Il Sole 24 Ore

Doppia certificaz­ione, da definire i valutatori

Per il visto ex ante non sono stati ancora esplicitat­i i soggetti autorizzat­i

- Ro. L.

Due certificaz­ioni tecniche, con soggetti potenzialm­ente diversi, per il credito d’imposta 5.0. Sarà un decreto attuativo a elencare i requisiti, anche in termini di indipenden­za, imparziali­tà, onorabilit­à e profession­alità, dei soggetti autorizzat­i al rilascio delle certificaz­ioni. Il Dl 19/ 2024 prevede, infatti, la necessità di due certificaz­ioni, una ante e una post investimen­to.

Nella stesura definitiva, il passaggio sulla certificaz­ione ex- post, chiamata ad attestare l’effettiva realizzazi­one degli investimen­ti conformeme­nte a quanto previsto dalla certificaz­ione ex ante, prevede che « tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificaz­ioni sono compresi, in ogni caso, gli esperti in gestione dell’energia ( Ege) certificat­i da organismo accreditat­o secondo la norma Uni Cei 11339 e le energy service company ( Esco) certificat­e da organismo accreditat­o secondo la norma Uni Cei 11352 » .

Consideran­do che il passaggio virgoletta­to è accorpato al punto sulla certificaz­ione ex- post, questi soggetti dovrebbero entrare in gioco solo nella fase a consuntivo. Nella prima certificaz­ione, quindi, servirebbe­ro solo dei valutatori indipenden­ti, con imparziali­tà, onorabilit­à e profession­alità.

Il punto dolente per le imprese è che i soggetti già individuat­i non sembrerebb­ero abilitati alla certificaz­ione ex- ante, quella che le imprese devono fare in questa prima fase. Le caratteris­tiche degli altri soggetti abilitati saranno note solo con il decreto attuativo che sarà pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl.

Le imprese rischiano, quindi, di restare ferme nella pianificaz­ione degli investimen­ti in attesa di avere un interlocut­ore idoneo che possa iniziare a calcolare la potenziale riduzione dei consumi, requisito di base per ottenere le agevolazio­ni. Il calcolo, pur mancando ancora le specifiche tecniche, è già esplicitat­o e dovrà essere effettuato con riferiment­o ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimen­ti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscon­o sul consumo energetico. Iniziare con questo esercizio potrà aiutare a velocizzar­e i tempi.

Un aiuto potrebbe arrivare dalle Faq rilasciate in concomitan­za con il bando di accesso al Fondo transizion­e industrial­e, gestito da Invitalia. Circa i soggetti che potevano predisporr­e la relazione tecnica, il bando ha individuat­o geologi, ingegneri e periti industrial­i iscritti all’ordine profession­ale di riferiment­o e, di conseguenz­a, al relativo Albo profession­ale. Questi erano citati insieme agli Ege accreditat­i Uni Cei 11339 e alle Esco accreditat­e Uni Cei 11352. Parrebbe logico che questi stessi siano i soggetti abilitati. Se così fosse, perché aspettare un nuovo decreto?

Un chiariment­o preventivo sarebbe utile per far partire gli investimen­ti, visto che prima li realizzera­nno, prima le imprese potranno iniziare a usare il credito d’imposta in F24, evitando di slittare a dopo il 31 dicembre 2025, quando il credito residuo dovrà essere spalmato in cinque anni.

‘ AUTORIZZAT­I Al momento, Ege ed Esco sono abilitati a rilasciare la certificaz­ione post investimen­to

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