Precompilata 2024, più tempo per la trasmissione dei dati sui bonus
Per ritardi e omissioni sanzione di 100 euro per ogni comunicazione
Prorogati al 4 aprile gli invii per lavori condominiali, cessioni ed erogazioni liberali
L’invio dei dati della precompilata guadagna tempo. Con gli interventi arrivati dall’agenzia delle Entrate nelle ultime settimane cambia, infatti, il calendario per la trasmissione delle informazioni che serviranno per la predisposizione del 730 precompilato, che quest’anno sarà messo a disposizione entro il 30 aprile. Dopo la proroga al 4 aprile già concessa per la trasmissione dei dati relativi ai bonus edilizi per i lavori sulle parti comuni in condominio e delle comunicazioni delle opzioni per cessioni del credito e sconto in fattura, è arrivato lo slittamento alla stessa scadenza, 4 aprile, della comunicazione alle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali da parte degli enti del terzo settore ( Ets).
Mentre per le certificazioni uniche ( Cu) dei redditi la risoluzione 13/ E/ 2024 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 5 marzo) ha previsto che quelle relative ai professionisti ( forfettari compresi) potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2024, in deroga rispetto alla scadenza del 18 marzo ( il termine del 16 marzo cade di sabato e quindi slitta al lunedì successivo) per le comunicazioni dei redditi di lavoro dipendente e di pensione.
Le altre spese
Anche per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate di tutte le altre spese ( non interessate dalle proroghe) che danno diritto a detrazioni o deduzioni – e relativi rimborsi - da inviare alla precompilata resta la scadenza del 18 marzo 2024 ( sempre per effetto dello slittamento da sabato 16), facendo riferimento alle regole dell’articolo 16- bis, comma 4, del Dl 124/ 2019 ( si veda la tabella a fianco).
Tale termine, che non si applica alle spese sanitarie che seguono un calendario semestrale autonomo e sono state tutte già trasmesse entro il 31 gennaio 2024, riguarda tutti gli altri soggetti terzi obbligati a trasmettere i dati alla precompilata, individuati dall’articolo 78, commi 25 e 25- bis, della legge 413/ 91 e dai vari provvedimenti del ministero dell’Economia che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, Dlgs 175/ 2014 hanno via via esteso la platea dei soggetti tenuti ad alimentare la precompilata: banche, assicurazioni, enti previdenziali e fondi di previdenza complementare, università, scuole, incaricati del trasporto pubblico, asili nido, veterinari e così via.
Le penalità applicabili
In attesa delle modifiche in arrivo con il decreto attuativo della delega fiscale ( approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio), le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati sono identiche, ancorché previste da disposizioni normative diverse, tanto per le Cu, quanto per tutti i dati che è obbligatorio inviare per la precompilata: si applica la sanzione di 100 euro per ciascuna Cu o per ciascun documento di spesa omesso, errato o inviato tardivamente ( lo ha chiarito la risoluzione 22/ E/ 2022). Non si applica il cumulo giuridico, per cui le sanzioni per ciascuna violazione si sommano algebricamente, anche se è previsto un massimale di 50mila euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo ( quindi 33,33 euro per ciascun invio tardivo), con un massimo di 20mila euro.
Il ravvedimento operoso
È possibile, una volta inviata la comunicazione per correggere l’errore o sanare l’omissione, definire le sanzioni con ravvedimento operoso, versandole spontaneamente a mezzo F24 con codice tributo 8912, applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 Dlgs 472/ 97 in funzione del momento in cui si paga ( un decimo se si paga entro trenta giorni, un nono entro novanta giorni, e così via).
L’opposizione all’invio
Per i contribuenti, d’altra parte, sono ancora aperti i termini per presentare opposizione all’utilizzo, da parte dell’agenzia delle Entrate, di alcuni dati trasmessi ai fini della precompilata. In particolare:
entro domani 8 marzo, è possibile accedere al sito web del Sistema della tessera sanitaria e selezionare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria per le quali si vuole esercitare il diritto di opposizione;
entro il 18 marzo è possibile fare opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche, alle erogazioni liberali agli istituti scolastici e alle spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
per quest’anno, in conseguenza del differimento dell’invio dei dati degli Ets, il relativo termine di opposizione, abitualmente scadente il 20 marzo, viene differito all’ 8 aprile 2024.