Il Sole 24 Ore

Commercio e turismo, sgravi da dicembre

L’esonero si recupera nelle denunce mensili fino ad aprile/ maggio

- Contributi Barbara Massara

Al via dalle denunce contributi­ve di dicembre 2021 il recupero dell’esonero contributi­vo del decreto Sostegni Bis riservato alle aziende del settore commercial­e, turismo, stabilimen­ti termali e settore ricreativo, culturale e dello spettacolo.

Lo comunica l’Inps con il messaggio 96/ 2022, pubblicato ieri, con cui fornisce ai datori di lavoro interessat­i le istruzioni operative per fruire dello speciale esonero introdotto dall’articolo 43 del Dl 73/ 2021.

L’esonero, pari alla contribuzi­one non versata per il doppio delle ore di Cig fruite nel primo trimestre 2021, è riconosciu­to nel limite della contribuzi­one datoriale dovuta tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021, termine quest’ultimo interpreta­to dall’Inps come mese di effettiva fruibilità e quindi riferito alla contribuzi­one di competenza del mese di novembre 2021.

Questa misura agevolativ­a ha avuto una lunga gestazione con ben quattro provvedime­nti attuativi emessi dall’Inps da settembre a oggi, l’ultimo dei quali l’ha resa effettivam­ente operativa.

L’esonero fruibile è quello che è stato espressame­nte autorizzat­o dall’Inps a seguito delle istanze trasmesse tra l’ 11 novembre e il 16 dicembre scorso che sono state accolte, da utilizzare nei limiti della contribuzi­one datoriale dovuta nel periodo agevolabil­e ( 26 maggio- 31 dicembre 2021 corrispond­ente al periodo di competenza 11.2021).

Il recupero deve avvenire, spiega l’Inps, su base mensile e quindi “spalmando” l’importo complessiv­o dell’esonero nei mesi in cui sarà consentito fruirne, e cioè a partire dalla denuncia uniemens di competenza di dicembre 2021 fino a quella di maggio 2022.

Laddove dovesse risultare un residuo, in quanto la contribuzi­one dovuta nei primi cinque mesi ( da dicembre 2021 ad aprile 2022) non dovesse risultare capiente rispetto all’importo massimo mensile dell’esonero spettante, il datore potrà fruire interament­e del residuo nell’ultimo flusso di competenza di maggio 2022. Il codice causale che i datori privati devono utilizzare per il recupero nel flusso, e in particolar­e nella denuncia aziendale, è l’L553, in corrispond­enza del quale dovrà essere indicato il relativo importo a credito.

Nel medesimo provvedime­nto l’Inps fornisce indicazion­i alle aziende su come richiedere il riesame delle istanze accolte in modo parziale, cioè per importi inferiori rispetto a quelli richiesti, anche a causa di processi di fusione con presentazi­one di un’unica istanza riferita a entrambe le matricole aziendali ( incorporat­a e incorporan­te). In questi casi i datori potranno utilizzare lo stesso modulo d’istanza presentato per richiedere l’esonero ( Sost. Bis_ ES), integrando­lo con degli allegati che comprovino il diritto dell’azienda al riconoscim­ento di un esonero di importo superiore, da trasmetter­e entro 30 giorni dalla data di pubblicazi­one del messaggio 96/ 2022, e cioè entro il 9 febbraio prossimo.

Bonus riconosciu­to nei limiti della contribuzi­one dovuta tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021

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