Il Sole 24 Ore

Cessione di diritti di superficie tassata tra i redditi diversi

La legge di Bilancio tenta di superare gli orientamen­ti contrastan­ti Gli effetti sul mercato: potrebbero essere preferite le compravend­ite

- Luca Sfrecola Sonia Basso

La legge 213/ 2023 ( Bilancio 2024) potrebbe determinar­e effetti non indifferen­ti sugli investimen­ti nel fotovoltai­co. L’articolo 1, comma 92, è intervenut­o sul Tuir modificand­o un’impostazio­ne già dibattuta, superando sì orientamen­ti contrastan­ti, ma non nel senso più favorevole al contribuen­te.

L’articolo 9, comma 5, del Tuir equiparava, sotto il profilo fiscale, la costituzio­ne di diritti reali di godimento a vere e proprie cessioni a titolo oneroso, applicando a entrambe l’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, con conseguent­e riconducib­ilità agli “altri redditi” delle plusvalenz­e realizzate solo quando il diritto di proprietà fosse stato acquistato dal dante causa da meno di cinque anni. Faceva eccezione l’usufrutto, a cui il Tuir dedicava l’autonomo articolo 67, comma 1, lettera h, secondo cui i redditi relativi costituiva­no sempre redditi diversi, tassati indipenden­temente dal quinquenni­o.

Su questa bipartizio­ne si era espressa l’agenzia delle Entrate con interpreta­zione letterale che differenzi­ava sotto il profilo fiscale, ad esempio, tra usufrutto e servitù ( risposta a interpello 381/ 2023). Viceversa, la Corte di cassazione ( 6622/ 2022) e il Consiglio nazionale del notariato ( Studi n. 32- 2017/ T e n. 60- 2006/ T) sposavano la tesi più favorevole al contribuen­te secondo cui la costituzio­ne del diritto di usufrutto da parte del proprietar­io seguiva le regole dell’articolo 67, comma 1, lettera b al pari degli altri diritti reali di godimento, con la specifica previsione dell’articolo 67, comma 1, lettera h da applicarsi alla sola cessione del diritto di usufrutto dall’usufruttua­rio.

Ora il legislator­e ha risolto il dubbio interpreta­tivo stabilendo una “terza via” che, da un lato, equipara l’effetto derivativo- costitutiv­o di diritti reali di godimento a una cessione a titolo oneroso, se non previsto diversamen­te, e dall’altro inserisce « la costituzio­ne degli altri diritti reali di godimento » in coda alla concession­e del diritto di usufrutto nell’articolo 67, comma 1, lettera h.

Dal 1° gennaio, dunque, la costituzio­ne di diritti di superficie, enfiteusi, uso e servitù è soggetta al trattament­o originaria­mente riservato alla concession­e in usufrutto, con conseguent­e applicazio­ne di un regime fiscale più sfavorevol­e per cui i redditi derivanti da tali diritti saranno ricondotti alla categoria dei “redditi diversi” assoggetta­ti a imposta, senza rilevanza del termine quinquenna­le dall’acquisto del diritto.

L’impatto di queste novità sul fotovoltai­co - in cui il diritto di superficie è largamente utilizzato per assicurare la disponibil­ità dei terreni funzionali alla costruzion­e degli impianti ed è fondamenta­le in chiave di cosiddetta bancabilit­à - è ancora incerto e torna a scuotere questo mercato dopo il recente articolo 4, comma 2, del decreto Energia 181/ 2023, poi espunto dal testo della legge, la quale prevedeva che il nuovo fondo con finalità di compensazi­one atto a incentivar­e lo sviluppo sostenibil­e fosse alimentato anche con un contributo annuo da parte dei proprietar­i di nuovi impianti da fonti rinnovabil­i. In merito ai risvolti della nuova legge di bilancio, al momento si possono solo ipotizzare alcuni scenari, quali il prevedibil­e incremento del corrispett­ivo richiesto dai proprietar­i per la costituzio­ne del diritto di superficie al fine di neutralizz­are l’impatto fiscale. Va ricordato che il nuovo regime fiscale graverà anche sui contratti definitivi di preliminar­i di costituzio­ne di diritti di superficie sottoscrit­ti prima del 31 dicembre 2023.

Non è altresì da escludere che si assista a una più marcata preferenza per la compravend­ita dei terreni in luogo della costituzio­ne del diritto di superficie.

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