Niente multa per targa non propria al mezzo reimmatricolato all’estero
Punibile solo la mancata radiazione dal Pra. Facilitata l’elusione delle « ganasce »
Se si fa circolare con targa estera un mezzo immatricolato in Italia, non sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 100 del Codice della strada per circolazione con targa non propria. Con questo principio, stabilito nella sentenza 4811/ 2024 del 23 febbraio, la Cassazione dà una chiave di lettura sui problemi causati dal disallineamento tra le norme Ue, che consentono di immatricolare in un Paese membro un mezzo anche se risulta ancora targato in un altro, e quelle italiane, che invece impongono di effettuare prima la radiazione nello Stato di provenienza. Di fatto, la sentenza favorisce le esportazioni di comodo per “ripulire” i mezzi da eventuali fermi amministrativi per tributi o sanzioni non pagate e impatta su alcune prassi diffuse nell’autotrasporto.
In quest’ultimo ambito si è verificato il caso su cui ha deciso la Cassazione: un rimorchio con targa polacca controllato dalle forze dell’ordine italiane risultava ancora immatricolato in Italia. Gli agenti hanno applicato l’articolo 100, ma i giudici hanno chiarito che la targa estera era stata rilasciata regolarmente in Polonia e perciò non poteva considerarsi « non propria » . Semai, si sarebbe dovuta contestare la mancata radiazione dal Pra, punita dall’articolo 103.
Quest’ultima prassi non risulta tra quelle seguite normalmente. È probabile che ciò sia dovuto anche alla sua “macchinosità”: la sanzione non si applica al conducente, ma all’ultimo intestatario in Italia prima della reimmatricolazione all’estero, che quindi andrebbe rintracciato dal corpo di polizia che ha rilevato l’infrazione ( che peraltro è tale solo per le norme italiane, dato che quelle Ue sulla materia non impongono la previa radiazione “in patria”). Dopodiché occorrerebbe segnalare al Pra la violazione, affinché proceda con la radiazione d’ufficio.
Sul fronte delle reimmatricolazioni all’estero per eludere il fermo amministrativo, già da tempo è nota la prassi di reimmatricolare all’estero veicoli colpiti in Italia dalle “ganasce fiscali”. La targa estera consente loro di circolare regolarmente anche in Italia ( il fermo è abbinato alla targa italiana), senza limiti di tempo: basta iscriverli al Reve ( il registro dove da due anni si annotano i mezzi “esteri” che restano a lungo in Italia). In teoria, l’iscrizione è impossibile: per le norme italiane, avere targa estera implica l’avvenuta radiazione dal Pra, cui però non si può procedere se risulta un fermo. Ma c’è una falla: l’iscrizione al Reve avviene senza che nessuno controlli se il numero di telaio era stato già associato a una targa italiana. E ora la sentenza 4811 consente di circolare con targa estera senza radiazione dal Pra senza essere puniti per circolazione con targa non propria.