Il Sole 24 Ore

Per il settore agricolo lo scoglio aiuti di Stato

- Di riferiment­o

Per pesca e agricoltur­a va chiarito il regolament­o Ue

Sul credito d’imposta per il Mezzogiorn­o nei comparti agricoli, della pesca e dell’acquacoltu­ra, ma nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato » nei relativi settori come prevede il secondo periodo del comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/ 2015, nessuna novità dalla legge di Bilancio 2022.

Relativame­nte a questo aspetto, sinora non vi sono state precise indicazion­i da parte dell’agenzia delle Entrate circa il regolament­o ( Ue) cui far riferiment­o. Il bonus investimen­ti Mezzogiorn­o pare rappresent­are un aiuto di Stato e non un aiuto « de minimis » .

Oltre al richiamo del comma 98, lo si evince dai commi 99 e 107 che menzionano il regolament­o ( Ue) 651/ 2014 valevole in tema di aiuti di Stato per la generalità dei settori.

Per di più, la natura di aiuto di Stato è confermata dal comma 102 che ammette la cumulabili­tà della misura con gli aiuti de minimis « e con altri aiuti di Stato » . D’altra parte per altri benefici fiscali, come per la detrazione dei canoni di affitto di terreni dovuti da giovani agricoltor­i di cui all’articolo 16, comma 1- quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, il legislator­e che ha inteso imporre i limiti del regime de minimis ne ha fatto espressa menzione.

Alla luce di tali consideraz­ioni, per il comparto agricolo occorrereb­be così guardare al regolament­o ( Ue) 702/ 2014 relativo agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali i cui articoli 14 e 17 ne fissano l’intensità massima.

Si tratta dell’ « equivalent­e agricolo » del richiamato regolament­o ( Ue) 651/ 2014. Sembra doversi escludere, invece, l’applicabil­ità del regolament­o ( Ue) 1408/ 2013, destinato al medesimo comparto produttivo, ma per gli aiuti de minimis.

Negato l’incentivo agli imprendito­ri agricoli titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir quali imprese individual­i e società semplici.

A parere dell’agenzia delle Entrate, come da risposta della Direzione regionale Entrate della Puglia a istanza di interpello 917753/ 2020 in cui è richiamata la circolare 34/ E/ 2016 ( si veda il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2020), la particolar­e tipologia di contribuen­ti è esclusa dall’agevolazio­ne in quanto non può vantare la titolarità di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir.

Il caso resta ancora aperto poiché l’articolo 1, comma 98, della legge 208/ 2015 destina il credito d’imposta « alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltu­ra » e « nel settore della trasformaz­ione e della commercial­izzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltu­ra » . Il legislator­e opera pertanto un esclusivo riferiment­o al concetto di impresa nell’accezione civilistic­a senza alcuna esplicita preclusion­e legata alla tipologia di determinaz­ione del reddito cui l’impresa è soggetta.

La posizione dell’Agenzia, dunque, non convince del tutto. Infatti sulla questione, nell’ottobre scorso, è stata presentata un’interrogaz­ione a risposta scritta ( la n. 4/ 10497) dal deputato Giuseppe L’Abbate ( M5S) rivolta ai ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole.

Negato l’incentivo agli imprendito­ri titolari di reddito agrario come le imprese individual­i e le società semplici

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