Intervento in edilizia libera senza asseverare la congruità
Nel condominio in cui abito sono stati appaltati, con un unico contratto, lavori di impermeabilizzazione del lastrico di copertura e la tinteggiatura di una facciata. Il tecnico del condominio sostiene che l’autorizzazione edilizia ( Cila, comunicazione inizio lavori asseverata) sia necessaria solo per i lavori al lastrico solare, in quanto è previsto anche il rifacimento delle pendenze, e che invece sia possibile realizzare l’intervento di tinteggiatura in regime di edilizia libera. Il condominio intende fruire per entrambi gli interventi del bonus fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, con l’opzione dello sconto in fattura.
È possibile acquisire l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità solo per l’intervento al lastrico solare, considerato che per la tinteggiatura ( in edilizia libera) non si vuole accedere al bonus facciate del 60 per cento?
M. C. - NAPOLI
La risposta è affermativa. Trattandosi di tinteggiatura della facciata condominiale in edilizia libera con applicazione della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e non del bonus facciate ( regolato dall’articolo 1, commi 219– 224, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020, e dall’articolo 1, comma 39, della legge 234/ 2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al bonus facciate su www. agenziaentrate. it), l’asseverazione sulla congruità dei costi non è necessaria.
L’articolo 1, commi 30– 36, della legge 234/ 2021, prevede, infatti, dal 12 novembre 2021, la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari, quali il 50 per cento, diversi dal 110 per cento ( per il quale l’obbligo già esisteva).
La stessa disposizione prevede l’esclusione da questi nuovi obblighi per:
– le opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del Dpr 380/ 2001, e al decreto 2 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture