Beneficiari Cassa Covid, il quadro resta confuso
A rischio chi era in forza al 25 marzo con rinnovo dopo il 4 gennaio 2021
Ancora una volta si pone il problema della platea dei beneficiari della cassa Covid per un quadro normativo confuso e scoordinato che neanche le circolari Inps risolvono.
La legge 178/ 2020 ha stabilito che i datori i quali sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al Coronavirus possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, « di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del Dl 18/ 2020 per una durata massima di dodici settimane » . La base normativa di riferimento, quindi, è sempre contenuta nelle previsioni degli articoli da 19 a 22- quinquies del Dl 18/ 2020.
L’articolo 19, comma 8 ( Cigo e Fis) ha previsto che « I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 » . Conseguentemente, la norma richiamata introduce un autonomo campo di applicazione della cassa Covid individuato nei lavoratori in forza al 25 marzo 2020. Una norma analoga è contenuta anche nell’articolo 22, comma 3 ( cassa in deroga) secondo cui « Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020 » .
Anche se la norma fa riferimento allo stanziamento dell’anno 2020, il comma 299 della legge di Bilancio 2021 ha esteso la copertura finanziaria anche per il 2021. Ciò posto, la legge 178, nell’estendere la cassa di ulteriori 12 settimane, ha stabilito che i benefici sono riconosciuti « anche » in favore dei lavoratori assunti « dopo » il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.
La tecnica legislativa adottata, prima dal decreto agosto e poi dal decreto ristori, è sempre quella di legare le nuove misure all’impianto normativo della cassa emergenziale che origina nel decreto 18. Per il 2021, dunque, il legislatore, da un lato, estende il campo di applicazione della cassa integrazione ai lavoratori assunti « dopo » il 25 marzo, atteso che quelli in forza a tale data erano già compresi nell’articolo 19 e 22; dall’altro lato, aggiunge questa nuova platea di lavoratori a quella già tracciata dal decreto 18 in quanto sembra essere questo l’unico significato che può essere attribuito all’avverbio « anche » , sopra indicato.
In definitiva, la combinazione delle due norme porta alla conclusione che i lavoratori tutelati dalla cassa covid sembrano essere quelli in forza al 25 marzo e « anche » quelli assunti dopo tale data, purché con il requisito di essere in forza al 1° gennaio 2021. Peraltro, non dobbiamo dimenticarci che il legislatore dell’emergenza ha usato la stessa tecnica normativa per includere nella cassa covid « anche » i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 ( articolo 41, Dl n. 23/ 2020).
A fronte di questo quadro normativo, l’Inps si è espressa sull’argomento con due diversi approcci interpretativi. Il primo, sostenendo che i trattamenti di cassa trovano applicazione « ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 » ( messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021). Il secondo, invece, sostenendo che i lavoratori devono risultare in forza al 4 gennaio 2021 e sembrerebbe non più al 1° gennaio ( circolare 28/ 2021).
L’Inps non fa alcun cenno ai lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020. L’interpretazione dell’Istituto rischia di escludere dalla cassa integrazione emergenziale una grossa fascia di lavoratori, vale a dire quelli che erano in forza al 25 marzo il cui contratto è rinnovato dopo il 4 gennaio 2021.