2 Imposte deducibili Le regole in sintesi
1 Imposte indeducibili
Le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa anche facoltativa sono indeducibili
Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio di pagamento ( principio di cassa) e quindi in deroga al principio di competenza ed al principio di derivazione rafforzata
3 Deroga al principio di cassa
Risulta però applicabile il principio di competenza in deroga eccezionale al principio di cassa quando:
● i tributi sono collegati a componenti positivi e oggetto di addebito nei confronti di un terzo;
● si tratta di oneri accessori di componenti negativi di reddito
4 Imposte accantonate
Altro caso di deduzione per competenza è quello in cui siano state presentate dichiarazioni o notificati atti o provvedimenti o notificate sentenza che determinino, o rideterminino, i tributi dovuti: le imposte sono deducibili anche se solo accantonate e, quindi, non versate
5 Deducibilità dell’Imu
L’Imu è deducibile al 100% ai fini Irpef e Ires dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
In precedenza era deducibile al 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e al 60% per gli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020.
L’Imu è indeducibile al 100% ai fini Irap ( come confermato dalla sentenza 21/ 2024 della Corte costituzionale).
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/ 2011, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 715, della legge 147/ 2013, nella parte in cui disponeva che, anche per gli immobili strumentali, l’Imu è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa ( Corte costituzionale, sentenza
262/ 2020)
6 6Sostitutive Sostitutive per rivalutazioni
Sono indeducibili le imposte sostitutive per rivalutazioni nonché le sanzioni
7 Iva indetraibile
L’Iva indetraibile è deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo ( risoluzione ministeriale 869 del 19 gennaio 1980), con le seguenti regole:
● Indetraibilità oggettiva: l’Iva si aggiunge al costo di acquisto del bene/ servizio cui si riferisce. In particolare, per i beni strumentali viene capitalizzata; per le merci viene inclusa nei costi di acquisto. Trattamento analogo riguarda l’Iva indetraibile a seguito dell’opzione per l’esonero dagli adempimenti contabili o per effetto di un prorata di indetraibilità pari al 100% ( circolare 154/ E del 30 maggio 1995).
● Indetraibilità soggettiva per pro- rata parziale ( minore del 100%): l’Iva indetraibile costituisce costo generale, deducibile ex articolo 109, comma 5, Dpr 917/ 1986. Però se è relativa a un unico bene acquistato, l’Iva può essere imputata direttamente come onere accessorio di tale bene ( circolare 137/ E del 15 maggio 1997).