Il Sole 24 Ore

I requisiti per l’uscita dei lavoratori « precoci »

- A cura di Pietro Gremigni

Sono un lavoratore dipendente di un’azienda del settore privato. Sono nato a ottobre 1964 e ho contributi versati come apprendist­a artigiano carrozzier­e già a partire da novembre 1979, continuati­vamente fino a novembre 1983. Poi, in continuità, ho sempre lavorato con diverse mansioni di operaio nel settore della produzione di elementi prefabbric­ati per l’edilizia. Da estratto contributi­vo, a oggi, mi sono stati conteggiat­i circa 40 anni in totale. Attualment­e sono assunto con contratto a tempo indetermin­ato, con la qualifica di manovale ferraiolo di terzo livello ( centro di costo “operai di produzione” – retribuzio­ne oraria 10,10815 euro), che dovrebbe rientrare nel settore dell’edilizia.

Date le caratteris­tiche del mio profilo, potrò l’anno prossimo rientrare nella categoria dei lavoratori precoci, che svolgono attività gravosa?

R. P. - BRINDISI

Quelli svolti dagli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzio­ne degli edifici ( le cui attività sono contrasseg­nate dal codice Istat – 8.4.1 – 8.4.2 – 6.1) rientrano nell’ambito dei lavori gravosi di cui al Dm 8 febbraio 2021, purché gli stessi siano stati svolti per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette. La norma non specifica alcunché sulla mansione di ferraiolo, ma è sufficient­e l’appartenen­za al settore edile.

Si fa presente che per la pensione ai “precoci” occorre maturare 41 anni di anzianità contributi­va e occorre avere versato almeno 12 mesi di contributi prima di avere compiuto i 19 anni di età, requisito quest’ultimo che sembra essere sussistent­e nel caso descritto dal lettore.

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