Il Sole 24 Ore

Coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli: conta il reddito dei terreni

- Francesco Giuseppe Carucci

L’esonero contributi­vo disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge 178/ 2020 a favore dei lavoratori autonomi interessa anche il comparto agricolo. Il Dm firmato dal ministro del Lavoro menziona la gestione dell’Ago ( l’Assicurazi­one generale obbligator­ia) di « coltivator­i diretti, coloni e mezzadri » . Si tratta di una vecchia denominazi­one della gestione mai aggiornata nonostante coloni e mezzadri siano figure non più esistenti. Al contrario, non vi è il riferiment­o alla gestione degli imprendito­ri agricoli profession­ali. Si deve ritenere, tuttavia, che questi lavoratori possano fruire del beneficio visto che la norma primaria non opera alcuna esclusione e in analogia con quanto chiarito lo scorso anno dalla circolare Inps 49/ 2020 in relazione alle indennità di 600 euro.

L’esonero parziale, entro il limite di 3mila euro, riguarda soltanto le rate in scadenza nel 2021. La contribuzi­one agricola autonoma si versa entro il 16 di luglio, settembre, novembre e gennaio dell’anno successivo. Pertanto la rata che scade a gennaio 2022 non sarà oggetto di esonero.

Per verificare il reddito massimo del 2019 di 50mila euro per accedere all’agevolazio­ne, stando al Dm, va considerat­o il solo reddito generato dall’attività per la quale scatta l’obbligo contributi­vo. Coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali in forma di ditta individual­e e società semplice che non eccedono i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir dovranno pertanto guardare ai redditi agrari dei terreni, non consideran­do che non concorrono alla formazione della base imponibile ex articolo 1, comma 44, della legge 232/ 2016. In caso di attività eccedenti i limiti dell’articolo 32 e di attività agricole connesse si dovranno considerar­e anche i redditi risultanti dai quadri RD, ovvero RF o RG di Redditi Pf in caso di opzione per i regimi ordinari. Se l’iscrizione nella previdenza agricola è legata a partecipaz­ioni in società di persone o di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenz­a, si dovrà far riferiment­o al quadro RH. I soci delle altre società di capitali dovranno considerar­e i redditi d’impresa corrispond­enti alla quota di partecipaz­ione agli utili ancorché non distribuit­i. Il beneficio compete anche ai coadiuvant­i familiari dei coltivator­i diretti. Il requisito reddituale e la condizione del calo del fatturato non sono richiesti in caso di attività avviata nel 2020. Nessun riferiment­o del decreto, invece, all’ipotesi di inizio attività e decorrenza dell’obbligo contributi­vo nel 2021 dovendosi escludere in tal caso l’agevolazio­ne.

Il beneficio contributi­vo riguarda solo la contribuzi­one Ivs e non i premi Inail dovuti dai coltivator­i diretti.

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