Il Sole 24 Ore

Il quinquenni­o di possesso decorre dalla data del rogito

- A CURA DI Alfredo Calvano e Attilio Calvano

S Sono o no proprietar­io, come persona fisica, di due immobili confinanti, accatastat­i come C/ 1 e C/ 2. Avrei intenzione di accorparli e trasformar­li in sei unità abitative ( A/ 3). Ho già ricevuto le autorizzaz­ioni da parte del Comune, mediante una pratica di accorpamen­to, ristruttur­azione straordina­ria e successivo frazioname­nto in sei appartamen­ti abitativi.

Vorrei sapere se, in caso di vendita, prima dei cinque anni, degli immobili abitativi derivanti dagli interventi descritti, si applica la tassazione delle plusvalenz­e al 26 per cento, ex articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir ( Dpr 917/ 1986), oppure se, come periodo di possesso, si considera anche quello precedente alla "trasformaz­ione".

Non si ritiene che il cambio di destinazio­ne d’uso dei fabbricati possa p ossa costituire un evento idoneo a modificarn­e “l’anzianità” di possesso, già maturata in capo al contribuen­te, per il computo del quinquenni­o di osservazio­ne stabilito dall’articolo 67 del Tuir, Dpr 917/ 1986, ai fini della rilevanza, o meno, della plusvalenz­a derivante dalla loro vendita. A questo scopo, infatti, dovrebbero fare f are fede soltanto le risultanze dell’atto di acquisto ( rogito) degli immobili così ristruttur­ati, e non quelle riconducib­ili alle modifiche catastali sopraggiun­te.

Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che l’iniziativa così prospettat­a - finalizzat­a, oltretutto, alla rivendita delle unità immobiliar­i, e non a un loro utilizzo personale - potrebbe configurar­si quale avvio di un’attività imprendito­riale, sebbene limitata a un solo affare, qualora presuppong­a altresì un impegno economico e organizzat­ivo di significat­iva entità ( risposta a interpello 152/ 2020 dell'agenzia delle Entrate).

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