Ravvedimento speciale anche per gli anni precedenti il 2022
I dubbi sul perimetro applicativo alle sole infedeltà del periodo d’imposta 2022 Riapertura per le ipotesi che ricomprendono anche le violazioni relative al 2022
La legge 18/ 2024 di conversione del decreto Milleproroghe ( Dl 215/ 2023), ha esteso il ravvedimento speciale anche alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022.
Un’attenta lettura della norma, come rilevato da più parti, pone dubbi sul suo esatto perimetro applicativo.
Secondo una prima chiave di lettura la riapertura del ravvedimento speciale riguarderebbe la definizione delle sole infedeltà dichiarative relative al 2022 ( più precisamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022).
Tale interpretazione, certamente aderente al tenore letterale della nuova disposizione, svilirebbe tuttavia la portata concreta della previsione cui in concreto sarebbero interessati ben pochi contribuenti.
Una seconda, opposta, lettura ( dettata dall’esigenza di restituire alla norma un più ampio margine applicativo e un significato più coerente con le sue evidenti finalità) consentirebbe l’applicazione del ravvedimento anche sulle annualità pregresse, al pari di una vera e propria riapertura dei termini, estesa « anche » ( ma non solo) al 2022.
Questa interpretazione appare oggettivamente incompatibile con il tenore letterale della nuova disposizione, anche perché, ove fosse stata questa l’intenzione del legislatore, sarebbe bastato compiere un facile intervento correttivo sul testo della originaria disposizione, modificandone unicamente i parametri temporali di applicazione.
Appare invece ipotizzabile una terza interpretazione (“mediana” delle precedenti), che coniughi efficientemente la lettera della norma con l’esigenza di garantirle comunque un buon margine di utilità e di ragionevolezza applicativa.
L’accesso alla nuova finestra del ravvedimento speciale dovrebbe essere consentito solo in presenza di una definizione necessariamente estesa alle infedeltà dichiarative commesse nel 2022. Accedendo a tale definizione sul 2022, è la stessa norma ad ammettere l’applicazione per così dire integrale dell’articolo 1, comma 174, della legge 197/ 2022; applicazione cui dovrebbe quindi conseguire la possibilità di ravvedere non solo il 2022, ma « anche » le ulteriori annualità precedenti.
In buona sostanza, dunque, non si tratterebbe di una riapertura incondizionata e generalizzata del ravvedimento speciale già scaduto, ma di una riapertura ampia su ciascuna delle annualità ravvedibili, e tuttavia al contempo circoscritta alle sole ipotesi in cui vengano comunque ricomprese nella definizione anche le violazioni commesse nel 2022.
Rileggendo la nuova disposizione non pare che una simile interpretazione trovi ostacolo nel dettato normativo, che, anzi, potrebbe essere l’unica idonea a contemperare il testo letterale da un lato, e un margine di utilità e concreta applicazione dall’altro: le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/ 2022 in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali si applicano « anche » alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Ne conseguirebbe che il contribuente deciso a ravvedere il 2022, potrebbe senz’altro applicare le disposizioni già contenute nel ripetuto articolo 1, comma 174, ivi comprese quelle che riguardano l’eventuale regolarizzazione delle annualità precedenti.
Appare evidente che se una simile interpretazione dovesse essere scartata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, sarebbe auspicabile un intervento legislativo riparatore, onde evitare che una disposizione così importante, venga alla fine resa fruibile solo da pochi interessati.
L’interpretazione più restrittiva rischia di rendere fruibile la definizione a pochi contribuenti