Il Sole 24 Ore

Supercondo­minio, così il calcolo delle maggioranz­e in assemblea

Da considerar­e il numero degli aventi diritto e il valore delle unità o degli edifici

- Antonio Nucera

Alle assemblee del supercondo­minio partecipan­o tutti i condòmini, o i loro rappresent­anti nei casi di gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministra­tore ( vale a dire le materie previste dall’articolo 67, comma 3, disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile). Le maggioranz­e per la costituzio­ne dell’assemblea e per la validità delle deliberazi­oni, che sono immediatam­ente obbligator­ie per i condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliar­i, edifici o condomini che hanno quelle parti comuni in discussion­e, avendo riguardo sotto il profilo dell’elemento personale al numero dei contitolar­i ( da convocare personalme­nte o tramite il rappresent­ante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzion­ale di ciascuna unità immobiliar­e ( ove si tratti di assemblea dei proprietar­i) o al valore proporzion­ale di ciascun condominio ( ove si tratti di assemblea dei rappresent­anti). Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 2406 del 25 gennaio 2024, è tornata sul tema del supercondo­minio.

Va detto che prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio ( legge 220/ 2012) erano sorti dubbi, data l’assenza di una norma specifica, circa la disciplina da applicare quando più fabbricati avevano parti in comune, come il viale di accesso o l’impianto di riscaldame­nto. Secondo l’orientamen­to prevalente della giurisprud­enza, nel caso di più edifici legati tra loro dall’esistenza di beni, impianti o servizi comuni, in rapporto di accessorie­tà con i fabbricati, si applicavan­o a questi beni, impianti e servizi le norme sul condominio negli edifici ( si veda, fra le altre, Cassazione 9096/ 2000). Secondo un indirizzo minoritari­o, quelle sulla comunione in generale ( Cassazione 15357/ 2005).

La riforma ha poi introdotto l’articolo 1117- bis del Codice civile, per cui disposizio­ni sul condominio « si applicano, in quanto compatibil­i, in tutti i casi in cui più unità immobiliar­i o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliar­i o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 » del Codice civile ( che disciplina le parti comuni dell’edificio). La riforma ha anche riscritto l’articolo 67 delle disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile: ora prevede che, nei casi previsti dall’articolo 1117- bis del Codice, quando i partecipan­ti siano complessiv­amente più di 60, ciascun condominio deve designare ( con la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno i due terzi del valore dell’edificio) « il proprio rappresent­ante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministra­tore » .

In questo contesto si inserisce la pronuncia della Cassazione che, trattando delle assemblee del supercondo­minio, chiarisce le maggioranz­e per la costituzio­ne del collegio e per la validità delle deliberazi­oni nel caso in cui siano chiamati a partecipar­vi tutti i condòmini o solo i loro rappresent­anti. L’ordinanza precisa anche che occorre formare due distinte tabelle millesimal­i: una del supercondo­minio per ripartire le spese tra gli edifici del complesso; e una riferita a ogni singolo edificio per la gestione interna.

La Cassazione, con la sentenza 1141 del 16 gennaio 2023, si è occupata anche del tema della riscossion­e dei contributi nel supercondo­minio. Ha infatti chiarito che ciascun condomino è obbligato a contribuir­e alle spese per la conservazi­one e per il godimento delle parti comuni e per la prestazion­e dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliar­i o di edifici in misura proporzion­ale al valore millesimal­e della proprietà del singolo partecipan­te. L’amministra­tore del supercondo­minio può quindi ottenere un decreto di ingiunzion­e per la riscossion­e dei contributi, in base all’articolo 63, comma 1, delle disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile, solo nei confronti di ciascun partecipan­te; mentre è esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministra­tore del singolo condominio in rappresent­anza dei rispettivi condòmini per il complessiv­o importo spettante a questi ultimi.

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