Edilizia libera o Cila: decide il regolamento comunale
Dobbiamo procedere alla sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento con fornitura di una “pompa di calore” aria– aria di 14 kW. Intendiamo fruire dell’ecobonus al 65 per cento. È obbligatoria la Cila ( comunicazione inizio lavori asseverata) – e, di conseguenza, è necessario anche il visto di conformità – oppure il lavoro può rientrare in edilizia libera?
La sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento preesistente con una pompa di calore fruisce della detrazione del 50 per cento, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare. L’aliquota sale al 65% ( per un massimo di detrazione di 30.000 euro) per ciascuna unità immobiliare in caso di contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione europea 2014/ C 207/ 02, oppure in caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.
Ai fini urbanistici, occorre verificare se, per tale intervento, il regolamento edilizio comunale del Comune in cui è sito il fabbricato prevede l’obbligo di Cila. Se per il Comune interessato l’intervento è in edilizia libera, la Cila non è necessaria ed è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione non deve essere inviata all’amministrazione finanziaria, ma va conservata dal contribuente e esibita a richiesta.