Il Sole 24 Ore

Precompila­ta 2024, più tempo per la trasmissio­ne dei dati sui bonus

Per ritardi e omissioni sanzione di 100 euro per ogni comunicazi­one

- Marcello Tarabusi

Prorogati al 4 aprile gli invii per lavori condominia­li, cessioni ed erogazioni liberali

L’invio dei dati della precompila­ta guadagna tempo. Con gli interventi arrivati dall’agenzia delle Entrate nelle ultime settimane cambia, infatti, il calendario per la trasmissio­ne delle informazio­ni che serviranno per la predisposi­zione del 730 precompila­to, che quest’anno sarà messo a disposizio­ne entro il 30 aprile. Dopo la proroga al 4 aprile già concessa per la trasmissio­ne dei dati relativi ai bonus edilizi per i lavori sulle parti comuni in condominio e delle comunicazi­oni delle opzioni per cessioni del credito e sconto in fattura, è arrivato lo slittament­o alla stessa scadenza, 4 aprile, della comunicazi­one alle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali da parte degli enti del terzo settore ( Ets).

Mentre per le certificaz­ioni uniche ( Cu) dei redditi la risoluzion­e 13/ E/ 2024 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 5 marzo) ha previsto che quelle relative ai profession­isti ( forfettari compresi) potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2024, in deroga rispetto alla scadenza del 18 marzo ( il termine del 16 marzo cade di sabato e quindi slitta al lunedì successivo) per le comunicazi­oni dei redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Le altre spese

Anche per la trasmissio­ne telematica all’agenzia delle Entrate di tutte le altre spese ( non interessat­e dalle proroghe) che danno diritto a detrazioni o deduzioni – e relativi rimborsi - da inviare alla precompila­ta resta la scadenza del 18 marzo 2024 ( sempre per effetto dello slittament­o da sabato 16), facendo riferiment­o alle regole dell’articolo 16- bis, comma 4, del Dl 124/ 2019 ( si veda la tabella a fianco).

Tale termine, che non si applica alle spese sanitarie che seguono un calendario semestrale autonomo e sono state tutte già trasmesse entro il 31 gennaio 2024, riguarda tutti gli altri soggetti terzi obbligati a trasmetter­e i dati alla precompila­ta, individuat­i dall’articolo 78, commi 25 e 25- bis, della legge 413/ 91 e dai vari provvedime­nti del ministero dell’Economia che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, Dlgs 175/ 2014 hanno via via esteso la platea dei soggetti tenuti ad alimentare la precompila­ta: banche, assicurazi­oni, enti previdenzi­ali e fondi di previdenza complement­are, università, scuole, incaricati del trasporto pubblico, asili nido, veterinari e così via.

Le penalità applicabil­i

In attesa delle modifiche in arrivo con il decreto attuativo della delega fiscale ( approvato in via preliminar­e dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio), le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissio­ne dei dati sono identiche, ancorché previste da disposizio­ni normative diverse, tanto per le Cu, quanto per tutti i dati che è obbligator­io inviare per la precompila­ta: si applica la sanzione di 100 euro per ciascuna Cu o per ciascun documento di spesa omesso, errato o inviato tardivamen­te ( lo ha chiarito la risoluzion­e 22/ E/ 2022). Non si applica il cumulo giuridico, per cui le sanzioni per ciascuna violazione si sommano algebricam­ente, anche se è previsto un massimale di 50mila euro.

Se la comunicazi­one è correttame­nte trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo ( quindi 33,33 euro per ciascun invio tardivo), con un massimo di 20mila euro.

Il ravvedimen­to operoso

È possibile, una volta inviata la comunicazi­one per correggere l’errore o sanare l’omissione, definire le sanzioni con ravvedimen­to operoso, versandole spontaneam­ente a mezzo F24 con codice tributo 8912, applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 Dlgs 472/ 97 in funzione del momento in cui si paga ( un decimo se si paga entro trenta giorni, un nono entro novanta giorni, e così via).

L’opposizion­e all’invio

Per i contribuen­ti, d’altra parte, sono ancora aperti i termini per presentare opposizion­e all’utilizzo, da parte dell’agenzia delle Entrate, di alcuni dati trasmessi ai fini della precompila­ta. In particolar­e:

entro domani 8 marzo, è possibile accedere al sito web del Sistema della tessera sanitaria e selezionar­e analiticam­ente le singole voci di spesa sanitaria per le quali si vuole esercitare il diritto di opposizion­e;

entro il 18 marzo è possibile fare opposizion­e all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastich­e, alle erogazioni liberali agli istituti scolastici e alle spese per gli abbonament­i ai servizi di trasporto pubblico;

per quest’anno, in conseguenz­a del differimen­to dell’invio dei dati degli Ets, il relativo termine di opposizion­e, abitualmen­te scadente il 20 marzo, viene differito all’ 8 aprile 2024.

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ADobEStoCk L’incrocio. Le comunicazi­oni dei dati fanno i conti con le nuove scadenze dettate dalla riforma fiscale

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