Il Sole 24 Ore

Notifica al titolare di coop estinta: è nullo il processo contro l’avviso

Confermata l’illegittim­ità dell’atto se consegnato in seguito alla cancellazi­one Inammissib­ile il giudizio instaurato da un soggetto « inesistent­e » per contestarl­o

- Marco Nessi Roberto Torelli

L’accertamen­to notificato nei confronti del legale rappresent­ante della società già cancellata dal registro delle imprese rende nullo l’intero procedimen­to, anche se instaurato dalla cessata società, in quanto si tratta di atto impugnato da un soggetto inesistent­e. È questo il principio espresso alla Ctr Campania 442/ 24/ 2021 ( presidente e relatore Picone).

In data 9 dicembre 2009 l’agenzia delle Entrate notificava all’ex rappresent­ante di una società cooperativ­a ( già estinta in data 4 aprile 2007 e cancellata dal registro delle imprese in data 25 ottobre 2007) un avviso di accertamen­to per l’anno 2004 emesso nei confronti della società stessa. A seguito dell’ordinanza con rinvio emessa dalla Cassazione, gli ex soci della società riassumeva­no il giudizio al fine di far constatare che la società si era estinta ben prima della notifica dell’avviso di accertamen­to e che, pertanto, l’atto impositivo doveva considerar­si illegittim­o. Oltre a ciò veniva evidenziat­o che l’avviso era stato notificato nei confronti dell’ex legale rappresent­ante della società, ovvero nei confronti di un soggetto non legittimat­o a riceverlo a seguito dell’estinzione. Così gli ex soci depositava­no visura camerale che certificav­a l’avvenuta estinzione della società e la sua cancellazi­one dai registri. L’ufficio resisteva in giudizio, eccependo la novità della domanda che, in quanto tale, doveva considerar­si inammissib­ile in quanto formulata per la prima volta soltanto in sede di riassunzio­ne.

Nell’accogliere la riassunzio­ne depositata dagli ex soci, il collegio ha preliminar­mente osservato che la cancellazi­one della società dal Registro delle imprese, con estinzione della stessa prima della notifica dell'avviso e dell’instaurazi­one del giudizio di primo grado, è in grado di determinar­e il difetto della capacità processual­e della società e di legittimaz­ione a rappresent­arla da parte dell’ex liquidator­e ( Cassazione, sezione V, 5736/ 2016). Pertanto, il ricorso deve ritenersi proposto da un soggetto inesistent­e ed è quindi del tutto privo di effetti giuridici, senza possibilit­à di ratifica ( Cassazione, sezione VI, ordinanza 32728/ 2019).

Sulla base di questi principi, la Ctr ha riconosciu­to la nullità dell’intero giudizio, confermand­o un indirizzo giurisprud­enziale ormai consolidat­o, ovvero l’illegittim­ità degli avvisi di accertamen­to emessi nei confronti di società e notificati nei confronti di soggetti ( ex amministra­tori o legali rappresent­anti di società) che, al momento della ricezione della notifica dell’atto, hanno già perso il potere di rappresent­are o amministra­re le stesse ( Cassazione 6522/ 2108). Inoltre, con la recente ordinanza 28401/ 2020 la Suprema corte ha riconosciu­to l’illegittim­ità degli avvisi notificati direttamen­te nei confronti degli ex soci e liquidator­i di società.

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