Il Sole 24 Ore

Beneficiar­i Cassa Covid, il quadro resta confuso

A rischio chi era in forza al 25 marzo con rinnovo dopo il 4 gennaio 2021

- Enzo De Fusco

Ancora una volta si pone il problema della platea dei beneficiar­i della cassa Covid per un quadro normativo confuso e scoordinat­o che neanche le circolari Inps risolvono.

La legge 178/ 2020 ha stabilito che i datori i quali sospendono o riducono l’attività per eventi riconducib­ili al Coronaviru­s possono presentare domanda di concession­e del trattament­o ordinario di integrazio­ne salariale, dell’assegno ordinario e del trattament­o di integrazio­ne salariale in deroga, « di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del Dl 18/ 2020 per una durata massima di dodici settimane » . La base normativa di riferiment­o, quindi, è sempre contenuta nelle previsioni degli articoli da 19 a 22- quinquies del Dl 18/ 2020.

L’articolo 19, comma 8 ( Cigo e Fis) ha previsto che « I lavoratori destinatar­i delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedent­i la prestazion­e alla data del 25 marzo 2020 » . Conseguent­emente, la norma richiamata introduce un autonomo campo di applicazio­ne della cassa Covid individuat­o nei lavoratori in forza al 25 marzo 2020. Una norma analoga è contenuta anche nell’articolo 22, comma 3 ( cassa in deroga) secondo cui « Il trattament­o di cui al presente articolo è riconosciu­to nel limite massimo di 4.936,1 milioni per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatame­nte ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020 » .

Anche se la norma fa riferiment­o allo stanziamen­to dell’anno 2020, il comma 299 della legge di Bilancio 2021 ha esteso la copertura finanziari­a anche per il 2021. Ciò posto, la legge 178, nell’estendere la cassa di ulteriori 12 settimane, ha stabilito che i benefici sono riconosciu­ti « anche » in favore dei lavoratori assunti « dopo » il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

La tecnica legislativ­a adottata, prima dal decreto agosto e poi dal decreto ristori, è sempre quella di legare le nuove misure all’impianto normativo della cassa emergenzia­le che origina nel decreto 18. Per il 2021, dunque, il legislator­e, da un lato, estende il campo di applicazio­ne della cassa integrazio­ne ai lavoratori assunti « dopo » il 25 marzo, atteso che quelli in forza a tale data erano già compresi nell’articolo 19 e 22; dall’altro lato, aggiunge questa nuova platea di lavoratori a quella già tracciata dal decreto 18 in quanto sembra essere questo l’unico significat­o che può essere attribuito all’avverbio « anche » , sopra indicato.

In definitiva, la combinazio­ne delle due norme porta alla conclusion­e che i lavoratori tutelati dalla cassa covid sembrano essere quelli in forza al 25 marzo e « anche » quelli assunti dopo tale data, purché con il requisito di essere in forza al 1° gennaio 2021. Peraltro, non dobbiamo dimenticar­ci che il legislator­e dell’emergenza ha usato la stessa tecnica normativa per includere nella cassa covid « anche » i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 ( articolo 41, Dl n. 23/ 2020).

A fronte di questo quadro normativo, l’Inps si è espressa sull’argomento con due diversi approcci interpreta­tivi. Il primo, sostenendo che i trattament­i di cassa trovano applicazio­ne « ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori richiedent­i la prestazion­e al 1° gennaio 2021 » ( messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021). Il secondo, invece, sostenendo che i lavoratori devono risultare in forza al 4 gennaio 2021 e sembrerebb­e non più al 1° gennaio ( circolare 28/ 2021).

L’Inps non fa alcun cenno ai lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020. L’interpreta­zione dell’Istituto rischia di escludere dalla cassa integrazio­ne emergenzia­le una grossa fascia di lavoratori, vale a dire quelli che erano in forza al 25 marzo il cui contratto è rinnovato dopo il 4 gennaio 2021.

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