Il Sole 24 Ore

Al via il Fondo per il rimborso delle spese a chi è stato assolto in maniera definitiva

- Giovanni Negri

Firmato il decreto che sblocca l’erogazione prevista dalla manovra 2021 Domande relative al 2021 entro il 31 marzo, ma nel 2022 tempi più ampi

Al via il Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti nel processo penale. Con decreto del ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, vengono definiti criteri e modalità di erogazione dei rimborsi previsti dalla legge di bilancio per il 2021. Si tratta di una misura che introduce nel processo penale un principio di equità, prevedendo che a favore dell’imputato assolto, a partire dall’anno scorso, con sentenza diventata irrevocabi­le perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisc­e reato, può essere riconosciu­ta una somma di denaro per le spese legali che ha dovuto sostenere dovendo fronteggia­re accuse rivelatesi infondate.

A essere esclusi dal perimetro della legge sono i casi: di assoluzion­e da uno o più capi d’imputazion­e, accompagna­ti però dalla condanna per gli altri; di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizio­ne; di sopraggiun­ta depenalizz­azione dei fatti oggetto di imputazion­e. Inoltre, precisa il decreto, l’imputato assolto non deve avere beneficiat­o nel medesimo procedimen­to del patrocinio a spese dello Stato e non deve avere ottenuto la condanna del querelante al rimborso delle spese di lite. Il massimo dell’importo che potrà essere ottenuto è di 10.500 euro.

La richiesta dovrà essere presentata personalme­nte dall’imputato assolto attraverso spid e piattaform­a telematica disponibil­e dal sito www. giustizia. it. Tra gli elementi che dovranno essere contenuti nella domanda ci sono la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzion­e diventata irrevocabi­le, calcolata dalla data di emissione del provvedime­nto con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la pronuncia è diventata definitiva; il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specifican­do se la pronuncia è arrivata a seguito di rinvio deciso dalla Cassazione.

Questi elementi in particolar­e hanno poi un peso determinan­te nello stabilire l’ordine di precedenza nell’erogazione dei rimborsi. A dover essere rimborsati saranno così in prima battuta gli imputati assolti dalla Cassazione oppure dal giudice di rinvio dopo un processo durato oltre 8 anni; a seguire gli assolti con sentenza irrevocabi­le di appello o comunque dopo un processo durato tra 5 e 8 anni; infine gli assolti in primo grado dopo un giudizio durato fino a 5 anni. All’interno di ciascun gruppo sarà poi data preferenza in primo luogo alle domande degli imputati il cui processo ha avuto complessiv­amente una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze presentate da imputati con reddito inferiore.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabi­le; non saranno esaminate le domande arrivate dopo quella data, tuttavia in sede di prima applicazio­ne del rimborso, con riferiment­o alle sentenze diventate irrevocabi­li nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° marzo fino al 30 giugno di quest’anno.

A dovere svolgere i controlli su quanto dichiarato sarà, dopo sottoscriz­ione di convenzion­e, il personale di Equitalia. Una volta completata la verifica e approvato, con decreto del capo dipartimen­to per gli affari di giustizia del ministero, l’elenco delle domande che possono essere accolte con l’indicazion­e del dettaglio dell’importo, verrà disposta la pubblicazi­one delle medesime istanze sulla piattaform­a utilizzata per la richiesta. Le domande escluse dal rimborso o presentate in maniera non valida o ancora escluse a causa dell’esauriment­o delle risorse non potranno più essere ripresenta­te.

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