Il Sole 24 Ore

Domande ammortizza­tori termini slittati al 31 marzo

Riapertura per tutti gli adempiment­i previsti fino al 30 novembre 2o2o Sono escluse dalla proroga le scadenze del 2021 anche se riferite allo scorso anno

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

La legge di conversion­e del Milleproro­ghe offre una scialuppa di salvataggi­o a chi non sia riuscito nel 2020 a trasmetter­e all’Inps le domande di accesso agli ammortizza­tori sociali, nonché le informazio­ni utili al pagamento diretto dell’integrazio­ne salariale ( SR 41 e SR 43 semplifica­ti).

Con le poche righe di cui si compone il comma 10bis dell’articolo 11 si abbraccia tutto il 2020, lasciando fuori solo il mese di dicembre. La disposizio­ne prevede, infatti, una riapertura dei termini per tutti gli adempiment­i destinati a fronteggia­re l’emergenza Covid per mezzo degli ammortizza­tori sociali.

Si deve, tuttavia, prestare attenzione al fatto che non tutto il 2020 è interessat­o alla proroga delle scadenze. La norma dispone, infatti, il differimen­to al 31 marzo 2021 di tutto ciò che aveva scadenza naturale, o successiva­mente prorogata, al 31 dicembre 2020. Il riferiment­o, dunque, è la scadenza dell’adempiment­o e non la sua competenza. Non è una differenza di poco conto se si considera che alcuni eventi, pur essendo del 2020, hanno una scadenza operativa che normalment­e si colloca a gennaio del 2021 e non benefician­o, quindi, della moratoria. Le incombenze amministra­tive legate alla facilitazi­one sono le domande di Cigo, Fis e Cigd, ma anche la trasmissio­ne dei modelli SR 41 e SR 43 semplifica­ti per il pagamento diretto delle prestazion­i da parte dell’Inps .

Trasmissio­ne delle domande

La trasmissio­ne telematica delle domande all’Istituto è stata gravata nel 2020 del termine decadenzia­le. Inizialmen­te non prevista, la decadenza è stata inserita poi dal Dl 34/ 20 ( legge 77/ 20). Da quel momento andare oltre la scadenza d’inoltro delle domande, in genere fissata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa, è divenuta lo spauracchi­o degli addetti ai lavori, vista la pesante conseguenz­a che ne deriva, vale a dire il diniego immodifica­bile dell’istanza. Anche il legislator­e sembra aver avvertito il peso che la scelta della decadenza porta con sé, per cui poi non ha mai perduto occasione per estendere i termini sino ad arrivare alla mossa attuata nella legge di conversion­e del mille proroghe. Va, tuttavia, osservato che l’operazione, appare incompleta. Se l’intento era davvero quello di mettere al sicuro il 2020, così che nessuno restasse fuori dagli aiuti, allora si doveva fare in modo che anche il mese di dicembre vi rientrasse. Invece, le domande di integrazio­ne salariale targate Covid riferite a periodi fino a tutto novembre slittano a marzo, mentre quelle di eventi iniziate a dicembre restano al 31 gennaio 2021, termine su cui è ormai intervenut­a la decadenza. Probabilme­nte la scelta è legata ad aspetti di tipo finanziari­o. Va, infatti, osservato che la moratoria in commento ha una specifica copertura e un conseguent­e invalicabi­le limite fissato in 3,2 milioni.

Inoltro dati per il pagamento diretto

Per quanto riguarda l’invio dei dati per il pagamento diretto tramite SR41 e SR43 semplifica­ti va, preliminar­mente, osservato che tale modalità di trasmissio­ne ha le ore contate in quanto, a breve, sarà sostituita con un apposito flusso UniEmens che conterrà esclusivam­ente i dati degli ammortizza­tori sociali.

Secondo le regole ormai consolidat­e, l’inoltro delle informazio­ni che servono per consentire il pagamento diretto dell’Inps deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazio­ne salariale ( quindi si inizia a conteggiar­e la scadenza dal mese in cui l’intervento cessa) oppure entro 30 giorni dalla notifica della Pec che contiene l’autorizzaz­ione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Nel caso di mancato rispetto della scadenza, il pagamento della prestazion­e e gli oneri alla stessa collegati, devono essere pagati dal datore di lavoro. La proroga prevista dalla legge di conversion­e del mille proroghe si può applicare alle trasmissio­ni riferite agli eventi terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzaz­ione è stata notificata entro il 1° dicembre 2020. In tale circostanz­a, infatti, la naturale scadenza era quella del 31 dicembre .

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