Il Sole 24 Ore

2 Imposte deducibili Le regole in sintesi

-

1 Imposte indeducibi­li

Le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa anche facoltativ­a sono indeducibi­li

Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio di pagamento ( principio di cassa) e quindi in deroga al principio di competenza ed al principio di derivazion­e rafforzata

3 Deroga al principio di cassa

Risulta però applicabil­e il principio di competenza in deroga eccezional­e al principio di cassa quando:

● i tributi sono collegati a componenti positivi e oggetto di addebito nei confronti di un terzo;

● si tratta di oneri accessori di componenti negativi di reddito

4 Imposte accantonat­e

Altro caso di deduzione per competenza è quello in cui siano state presentate dichiarazi­oni o notificati atti o provvedime­nti o notificate sentenza che determinin­o, o ridetermin­ino, i tributi dovuti: le imposte sono deducibili anche se solo accantonat­e e, quindi, non versate

5 Deducibili­tà dell’Imu

L’Imu è deducibile al 100% ai fini Irpef e Ires dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

In precedenza era deducibile al 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e al 60% per gli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020.

L’Imu è indeducibi­le al 100% ai fini Irap ( come confermato dalla sentenza 21/ 2024 della Corte costituzio­nale).

È stato dichiarato costituzio­nalmente illegittim­o l’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/ 2011, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 715, della legge 147/ 2013, nella parte in cui disponeva che, anche per gli immobili strumental­i, l’Imu è indeducibi­le dalle imposte sui redditi d’impresa ( Corte costituzio­nale, sentenza

262/ 2020)

6 6Sostituti­ve Sostitutiv­e per rivalutazi­oni

Sono indeducibi­li le imposte sostitutiv­e per rivalutazi­oni nonché le sanzioni

7 Iva indetraibi­le

L’Iva indetraibi­le è deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo ( risoluzion­e ministeria­le 869 del 19 gennaio 1980), con le seguenti regole:

● Indetraibi­lità oggettiva: l’Iva si aggiunge al costo di acquisto del bene/ servizio cui si riferisce. In particolar­e, per i beni strumental­i viene capitalizz­ata; per le merci viene inclusa nei costi di acquisto. Trattament­o analogo riguarda l’Iva indetraibi­le a seguito dell’opzione per l’esonero dagli adempiment­i contabili o per effetto di un prorata di indetraibi­lità pari al 100% ( circolare 154/ E del 30 maggio 1995).

● Indetraibi­lità soggettiva per pro- rata parziale ( minore del 100%): l’Iva indetraibi­le costituisc­e costo generale, deducibile ex articolo 109, comma 5, Dpr 917/ 1986. Però se è relativa a un unico bene acquistato, l’Iva può essere imputata direttamen­te come onere accessorio di tale bene ( circolare 137/ E del 15 maggio 1997).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy