Le modifiche al Dlgs 74/ 2000
Articolo 1. Crediti d’imposta non spettanti
Sono non spettanti i crediti d’imposta fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità. Sono altresì non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista
Articolo 1. Crediti d’imposta spettanti
Sono spettanti i crediti d’imposta fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza
Articolo 1. Crediti inesistenti
Sono inesistenti i crediti d’imposta per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi
Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute ( data consumazione)
Il reato si consuma al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale
Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute ( circostanze che escludono il reato) 1
il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell’articolo 3- bis del Dlgs
462/ 1997;
2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia superiore a 50.000 euro
Articolo 10 ter. Omesso versamento Iva ( data consumazione)
Il reato si consuma al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale
Articolo 10 ter. Omesso
versamento Iva ( circostanze che escludono il reato) 1
il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell’articolo 3- bis del Dlgs
462/ 1997;
2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia superiore a 75.000 euro
Articolo 10 quater. Non punibilità per indebita compensazione
La punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito
Articolo 12 bis. Esclusione sequestro e confisca
Salvo sussista concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti
Articolo 13. Non punibilità per reati di omesso versamento
Non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tal fine il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di aA e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi
Articolo 13. Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il giudice valuta uno o più dei seguenti indici:
O entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
O l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
O l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
O la situazione di crisi
Articolo 13 bis. Attenuanti
La riduzione fino a metà delle pene e la non applicazione delle pene accessorie si applica se l’estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento ( in passato prima dell’apertura)
Articolo 13. Comunicazione della rateazione al giudice
Se, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione con rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’agenzia delle Entrate con indicazione del relativo procedimento penale.
Articolo 13. Sospensione del processo per la rateazione
Processo sospeso dalla ricezione della comunicazione precedente. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l’agenzia delle Entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi, prorogabili, per una sola volta, di non oltre tre mesi. La sospensione è revocata se l’Agenzia attesta l’integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo è sospesa la prescrizione
Articolo 19. Specialità
La specialità non opera per le persone fisiche concorrenti nel reato, e resta ferma la responsabilità ex Dlgs 231/ 2001
Articolo 20. Rilevanza ai fini penali delle sentenze ed atti tributari
Le sentenze tributarie irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato
Articolo 21. Rapporti tra sanzioni tributarie e 231/ 2001
Le sanzioni tributarie non sono eseguibili se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione ex Dlgs
231/ 2001
Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi
Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali nel processo in Cassazione
La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa. La Cassazione assegna al Pm termine non superiore a 60 giorni per osservazioni. Trascorso tale termine, se non accoglie le osservazioni, decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non necessari ulteriori accertamenti di fatto
Articolo 21 ter. Applicazione sanzioni penali e amministrative
Quando, per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale o una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva