Se il presidente di assemblea è in conflitto di interessi
Si chiede se il presidente dell'assemblea di condominio, nel momento in cui si delibera su un argomento che lo pone, quale condomino, in conflitto di interessi con il condominio, debba, oltre a non intervenire nella discussione e a non votare, astenersi anche dal presiedere la riunione.
Anche il condomino che versa in situazione di conflitto di interessi con il condominio ha diritto di partecipare all’assemblea e alla discussione, pur dovendo poi astenersi al momento della votazione, con la conseguenza che la sua presenza sarà computata solo ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea, ma non, anche, ai fini di quello deliberativo. La verifica del conflitto di interessi va condotta in concreto e con valutazione a posteriori, al fine di verificare se nella realtà l’interesse estraneo del c on
sia stato effettivamente anteposto a quello generale, il che porta a escludere la rilevanza di una valutazione solo generica e astratta del potenziale conflitto ( Cassazione, n. 18192/ 2009).
Si ravvisa una situazione di conflitto di interessi tra condominio e condomino tutte le volte in cui sussista una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere deliberativo sia esercitato dal condomino in contrasto con l’interesse collettivo, cioè quando il condomino sia portatore di un interesse personale all’adozione di decisioni diverse da quelle vantaggiose per il condominio ( Corte d'appello Milano, n. 3125, del 26 novembre 2007). L’eventuale conflitto di interessi di uno o più condòmini espresso in assemblea inficia la validità della delibera solo quando il voto sia diretto al soddisfacimento di interessi extra- condominiali e la d elibera
irregolare cagioni al condominio un danno patrimonialmente valutabile.