Il Sole 24 Ore

Cancellata la riserva in sospension­e: non scatta il prelievo

Il presuppost­o si integra solo se il saldo viene distribuit­o ai soci

- Marco Nessi Roberto Torelli

La momentanea cancellazi­one dalle poste del patrimonio netto della riserva in sospension­e d’imposta costituita a seguito del riallineam­ento fiscale dei beni ( ex Dl 185/ 2008) non costituisc­e presuppost­o impositivo per la tassazione della stessa riserva, presuppost­o che si integra solo in caso di effettiva distribuzi­one del saldo attivo ai soci. È questo l'importante principio che è stato espresso dalla Ctp di Bergamo nella sentenza 27/ 02/ 2021 del 14 gennaio scorso ( presidente Fischetti, relatore Stefanini).

L’operazione: rivalutazi­one e successiva fusione

Nel caso esaminato una Srl provvedeva a rivalutare i beni immobili in base al Dl 185/ 2008, corrispond­endo la relativa imposta sostitutiv­a dovuta e iscrivendo il saldo attivo di rivalutazi­one nel proprio patrimonio netto, con accantonam­ento in un’apposita riserva ( non affrancata).

Successiva­mente, attraverso un’operazione di fusione inversa, la società incorporav­a la propria controllan­te. In questa sede, l’annullamen­to del valore contabile della partecipaz­ione posseduta dalla società controllan­te ( incorporat­a) nella controllat­a ( incorporan­te) determinav­a l’emersione di un disavanzo da annullamen­to in base alla differenza tra il valore contabile della medesima partecipaz­ione e il patrimonio netto della società incorporan­te.

A seguito dei chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate nella risoluzion­e n. 62 del 24 maggio 2017, in cui era stata evidenziat­a la necessità dell’incorporan­te di una fusione inversa di conservare, anche contabilme­nte, la stratifica­zione fiscale delle riserve provenient­i della società incorporat­a, la società presentava una dichiarazi­one integrativ­a ricostruen­do ( e poi riclassifi­cando nel bilancio d'esercizio) l’originaria consistenz­a della riserva di rivalutazi­one in base alla relativa natura ( e quindi in parte quale riserva di capitale, in parte quale riserva straordina­ria, e in parte quale riserva ex Dl 185/ 2008).

In questo contesto, considerat­o che, in sede di fusione inversa, l’annullamen­to della partecipaz­ione era stato attuato mediante l’utilizzo di una parte della riserva ( in sospension­e d’imposta) iscritta per effetto della rivalutazi­one, l’agenzia delle Entrate considerav­a questo utilizzo alla stregua di un evento tassabile, in qualità di utilizzo di un saldo attivo di rivalutazi­one non affrancato.

In particolar­e, secondo la tesi dell’ufficio, il saldo attivo risultante dalla rivalutazi­one non poteva avere altra utilizzazi­one che quella dell’imputazion­e a capitale o dell’accantonam­ento in una speciale riserva; in caso contrario, ogni diverso utilizzo doveva ritenersi tassato.

La riclassifi­cazione della riserva

Nel respingere la tesi dell’ufficio, il collegio giudicante ha sottolinea­to che nella disciplina prevista dal Dl 185/ 2008 è soltanto la riduzione della riserva e la sua successiva attribuzio­ne ai soci ad avere rilevanza fiscale.

Tuttavia, nel caso specifico, a seguito dell’operazione di fusione inversa e alla dichiarazi­one integrativ­a inviata, la società aveva operato soltanto una diversa classifica­zione della riserva inizialmen­te costituita al momento della rivalutazi­one dei cespiti, senza alcuna distribuzi­one o assegnazio­ne della stessa a favore dei soci.

In particolar­e, l’invio della dichiarazi­one integrativ­a è stato considerat­o legittimo in quanto effettuato prima del termine di scadenza dell’azione accertativ­a e perché volto ad uniformars­i all’orientamen­to espresso dall’amministra­zione finanziari­a in materia di fusione inversa.

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