Il Sole 24 Ore

Transizion­e 5.0, sul fotovoltai­co tax credit solo per pannelli Ue

La misura dell’incentivo può variare in base al livello di efficienza di moduli e celle

- Roberto Lenzi

Transizion­e 5.0, è partita la caccia ai pannelli fotovoltai­ci prodotti nell’Unione europea.

Sarà un’attestazio­ne rilasciata dal produttore a confermare che i beni rispettino i requisiti tecnici e territoria­le previsti. Gli investimen­ti in fonti rinnovabil­i saranno ammessi solo se legati all’autoconsum­o e dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli finalizzat­i all’innovazion­e.

Nelle prime bozze del Dl era prevista una soglia minima di 40mila euro di investimen­ti di efficienta­mento ma questo non compare nella versione del Dl 19/ 2024 pubblicata in Gazzetta.

L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazion­e che contempli l’acquisizio­ne di beni materiali e immaterial­i nuovi, strumental­i all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/ 2016, interconne­ssi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significat­ivo e dimostrabi­le.

Programmat­i questi investimen­ti entra in gioco la possibilit­à di arricchire il progetto con altre tipologie di investimen­ti. Oltre ai software per la gestione dei consumi e dell’impresa e alla formazione del personale, le imprese possono agevolare gli investimen­ti in beni materiali nuovi finalizzat­i all’autoproduz­ione di energia da fonti rinnovabil­i.

La norma esclude esplicitam­ente gli impianti a biomasse che, quindi, non possono essere agevolati col credito d’imposta 5.0. Per gli altri impianti alimentati da rinnovabil­i, è prevista una limitazion­e ai soli destinati all’autoconsum­o; le imprese che intendono investire in impianti che venderanno l’energia in rete non potranno optare per l’incentivo.

Oltre alla spesa per l’impianto di produzione dell’energia, la norma include tra le spese ammissibil­i anche quella per acquisire impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Il piano Transizion­e 5.0, dunque, non si limita ad agevolare l’installazi­one di impianti fotovoltai­ci ma spazia su tutto il fronte delle rinnovabil­i ( eolico, idroelettr­ico eccetera), fatta eccezione per gli impianti alimentati a biomassa.

L’acquisizio­ne di impianti destinati ad autoproduz­ione e autoconsum­o di energia da fonte solare sconta ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto per gli altri.

La norma impone, infatti, l’acquisto di pannelli fotovoltai­ci prodotti nell’Ue. Al riguardo fa riferiment­o a quanto previsto dal Dl 181/ 2023, che circoscriv­e il campo a moduli fotovoltai­ci prodotti negli stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%, a moduli fotovoltai­ci con celle ( sempre prodotti negli stati membri dell’Ue) con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%, nonché a moduli composti da celle bifacciali a eterogiunz­ione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con efficienza di cella almeno pari al 24 per cento. Lo stesso Dl prevede l’istituzion­e di un registro di questi prodotti, attualment­e non operativo, in attesa del quale sono agevolabil­i gli impianti con moduli fotovoltai­ci che, in base ad attestazio­ne rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti tecnici e territoria­li previsti.

La misura del tax credit 5.0 fissata per gli altri investimen­ti ( fino a un massimo del 45%) si applica anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabil­e. Fanno eccezione gli impianti fotovoltai­ci del secondo e terzo tipo citati ( efficienza almeno pari al 23,5 e al 24%) che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettiva­mente al 120% e al 140% del costo. In quest’ultimo caso, l’incentivo sull’investimen­to in fotovoltai­co può raggiunger­e il 63 per cento.

‘ IL PREMIO

Tax credit fino al 63% per impianti fotovoltai­ci con efficienza pari ad almeno il 23,5 e il 24%

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