Il Sole 24 Ore

Danno parentale, da Milano le nuove tabelle: sistema a punti ma continuità nei risarcimen­ti

La modifica del meccanismo mantiene tuttora validi i valori garantiti in passato Il giudice può personaliz­zare la liquidazio­ne valutando qualità e intensità dei legami

- Maurizio Hazan Filippo Martini

Sono pronte le nuove Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimen­to del danno non patrimonia­le da perdita del rapporto parentale, riformate per adeguarsi al sistema “a punti” indicato dalla Cassazione. Elaborate dall’Osservator­io sulla giustizia civile di Milano, sono state infatti pubblicate lo scorso 29 giugno dal Tribunale di Milano. Si tratta di una rivisitazi­one dei criteri e del meccanismo precedente­mente in uso per risarcire il danno subito dai congiunti di una persona deceduta per l’azione di un terzo ( in un sinistro stradale, per una errata prestazion­e sanitaria e ogni altra situazione illecita).

Ma pur a fronte di tale modifica struttural­e si è cercato di confermare i livelli di risarcimen­ti finora garantiti, per dar continuità sostanzial­e alla Tabella precedente, da anni punto di riferiment­o per la maggioranz­a dei Tribunali.

Il percorso

La scelta di sostituire la precedente tabella di liquidazio­ne con questa nuova è stata imposta dall’esigenza di adeguarsi alle indicazion­i “di sistema” date a più riprese dalla Cassazione nel corso dell’ultimo anno. Indicazion­i cristalliz­zate per la prima volta nella sentenza 10579/ 2021, secondo la quale il danno parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul « sistema a punti » , che preveda « l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazion­e delle circostanz­e di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettib­ili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazion­e dei relativi punteggi, con la possibilit­à di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolar­ità della situazione » .

Un’impostazio­ne diversa rispetto a quella da anni in uso a Milano, che era stata strutturat­a non su criteri puntuali ma su ampie “forbici” di valore entro le quali il giudice poteva liberament­e stabilire la propria liquidazio­ne equitativa. Era quindi urgente intervenir­e per evitare che la tabella milanese – che ha garantito, nell’ultimo decennio, uniformità sull’intero territorio nazionale – venisse progressiv­amente disapplica­ta a favore della tabella del Tribunale di Roma, già rispondent­e al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione.

La questione è di grande rilevanza pratica, dal momento che la “vecchia” tabella dell’Osservator­io di Milano ( nella versione aggiornata nel 2021) ha sino a oggi costituito la regola utilizzata in circa l’ 80% dei Tribunali civili per risarcire il danno da sofferenza per la perdita ( o la compromiss­ione) del rapporto parentale. Per preservare questo suo ruolo, la nuova tabella ha cambiato struttura cercando, comunque, una concreta continuità liquidativ­a rispetto al passato: il sistema a punti è stato infatti costruito avendo cura di non disattende­re i valori finali dei risarcimen­ti espressi in precedenza, e dunque cercando di coniugare la nuova regola aritmetica con risultati liquidativ­i coerenti con la casistica risarcitor­ia degli ultimi anni, ottenuti vagliando cospicui precedenti giurisprud­enziali ( circa 600 sentenze).

Come dice lo stesso Osservator­io, « non si tratta quindi di “nuove tabelle” ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti » . Per questo il documento ambisce a mantenere il suo ruolo di linea guida di riferiment­o nazionale, quale strumento giuridico da utilizzare tanto nelle corti di giustizia quanto nelle trattative stragiudiz­iali, tenuto conto delle esigenze di certezza reclamate da quei sistemi di responsabi­lità obbligator­iamente assicurata ( auto e sanitaria) in cui il danno parentale ricorre con una certa frequenza.

I contenuti

Venendo ai contenuti della nuova tabella, l’assegnazio­ne dei punti – la cui sommatoria integra, per ciascun congiunto, il coefficien­te moltiplica­tore del valore economico del punto base – è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispond­enti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvive­nza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Non che in precedenza tali criteri non fossero considerat­i nella valutazion­e del danno. Ma, mentre in passato potevano essere genericame­nte addotti a sostegno della libera scelta del giudice all’interno della forbice, oggi assumono un indice presuntivo del danno quasi automatico ed espresso in precisi valori numerici calcolati in funzione di determinat­e circostanz­e “anagrafich­e” ( quali appunto l’età dei soggetti coinvolti, la composizio­ne del nucleo familiare o la convivenza).

La ( forse esasperata) tassonomia puntuale della sofferenza da perdita del rapporto parentale viene temperata dalla possibilit­à per il giudice di liberament­e personaliz­zare la liquidazio­ne in consideraz­ione della particolar­e qualità e intensità della relazione affettiva di ciascun rapporto parentale, in relazione alla quale il “monte” punti potrà essere maggiorato sino a un massimo di 30 punti. Si tratta di un parametro fluido che potrà dunque creare qualche incertezza e dubbi applicativ­i. Peraltro, l’esistenza di una concreta ed effettiva relazione affettiva dovrebbe costituire, prima che un elemento di personaliz­zazione aggiuntiva ( in base alla sua entità), la base autentica del danno parentale risarcibil­e: in assenza di una qualificat­a relazione affettiva, l’applicazio­ne meccanica degli altri criteri presuntivi anagrafici ( convivenza, età e composizio­ne del nucleo familiare) rischia infatti di fornire risultati non veritieri e comunque di dar luogo a una sorta di liquidazio­ne di un danno “in re ipsa” ( rischio che l’Osservator­io, nelle “Domande e Risposte” esplicativ­e, allegate alla tabella, dichiara di aver ben presente e di voler scongiurar­e richiamand­o gli attori al loro onere di allegazion­e e prova dei fatti che fondano il presuppost­o della domanda risarcitor­ia, e dunque l’esistenza di un reale rapporto affettivo).

L’Osservator­io ha deciso inoltre di non estendere le tabelle ad « altri tipi di rapporti parentali » diversi da quelli di genitore, figlio, coniuge e assimilati e da fratello e nipote ( a differenza della Tabella di Roma), salva la possibilit­à di valutare in concreto la ( seria) risarcibil­ità di altre relazioni diversamen­te qualificat­e.

L’applicazio­ne futura dimostrerà se quest’ultima edizione della Tabella di Milano sarà destinata a riscuotere successo applicativ­o anche nel confronto con la tabella Romana, nel frattempo assunta dalla Cassazione come parametro metodologi­co di riferiment­o.

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