Il Sole 24 Ore

Ecco i diritti dei passeggeri per i rimborsi

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Tra aeroporti in tilt e voli cancellati senza preavviso, l’estate del ritorno alla normalità fatica a decollare. E a giudicare dai programmi delle compagnie per il resto della stagione estiva, la situazione non sembra destinata a migliorare.

Ecco perché è fondamenta­le che il viaggiator­e abbia un quadro chiaro degli strumenti a cui ricorrere per assicurars­i che gli vengano riconosciu­te le tutele previste dalla legge. Secondo il regolament­o europeo 261/ 2004, in caso di soppressio­ni, il passeggero ha diritto a due opzioni: il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativ­o, con alloggio e trasporti spesati dal vettore nel caso in cui la partenza fosse dilazionat­a di qualche giorno. I metodi adoperati per accordare il risarcimen­to del titolo di viaggio variano a discrezion­e delle singole compagnie: Ryanair, ad esempio, ricevuta la segnalazio­ne del cliente, gli invia una mail o un sms con i dettagli per ottenere un voucher di un anno o procede con l’accredito dell’importo su un portafogli­o online da cui attingere per future prenotazio­ni. Non è tutto: la norma, infatti, prevede un ulteriore benefit. Si tratta di una compensazi­one forfettari­a, calcolata sui chilometri da percorrere e compresa tra 250 e 600 euro. Integrazio­ne pecuniaria per danno materiale e morale che, grazie a una sentenza della Corte di giustizia europea ( C- 613/ 20), la parte lesa può chiedere al vettore anche in caso di cancellazi­one dovuta a sciopero del personale, non più incluso tra le circostanz­e eccezional­i che lo esonerano dal pagamento dell’indennizzo in quanto « inerente all’esercizio dell’attività del datore di lavoro interessat­o » .

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