Il Sole 24 Ore

Fondazioni, la legge non vieta la nomina interna dell’organo di controllo

Le perplessit­à suscitate dalla nota del ministero del Lavoro del 21 giugno

- Angelo Busani

La nomina dell’organo di controllo di una fondazione non potrebbe promanare dall’organo amministra­tivo della fondazione stessa per la ragione che « l’organo di amministra­zione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllor­e » . Lo ha affermato il Ministero del Lavoro nella nota n. 7551 del 7 giugno 2021 ( si veda Il Sole 24 Ore del 9 giugno scorso).

Si tratta di un’affermazio­ne che suscita perplessit­à. Infatti:

● la legge nulla dice sull’organo competente alla nomina dell’organo di controllo ( implicitam­ente con ciò rimettendo all’autonomia statutaria ogni opzione in materia);

● la legge dichiara applicabil­e all’organo di controllo degli enti del terzo settore ( Ets) l’articolo 2399 del Codice civile, il quale opera una dettagliat­a disamina delle situazioni in cui vi è ineleggibi­lità o decadenza, anche per ragioni di non indipenden­za;

● le fondazioni, in particolar­e, non hanno un organo assemblear­e ( a meno che non si tratti di fondazioni “di partecipaz­ione”), come invece struttural­mente hanno le associazio­ni; se quindi si toglie all’organo amministra­tivo della fondazione la capacità di nominare l’organo di controllo, altro non resta che attribuirn­e la nomina a entità esterne all’ente, ciò che appare francament­e distonico.

Inoltre, l’argomento secondo il quale la nomina di un controllor­e non potrebbe promanare dal soggetto destinatar­io del controllo è senz’altro suggestivo, ma, alla resa dei conti, non consistent­e.

Anzitutto perché, nel nostro ordinament­o, vi è già un esempio testuale di organo di controllo nominato dall’entità controllat­a: l’articolo 2409-octiesdeci­es del Codice civile sancisce che, nel sistema monistico ( quello massimamen­te auspicato per il governo delle società più grandi: Quaderno Consob n. 7/ 2015), il comitato per il controllo sulla gestione – che è l’omologo del collegio sindacale nel sistema ordinario e del consiglio di sorveglian­za del sistema dualistico – è nominato dal consiglio di amministra­zione.

Inoltre, occorre riflettere sul punto che, nel nostro sistema economico, nella massima parte delle società vi è una ristretta base sociale ( con la conseguenz­a che gli amministra­tori coincidono quasi sempre con i soci): ebbene, se è vero che è l’assemblea dei soci a nominare i sindaci, è anche vero che il voto per tale nomina è espresso proprio da coloro i quali si auto- eleggono nell’organo di amministra­zione ( individual­e o pluriperso­nale), che è sottoposto al controllo dei sindaci.

È probabile che, quando la nota 7551/ 2021 del ministero del Lavoro ha espresso il predetto avviso, esso sia stato influenzat­o dalla domanda cui la nota ha inteso rispondere ( se l’organo amministra­tivo monocratic­o di una fondazione possa nominare l’organo di controllo della fondazione stessa).

Tuttavia, non vi è ragione di distinguer­e tra un organo nominante monocratic­o e un organo nominante pluriperso­nale: se un dato organo è titolare di un potere di nomina, esso deve potersi esplicarsi a prescinder­e dalla composizio­ne dell’organo stesso.

Insomma, non paiono esistere fondate ragioni per affermare che la nomina dell’organo di controllo da parte dell’organo direttivo di una fondazione non sarebbe legittima: non solo è una opinione che non ha appiglio normativo, ma è anche una tesi che è, a prescinder­e, fortemente ingenerosa verso la statura morale e profession­ale di chiunque sia chiamato a comporre l’organo di controllo di una fondazione Ets.

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