Antifrodi, semplificazioni agganciate alla data di invio delle comunicazioni
Bonus casa. Niente visti e asseverazioni per i lavori liberi e sotto i 10mila euro: la novità scatta da gennaio ma stavolta non contano le date di fatture e bonifici
Le nuove semplificazioni, che limitano l’applicazione delle norme antifrodi saranno utilizzabili solo per le comunicazioni trasmesse dal 1° gennaio. Senza guardare alla data di bonifici e fatture.
La legge di Bilancio 2022 ha abrogato il decreto Antifrodi ( legge 234/ 2021, articolo 1, comma 41), e ne ha trasfuso il contenuto con alcune importanti semplificazioni ( che non si applicano al bonus facciate), inserendo il nuovo comma 1- ter nell’articolo 121 del decreto legge 34/ 2020.
In particolare, le semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2022 prevedono che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per bonus diversi dal superbonus e dal bonus facciate, l’obbligo di visto di conformità fiscale e di asseverazione di congruità della spesa non è applicabile agli interventi di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione temporale delle nuove norme, si può fare riferimento ai criteri dettati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 16/ E del 29 novembre 2021, emanata a chiarimento del decreto Antifrodi: nell’occasione l’Agenzia ha ritenuto di chiarire che la norma « si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 » , data di entrata in vigore del decreto antifrodi.
Tuttavia, per non gravare i contribuenti di costi che non avevano
MANOVRA 2022 La legge di Bilancio
ha inglobato tutti contenuti del Dl Antifrodi ( Dl 157/ 2021) in vigore
dal 12 novembre
potuto prevedere quando hanno deciso l’acquisto ( in base al cosiddetto “principio dell’affidamento”), in via di eccezione al principio generale della data di invio telematico, l’Agenzia ha chiarito che « non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate e di attestazione della congruità della spesa » per coloro che hanno eseguito bonifico e ricevuto fattura prima del 12 novembre, anche in caso di invio della comunicazione dal 12 novembre in poi.
Per quanto concerne l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni, non sembra esservi motivo di derogare al principio di applicazione temporale riferito alla data di invio telematico: le nuove norme e le relative semplificazioni dovrebbero dunque applicarsi a tutte le comunicazioni inviate a partire dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla data del bonifico o della fattura.
Non sembra, infatti, replicabile la deroga motivata dal principio dell’affidamento a tutela del contribuente, che dava rilevanza alla data del bonifico e della fattura, in quanto la nuova norma non introduce oneri aggiuntivi ma semplificazioni: quindi, anche nel caso di fatture e bonifici datati dicembre 2021 ma con invio telematico eseguito da gennaio 2022, le semplificazioni dovrebbero trovare applicazione.
Considerata la scadenza del 31 gennaio per l’invio delle comunicazioni con visibilità del credito al 10 febbraio, sarebbe opportuno un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.