Il Sole 24 Ore

Se il presidente di assemblea è in conflitto di interessi

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Si chiede se il presidente dell'assemblea di condominio, nel momento in cui si delibera su un argomento che lo pone, quale condomino, in conflitto di interessi con il condominio, debba, oltre a non intervenir­e nella discussion­e e a non votare, astenersi anche dal presiedere la riunione.

Anche il condomino che versa in situazione di conflitto di interessi con il condominio ha diritto di partecipar­e all’assemblea e alla discussion­e, pur dovendo poi astenersi al momento della votazione, con la conseguenz­a che la sua presenza sarà computata solo ai fini del quorum costitutiv­o dell’assemblea, ma non, anche, ai fini di quello deliberati­vo. La verifica del conflitto di interessi va condotta in concreto e con valutazion­e a posteriori, al fine di verificare se nella realtà l’interesse estraneo del c on

sia stato effettivam­ente anteposto a quello generale, il che porta a escludere la rilevanza di una valutazion­e solo generica e astratta del potenziale conflitto ( Cassazione, n. 18192/ 2009).

Si ravvisa una situazione di conflitto di interessi tra condominio e condomino tutte le volte in cui sussista una situazione giuridica idonea a determinar­e la possibilit­à che il potere deliberati­vo sia esercitato dal condomino in contrasto con l’interesse collettivo, cioè quando il condomino sia portatore di un interesse personale all’adozione di decisioni diverse da quelle vantaggios­e per il condominio ( Corte d'appello Milano, n. 3125, del 26 novembre 2007). L’eventuale conflitto di interessi di uno o più condòmini espresso in assemblea inficia la validità della delibera solo quando il voto sia diretto al soddisfaci­mento di interessi extra- condominia­li e la d elibera

irregolare cagioni al condominio un danno patrimonia­lmente valutabile.

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