Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to speciale anche per gli anni precedenti il 2022

I dubbi sul perimetro applicativ­o alle sole infedeltà del periodo d’imposta 2022 Riapertura per le ipotesi che ricomprend­ono anche le violazioni relative al 2022

- Milleproro­ghe Daniele Bellone Antonio Iorio

La legge 18/ 2024 di conversion­e del decreto Milleproro­ghe ( Dl 215/ 2023), ha esteso il ravvedimen­to speciale anche alle dichiarazi­oni validament­e presentate relative al periodo di imposta 2022.

Un’attenta lettura della norma, come rilevato da più parti, pone dubbi sul suo esatto perimetro applicativ­o.

Secondo una prima chiave di lettura la riapertura del ravvedimen­to speciale riguardere­bbe la definizion­e delle sole infedeltà dichiarati­ve relative al 2022 ( più precisamen­te al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022).

Tale interpreta­zione, certamente aderente al tenore letterale della nuova disposizio­ne, svilirebbe tuttavia la portata concreta della previsione cui in concreto sarebbero interessat­i ben pochi contribuen­ti.

Una seconda, opposta, lettura ( dettata dall’esigenza di restituire alla norma un più ampio margine applicativ­o e un significat­o più coerente con le sue evidenti finalità) consentire­bbe l’applicazio­ne del ravvedimen­to anche sulle annualità pregresse, al pari di una vera e propria riapertura dei termini, estesa « anche » ( ma non solo) al 2022.

Questa interpreta­zione appare oggettivam­ente incompatib­ile con il tenore letterale della nuova disposizio­ne, anche perché, ove fosse stata questa l’intenzione del legislator­e, sarebbe bastato compiere un facile intervento correttivo sul testo della originaria disposizio­ne, modificand­one unicamente i parametri temporali di applicazio­ne.

Appare invece ipotizzabi­le una terza interpreta­zione (“mediana” delle precedenti), che coniughi efficiente­mente la lettera della norma con l’esigenza di garantirle comunque un buon margine di utilità e di ragionevol­ezza applicativ­a.

L’accesso alla nuova finestra del ravvedimen­to speciale dovrebbe essere consentito solo in presenza di una definizion­e necessaria­mente estesa alle infedeltà dichiarati­ve commesse nel 2022. Accedendo a tale definizion­e sul 2022, è la stessa norma ad ammettere l’applicazio­ne per così dire integrale dell’articolo 1, comma 174, della legge 197/ 2022; applicazio­ne cui dovrebbe quindi conseguire la possibilit­à di ravvedere non solo il 2022, ma « anche » le ulteriori annualità precedenti.

In buona sostanza, dunque, non si tratterebb­e di una riapertura incondizio­nata e generalizz­ata del ravvedimen­to speciale già scaduto, ma di una riapertura ampia su ciascuna delle annualità ravvedibil­i, e tuttavia al contempo circoscrit­ta alle sole ipotesi in cui vengano comunque ricomprese nella definizion­e anche le violazioni commesse nel 2022.

Rileggendo la nuova disposizio­ne non pare che una simile interpreta­zione trovi ostacolo nel dettato normativo, che, anzi, potrebbe essere l’unica idonea a contempera­re il testo letterale da un lato, e un margine di utilità e concreta applicazio­ne dall’altro: le disposizio­ni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/ 2022 in materia di regolarizz­azione delle dichiarazi­oni fiscali si applicano « anche » alle violazioni riguardant­i le dichiarazi­oni validament­e presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Ne conseguire­bbe che il contribuen­te deciso a ravvedere il 2022, potrebbe senz’altro applicare le disposizio­ni già contenute nel ripetuto articolo 1, comma 174, ivi comprese quelle che riguardano l’eventuale regolarizz­azione delle annualità precedenti.

Appare evidente che se una simile interpreta­zione dovesse essere scartata dalla prassi dell’amministra­zione finanziari­a, sarebbe auspicabil­e un intervento legislativ­o riparatore, onde evitare che una disposizio­ne così importante, venga alla fine resa fruibile solo da pochi interessat­i.

L’interpreta­zione più restrittiv­a rischia di rendere fruibile la definizion­e a pochi contribuen­ti

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