Ecco i diritti dei passeggeri per i rimborsi
Tra aeroporti in tilt e voli cancellati senza preavviso, l’estate del ritorno alla normalità fatica a decollare. E a giudicare dai programmi delle compagnie per il resto della stagione estiva, la situazione non sembra destinata a migliorare.
Ecco perché è fondamentale che il viaggiatore abbia un quadro chiaro degli strumenti a cui ricorrere per assicurarsi che gli vengano riconosciute le tutele previste dalla legge. Secondo il regolamento europeo 261/ 2004, in caso di soppressioni, il passeggero ha diritto a due opzioni: il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo, con alloggio e trasporti spesati dal vettore nel caso in cui la partenza fosse dilazionata di qualche giorno. I metodi adoperati per accordare il risarcimento del titolo di viaggio variano a discrezione delle singole compagnie: Ryanair, ad esempio, ricevuta la segnalazione del cliente, gli invia una mail o un sms con i dettagli per ottenere un voucher di un anno o procede con l’accredito dell’importo su un portafoglio online da cui attingere per future prenotazioni. Non è tutto: la norma, infatti, prevede un ulteriore benefit. Si tratta di una compensazione forfettaria, calcolata sui chilometri da percorrere e compresa tra 250 e 600 euro. Integrazione pecuniaria per danno materiale e morale che, grazie a una sentenza della Corte di giustizia europea ( C- 613/ 20), la parte lesa può chiedere al vettore anche in caso di cancellazione dovuta a sciopero del personale, non più incluso tra le circostanze eccezionali che lo esonerano dal pagamento dell’indennizzo in quanto « inerente all’esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato » .