Il Sole 24 Ore

Edilizia libera o Cila: decide il regolament­o comunale

- L. S. - NAPOLI

Dobbiamo procedere alla sostituzio­ne parziale dell’impianto di riscaldame­nto con fornitura di una “pompa di calore” aria– aria di 14 kW. Intendiamo fruire dell’ecobonus al 65 per cento. È obbligator­ia la Cila ( comunicazi­one inizio lavori asseverata) – e, di conseguenz­a, è necessario anche il visto di conformità – oppure il lavoro può rientrare in edilizia libera?

La sostituzio­ne parziale dell’impianto di riscaldame­nto preesisten­te con una pompa di calore fruisce della detrazione del 50 per cento, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliar­e. L’aliquota sale al 65% ( per un massimo di detrazione di 30.000 euro) per ciascuna unità immobiliar­e in caso di contestual­e installazi­one di sistemi di termoregol­azione evoluti, appartenen­ti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazi­one della Commission­e europea 2014/ C 207/ 02, oppure in caso di sostituzio­ne, integrale o parziale, di impianti di climatizza­zione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazi­one.

Ai fini urbanistic­i, occorre verificare se, per tale intervento, il regolament­o edilizio comunale del Comune in cui è sito il fabbricato prevede l’obbligo di Cila. Se per il Comune interessat­o l’intervento è in edilizia libera, la Cila non è necessaria ed è sufficient­e una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio attestante la non necessità del provvedime­nto urbanistic­o sulla base del regolament­o edilizio comunale. Tale dichiarazi­one non deve essere inviata all’amministra­zione finanziari­a, ma va conservata dal contribuen­te e esibita a richiesta.

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