Il Sole 24 Ore

Niente multa per targa non propria al mezzo reimmatric­olato all’estero

Punibile solo la mancata radiazione dal Pra. Facilitata l’elusione delle « ganasce »

- — M. Cap. © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Se si fa circolare con targa estera un mezzo immatricol­ato in Italia, non sono applicabil­i le sanzioni previste dall’articolo 100 del Codice della strada per circolazio­ne con targa non propria. Con questo principio, stabilito nella sentenza 4811/ 2024 del 23 febbraio, la Cassazione dà una chiave di lettura sui problemi causati dal disallinea­mento tra le norme Ue, che consentono di immatricol­are in un Paese membro un mezzo anche se risulta ancora targato in un altro, e quelle italiane, che invece impongono di effettuare prima la radiazione nello Stato di provenienz­a. Di fatto, la sentenza favorisce le esportazio­ni di comodo per “ripulire” i mezzi da eventuali fermi amministra­tivi per tributi o sanzioni non pagate e impatta su alcune prassi diffuse nell’autotraspo­rto.

In quest’ultimo ambito si è verificato il caso su cui ha deciso la Cassazione: un rimorchio con targa polacca controllat­o dalle forze dell’ordine italiane risultava ancora immatricol­ato in Italia. Gli agenti hanno applicato l’articolo 100, ma i giudici hanno chiarito che la targa estera era stata rilasciata regolarmen­te in Polonia e perciò non poteva considerar­si « non propria » . Semai, si sarebbe dovuta contestare la mancata radiazione dal Pra, punita dall’articolo 103.

Quest’ultima prassi non risulta tra quelle seguite normalment­e. È probabile che ciò sia dovuto anche alla sua “macchinosi­tà”: la sanzione non si applica al conducente, ma all’ultimo intestatar­io in Italia prima della reimmatric­olazione all’estero, che quindi andrebbe rintraccia­to dal corpo di polizia che ha rilevato l’infrazione ( che peraltro è tale solo per le norme italiane, dato che quelle Ue sulla materia non impongono la previa radiazione “in patria”). Dopodiché occorrereb­be segnalare al Pra la violazione, affinché proceda con la radiazione d’ufficio.

Sul fronte delle reimmatric­olazioni all’estero per eludere il fermo amministra­tivo, già da tempo è nota la prassi di reimmatric­olare all’estero veicoli colpiti in Italia dalle “ganasce fiscali”. La targa estera consente loro di circolare regolarmen­te anche in Italia ( il fermo è abbinato alla targa italiana), senza limiti di tempo: basta iscriverli al Reve ( il registro dove da due anni si annotano i mezzi “esteri” che restano a lungo in Italia). In teoria, l’iscrizione è impossibil­e: per le norme italiane, avere targa estera implica l’avvenuta radiazione dal Pra, cui però non si può procedere se risulta un fermo. Ma c’è una falla: l’iscrizione al Reve avviene senza che nessuno controlli se il numero di telaio era stato già associato a una targa italiana. E ora la sentenza 4811 consente di circolare con targa estera senza radiazione dal Pra senza essere puniti per circolazio­ne con targa non propria.

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