Coltivatori diretti e imprenditori agricoli: conta il reddito dei terreni
L’esonero contributivo disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge 178/ 2020 a favore dei lavoratori autonomi interessa anche il comparto agricolo. Il Dm firmato dal ministro del Lavoro menziona la gestione dell’Ago ( l’Assicurazione generale obbligatoria) di « coltivatori diretti, coloni e mezzadri » . Si tratta di una vecchia denominazione della gestione mai aggiornata nonostante coloni e mezzadri siano figure non più esistenti. Al contrario, non vi è il riferimento alla gestione degli imprenditori agricoli professionali. Si deve ritenere, tuttavia, che questi lavoratori possano fruire del beneficio visto che la norma primaria non opera alcuna esclusione e in analogia con quanto chiarito lo scorso anno dalla circolare Inps 49/ 2020 in relazione alle indennità di 600 euro.
L’esonero parziale, entro il limite di 3mila euro, riguarda soltanto le rate in scadenza nel 2021. La contribuzione agricola autonoma si versa entro il 16 di luglio, settembre, novembre e gennaio dell’anno successivo. Pertanto la rata che scade a gennaio 2022 non sarà oggetto di esonero.
Per verificare il reddito massimo del 2019 di 50mila euro per accedere all’agevolazione, stando al Dm, va considerato il solo reddito generato dall’attività per la quale scatta l’obbligo contributivo. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali in forma di ditta individuale e società semplice che non eccedono i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir dovranno pertanto guardare ai redditi agrari dei terreni, non considerando che non concorrono alla formazione della base imponibile ex articolo 1, comma 44, della legge 232/ 2016. In caso di attività eccedenti i limiti dell’articolo 32 e di attività agricole connesse si dovranno considerare anche i redditi risultanti dai quadri RD, ovvero RF o RG di Redditi Pf in caso di opzione per i regimi ordinari. Se l’iscrizione nella previdenza agricola è legata a partecipazioni in società di persone o di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza, si dovrà far riferimento al quadro RH. I soci delle altre società di capitali dovranno considerare i redditi d’impresa corrispondenti alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti. Il beneficio compete anche ai coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti. Il requisito reddituale e la condizione del calo del fatturato non sono richiesti in caso di attività avviata nel 2020. Nessun riferimento del decreto, invece, all’ipotesi di inizio attività e decorrenza dell’obbligo contributivo nel 2021 dovendosi escludere in tal caso l’agevolazione.
Il beneficio contributivo riguarda solo la contribuzione Ivs e non i premi Inail dovuti dai coltivatori diretti.