Il Sole 24 Ore

Le modifiche al Dlgs 74/ 2000

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Articolo 1. Crediti d’imposta non spettanti

Sono non spettanti i crediti d’imposta fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiv­a per difetto di specifici elementi o particolar­i qualità. Sono altresì non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista

Articolo 1. Crediti d’imposta spettanti

Sono spettanti i crediti d’imposta fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiv­a, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempiment­i amministra­tivi di carattere strumental­e, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza

Articolo 1. Crediti inesistent­i

Sono inesistent­i i crediti d’imposta per i quali mancano, in tutto o in parte, i presuppost­i costitutiv­i

Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute ( data consumazio­ne)

Il reato si consuma al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one annuale

Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute ( circostanz­e che escludono il reato) 1

il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell’articolo 3- bis del Dlgs

462/ 1997;

2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia superiore a 50.000 euro

Articolo 10 ter. Omesso versamento Iva ( data consumazio­ne)

Il reato si consuma al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one annuale

Articolo 10 ter. Omesso

versamento Iva ( circostanz­e che escludono il reato) 1

il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell’articolo 3- bis del Dlgs

462/ 1997;

2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia superiore a 75.000 euro

Articolo 10 quater. Non punibilità per indebita compensazi­one

La punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazion­i, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolar­i qualità che fondano la spettanza del credito

Articolo 12 bis. Esclusione sequestro e confisca

Salvo sussista concreto pericolo di dispersion­e della garanzia patrimonia­le, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimonia­li o finanziari­e del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzat­o alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazi­one, anche a seguito di procedure conciliati­ve o di accertamen­to con adesione, sempre che il contribuen­te risulti in regola con i relativi pagamenti

Articolo 13. Non punibilità per reati di omesso versamento

Non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenu­te, rispettiva­mente, all’effettuazi­one delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tal fine il giudice tiene conto della crisi non transitori­a di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibil­ità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindeb­itamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di aA e della non esperibili­tà di azioni idonee al superament­o della crisi

Articolo 13. Non punibilità per particolar­e tenuità del fatto

Il giudice valuta uno o più dei seguenti indici:

O entità dello scostament­o dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

O l’avvenuto adempiment­o integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazi­one concordato con l’amministra­zione finanziari­a;

O l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazi­one;

O la situazione di crisi

Articolo 13 bis. Attenuanti

La riduzione fino a metà delle pene e la non applicazio­ne delle pene accessorie si applica se l’estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimen­to ( in passato prima dell’apertura)

Articolo 13. Comunicazi­one della rateazione al giudice

Se, prima della chiusura del dibattimen­to, il debito è in fase di estinzione con rateizzazi­one, anche a seguito delle procedure conciliati­ve e di adesione all’accertamen­to, l’imputato ne dà comunicazi­one al giudice che procede, allegando la relativa documentaz­ione, e informa contestual­mente l’agenzia delle Entrate con indicazion­e del relativo procedimen­to penale.

Articolo 13. Sospension­e del processo per la rateazione

Processo sospeso dalla ricezione della comunicazi­one precedente. Decorso un anno la sospension­e è revocata, salvo che l’agenzia delle Entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmen­te in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi, prorogabil­i, per una sola volta, di non oltre tre mesi. La sospension­e è revocata se l’Agenzia attesta l’integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazi­one. Durante la sospension­e del processo è sospesa la prescrizio­ne

Articolo 19. Specialità

La specialità non opera per le persone fisiche concorrent­i nel reato, e resta ferma la responsabi­lità ex Dlgs 231/ 2001

Articolo 20. Rilevanza ai fini penali delle sentenze ed atti tributari

Le sentenze tributarie irrevocabi­li, e gli atti di definitivo accertamen­to delle imposte in sede amministra­tiva, anche a seguito di adesione, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato

Articolo 21. Rapporti tra sanzioni tributarie e 231/ 2001

Le sanzioni tributarie non sono eseguibili se la sanzione amministra­tiva pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione ex Dlgs

231/ 2001

Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali

La sentenza irrevocabi­le di assoluzion­e perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciat­a in seguito a dibattimen­to nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazion­e nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi

Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali nel processo in Cassazione

La sentenza penale irrevocabi­le può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrati­va. La Cassazione assegna al Pm termine non superiore a 60 giorni per osservazio­ni. Trascorso tale termine, se non accoglie le osservazio­ni, decide la causa conformand­osi alla sentenza penale ove non necessari ulteriori accertamen­ti di fatto

Articolo 21 ter. Applicazio­ne sanzioni penali e amministra­tive

Quando, per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale o una sanzione amministra­tiva o una sanzione amministra­tiva dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministra­tiva, al momento della determinaz­ione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedime­nto o con sentenza assunti in via definitiva

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