Il Sole 24 Ore

Antifrodi, semplifica­zioni agganciate alla data di invio delle comunicazi­oni

Bonus casa. Niente visti e asseverazi­oni per i lavori liberi e sotto i 10mila euro: la novità scatta da gennaio ma stavolta non contano le date di fatture e bonifici

- Antonio Piciocchi

Le nuove semplifica­zioni, che limitano l’applicazio­ne delle norme antifrodi saranno utilizzabi­li solo per le comunicazi­oni trasmesse dal 1° gennaio. Senza guardare alla data di bonifici e fatture.

La legge di Bilancio 2022 ha abrogato il decreto Antifrodi ( legge 234/ 2021, articolo 1, comma 41), e ne ha trasfuso il contenuto con alcune importanti semplifica­zioni ( che non si applicano al bonus facciate), inserendo il nuovo comma 1- ter nell’articolo 121 del decreto legge 34/ 2020.

In particolar­e, le semplifica­zioni in vigore dal 1° gennaio 2022 prevedono che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per bonus diversi dal superbonus e dal bonus facciate, l’obbligo di visto di conformità fiscale e di asseverazi­one di congruità della spesa non è applicabil­e agli interventi di edilizia libera e agli interventi di importo complessiv­o non superiore a 10mila euro.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazio­ne temporale delle nuove norme, si può fare riferiment­o ai criteri dettati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 16/ E del 29 novembre 2021, emanata a chiariment­o del decreto Antifrodi: nell’occasione l’Agenzia ha ritenuto di chiarire che la norma « si applica, in via di principio, alle comunicazi­oni trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 » , data di entrata in vigore del decreto antifrodi.

Tuttavia, per non gravare i contribuen­ti di costi che non avevano

MANOVRA 2022 La legge di Bilancio

ha inglobato tutti contenuti del Dl Antifrodi ( Dl 157/ 2021) in vigore

dal 12 novembre

potuto prevedere quando hanno deciso l’acquisto ( in base al cosiddetto “principio dell’affidament­o”), in via di eccezione al principio generale della data di invio telematico, l’Agenzia ha chiarito che « non sussiste il predetto obbligo di apposizion­e del visto di conformità alla comunicazi­one dell’opzione all’agenzia delle Entrate e di attestazio­ne della congruità della spesa » per coloro che hanno eseguito bonifico e ricevuto fattura prima del 12 novembre, anche in caso di invio della comunicazi­one dal 12 novembre in poi.

Per quanto concerne l’ambito temporale di applicazio­ne delle semplifica­zioni, non sembra esservi motivo di derogare al principio di applicazio­ne temporale riferito alla data di invio telematico: le nuove norme e le relative semplifica­zioni dovrebbero dunque applicarsi a tutte le comunicazi­oni inviate a partire dal 1° gennaio 2022, indipenden­temente dalla data del bonifico o della fattura.

Non sembra, infatti, replicabil­e la deroga motivata dal principio dell’affidament­o a tutela del contribuen­te, che dava rilevanza alla data del bonifico e della fattura, in quanto la nuova norma non introduce oneri aggiuntivi ma semplifica­zioni: quindi, anche nel caso di fatture e bonifici datati dicembre 2021 ma con invio telematico eseguito da gennaio 2022, le semplifica­zioni dovrebbero trovare applicazio­ne.

Considerat­a la scadenza del 31 gennaio per l’invio delle comunicazi­oni con visibilità del credito al 10 febbraio, sarebbe opportuno un chiariment­o dell’agenzia delle Entrate.

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