Domande ammortizzatori termini slittati al 31 marzo
Riapertura per tutti gli adempimenti previsti fino al 30 novembre 2o2o Sono escluse dalla proroga le scadenze del 2021 anche se riferite allo scorso anno
La legge di conversione del Milleproroghe offre una scialuppa di salvataggio a chi non sia riuscito nel 2020 a trasmettere all’Inps le domande di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché le informazioni utili al pagamento diretto dell’integrazione salariale ( SR 41 e SR 43 semplificati).
Con le poche righe di cui si compone il comma 10bis dell’articolo 11 si abbraccia tutto il 2020, lasciando fuori solo il mese di dicembre. La disposizione prevede, infatti, una riapertura dei termini per tutti gli adempimenti destinati a fronteggiare l’emergenza Covid per mezzo degli ammortizzatori sociali.
Si deve, tuttavia, prestare attenzione al fatto che non tutto il 2020 è interessato alla proroga delle scadenze. La norma dispone, infatti, il differimento al 31 marzo 2021 di tutto ciò che aveva scadenza naturale, o successivamente prorogata, al 31 dicembre 2020. Il riferimento, dunque, è la scadenza dell’adempimento e non la sua competenza. Non è una differenza di poco conto se si considera che alcuni eventi, pur essendo del 2020, hanno una scadenza operativa che normalmente si colloca a gennaio del 2021 e non beneficiano, quindi, della moratoria. Le incombenze amministrative legate alla facilitazione sono le domande di Cigo, Fis e Cigd, ma anche la trasmissione dei modelli SR 41 e SR 43 semplificati per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps .
Trasmissione delle domande
La trasmissione telematica delle domande all’Istituto è stata gravata nel 2020 del termine decadenziale. Inizialmente non prevista, la decadenza è stata inserita poi dal Dl 34/ 20 ( legge 77/ 20). Da quel momento andare oltre la scadenza d’inoltro delle domande, in genere fissata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è divenuta lo spauracchio degli addetti ai lavori, vista la pesante conseguenza che ne deriva, vale a dire il diniego immodificabile dell’istanza. Anche il legislatore sembra aver avvertito il peso che la scelta della decadenza porta con sé, per cui poi non ha mai perduto occasione per estendere i termini sino ad arrivare alla mossa attuata nella legge di conversione del mille proroghe. Va, tuttavia, osservato che l’operazione, appare incompleta. Se l’intento era davvero quello di mettere al sicuro il 2020, così che nessuno restasse fuori dagli aiuti, allora si doveva fare in modo che anche il mese di dicembre vi rientrasse. Invece, le domande di integrazione salariale targate Covid riferite a periodi fino a tutto novembre slittano a marzo, mentre quelle di eventi iniziate a dicembre restano al 31 gennaio 2021, termine su cui è ormai intervenuta la decadenza. Probabilmente la scelta è legata ad aspetti di tipo finanziario. Va, infatti, osservato che la moratoria in commento ha una specifica copertura e un conseguente invalicabile limite fissato in 3,2 milioni.
Inoltro dati per il pagamento diretto
Per quanto riguarda l’invio dei dati per il pagamento diretto tramite SR41 e SR43 semplificati va, preliminarmente, osservato che tale modalità di trasmissione ha le ore contate in quanto, a breve, sarà sostituita con un apposito flusso UniEmens che conterrà esclusivamente i dati degli ammortizzatori sociali.
Secondo le regole ormai consolidate, l’inoltro delle informazioni che servono per consentire il pagamento diretto dell’Inps deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ( quindi si inizia a conteggiare la scadenza dal mese in cui l’intervento cessa) oppure entro 30 giorni dalla notifica della Pec che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Nel caso di mancato rispetto della scadenza, il pagamento della prestazione e gli oneri alla stessa collegati, devono essere pagati dal datore di lavoro. La proroga prevista dalla legge di conversione del mille proroghe si può applicare alle trasmissioni riferite agli eventi terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata entro il 1° dicembre 2020. In tale circostanza, infatti, la naturale scadenza era quella del 31 dicembre .