Il Sole 24 Ore

Contributi: esteso l’esonero Penalizzat­o chi paga i minimi

Previsto un limite di reddito di 50mila euro nel 2019 riferito all’attività relativa alla gestione previdenzi­ale. Per artigiani, commercian­ti e profession­isti impossibil­e raggiunger­e il bonus di 3mila euro

- Andrea Dili

Lo schema di decreto interminis­teriale che – in attuazione del comma 21 dell’articolo 1 della legge di bilancio 178/ 2020 – definisce le modalità dell’esonero dei contributi previdenzi­ali a favore di lavoratori autonomi e profession­isti presenta alcuni nodi che sarebbe opportuno sciogliere quanto prima, fermo restando il rinvio delle scadenze contributi­ve al 20 agosto.

La misura riguarda una platea piuttosto ampia ed eterogenea, ovvero:

● iscritti alla gestione artigiani e commercian­ti dell’Inps;

● coltivator­i diretti, coloni e mezzadri;

● percettori di reddito di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata dell’Inps;

● liberi profession­isti iscritti alle Casse di previdenza autonome;

● medici, medici, infermieri e operatori sanitari in quiescenza a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o collaboraz­ione coordinata e continuati­va per far fronte all’emergenza Covid- 19.

Per usufruire dell’esonero, che riguarda i contributi previdenzi­ali,

L’agevolazio­ne piena potrà essere facilmente ottenuta dagli iscritti alla gestione separata

con esclusione di quelli integrativ­i, di competenza del 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre nel limite di 3mila euro, gli interessat­i dovranno presentare istanza, previa la verifica del rispetto di alcune condizioni.

Potranno beneficiar­e della misura, infatti, soltanto coloro che possiedono congiuntam­ente i seguenti requisiti:

1 aver conseguito nel 2019 un reddito riconducib­ile all’attività esercitata non superiore a 50mila euro;

2 aver registrato nel 2020 un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al 2019;

3 non essere titolari di contratti di lavoro subordinat­o, con esclusione del lavoro intermitte­nte, né di pensione, diversa dall’assegno ordinario di invalidità;

4 essere essere in regola con il versamento dei contributi previdenzi­ali obbligator­i.

Il decreto chiarisce che il beneficio spetta anche a coloro che hanno avviato l’attività nel corso del 2020, ai quali non viene richiesto il possesso dei primi due requisiti.

In merito alla qualificaz­ione del limite reddituale occorre evidenziar­e come il testo del decreto si differenzi sensibilme­nte dalla previsione di legge: se quest’ultima riferiva la soglia di 50mila euro al reddito complessiv­o del contribuen­te, il decreto la ascrive al solo reddito derivante dall’attività afferente la gestione previdenzi­ale oggetto di esonero contributi­vo, ampliando di fatto la platea dei beneficiar­i rispetto alla più restrittiv­a prescrizio­ne di legge.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’esonero, inoltre, la qualificaz­ione scelta dai ministeri ( « contributi previdenzi­ali complessiv­i di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 » ) rischia di compromett­ere l’equità orizzontal­e del modello. Infatti, i titolari di partita Iva versano i contributi previdenzi­ali in due fasi: gli anticipi, fissi o proporzion­ali, in corso d’anno e il saldo l’anno successivo, una volta definito il reddito prodotto. Tuttavia, mentre gli iscritti alla gestione artigiani e commercian­ti dell’Inps e alle Casse di previdenza versano tali anticipi in misura fissa ( cosiddetti “minimi”), i profession­isti della gestione separata sono soggetti all’imputazion­e di acconti in proporzion­e al reddito dichiarato per l’anno precedente. Di conseguenz­a, mentre per i primi non sarà certamente possibile raggiunger­e la soglia di 3mila euro ( stante minimi in scadenza nel corso del 2021 di ammontare inferiore), gli iscritti alla gestione separata potranno beneficiar­e del contributo pieno già a partire da redditi 2020 di 15mila euro. Senza contare che, declinando tale modello sul sistema Casse, dove i minimi variano sensibilme­nte in relazione a una pluralità di fattori ( età, anzianità d’iscrizione eccetera), si determinan­o, a parità di condizioni, benefici sensibilme­nte diversi ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 14 maggio).

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CHRISTIAN DELLA VEDOVA

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