I requisiti per l’uscita dei lavoratori « precoci »
Sono un lavoratore dipendente di un’azienda del settore privato. Sono nato a ottobre 1964 e ho contributi versati come apprendista artigiano carrozziere già a partire da novembre 1979, continuativamente fino a novembre 1983. Poi, in continuità, ho sempre lavorato con diverse mansioni di operaio nel settore della produzione di elementi prefabbricati per l’edilizia. Da estratto contributivo, a oggi, mi sono stati conteggiati circa 40 anni in totale. Attualmente sono assunto con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di manovale ferraiolo di terzo livello ( centro di costo “operai di produzione” – retribuzione oraria 10,10815 euro), che dovrebbe rientrare nel settore dell’edilizia.
Date le caratteristiche del mio profilo, potrò l’anno prossimo rientrare nella categoria dei lavoratori precoci, che svolgono attività gravosa?
R. P. - BRINDISI
Quelli svolti dagli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici ( le cui attività sono contrassegnate dal codice Istat – 8.4.1 – 8.4.2 – 6.1) rientrano nell’ambito dei lavori gravosi di cui al Dm 8 febbraio 2021, purché gli stessi siano stati svolti per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette. La norma non specifica alcunché sulla mansione di ferraiolo, ma è sufficiente l’appartenenza al settore edile.
Si fa presente che per la pensione ai “precoci” occorre maturare 41 anni di anzianità contributiva e occorre avere versato almeno 12 mesi di contributi prima di avere compiuto i 19 anni di età, requisito quest’ultimo che sembra essere sussistente nel caso descritto dal lettore.