Il quinquennio di possesso decorre dalla data del rogito
S Sono o no proprietario, come persona fisica, di due immobili confinanti, accatastati come C/ 1 e C/ 2. Avrei intenzione di accorparli e trasformarli in sei unità abitative ( A/ 3). Ho già ricevuto le autorizzazioni da parte del Comune, mediante una pratica di accorpamento, ristrutturazione straordinaria e successivo frazionamento in sei appartamenti abitativi.
Vorrei sapere se, in caso di vendita, prima dei cinque anni, degli immobili abitativi derivanti dagli interventi descritti, si applica la tassazione delle plusvalenze al 26 per cento, ex articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir ( Dpr 917/ 1986), oppure se, come periodo di possesso, si considera anche quello precedente alla "trasformazione".
Non si ritiene che il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati possa p ossa costituire un evento idoneo a modificarne “l’anzianità” di possesso, già maturata in capo al contribuente, per il computo del quinquennio di osservazione stabilito dall’articolo 67 del Tuir, Dpr 917/ 1986, ai fini della rilevanza, o meno, della plusvalenza derivante dalla loro vendita. A questo scopo, infatti, dovrebbero fare f are fede soltanto le risultanze dell’atto di acquisto ( rogito) degli immobili così ristrutturati, e non quelle riconducibili alle modifiche catastali sopraggiunte.
Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che l’iniziativa così prospettata - finalizzata, oltretutto, alla rivendita delle unità immobiliari, e non a un loro utilizzo personale - potrebbe configurarsi quale avvio di un’attività imprenditoriale, sebbene limitata a un solo affare, qualora presupponga altresì un impegno economico e organizzativo di significativa entità ( risposta a interpello 152/ 2020 dell'agenzia delle Entrate).