ivo di una prestazion­e effettivam­ente svolta non è determinan­te per escludere la rilevanza degli indizi raccolti, visto che « l’incamerame­nto della somma da parte di chi ne aveva diritto ( non facendosi questioni sulla spettanza del relativo importo) è avvenuto mediante la commisison­e di un altro e differente delitto rispetto a quello iniziale da cui la prestazion­e resa causalment­e si discostava » .

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