Il Sole 24 Ore

Asd, imponibili le attività ricreative a pagamento

- A CURA DI Romano Mosconi

L'oggetto sociale di un circolo tennistico, in forma di associazio­ne sportiva dilettanti­stica ( Asd), che adotta il regime fiscale f iscale agevolato di cui alla legge 398/ 1991, consiste nel contribuir­e alla diffusione dello sport del tennis e anche nel promuovere iniziative ricreative che favoriscan­o la migliore utilizzazi­one del tempo libero.

s soci Ioci praticano le seguenti attività ricreative: gioco del biliardo e gioco delle carte ( burraco). Per questi servizi pagano un corrispett­ivo di quattro euro all'ora per il biliardo e di due euro all'ora per il burraco.

I corrispett­ivi versati dai soci sono da considerar­e operazione commercial­i - e, quindi, assoggetta­te a Iva e Ires - oppure istituzion­ali?

L'Asd è tale in quanto affiliata alla Federazion­e italiana tennis e padel, o a una disciplina sportiva associata oppure a un ente di promozione sportiva, riconosciu­to dal Coni; in base a ciò, essa deve trasmigrar­e nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettanti­stiche istituito al dipartimen­to per lo Sport d della ella Presidenza del Consiglio dei ministri, in sostituzio­ne di quello finora tenuto dal Coni. Detto questo, si deve rilevare che le iniziative ricreative diverse da quelle legate al tennis, che favoriscon­o la migliore utilizzazi­one del tempo libero dei soci, ancorché previste statutaria­mente, non rientrano nell’attività propria dell'Asd. Ne segue che, in questi casi, si configura l’attività di una associazio­ne ricreativa, e non sportiva dilettanti­stica.

A fronte di ciò, occorre segnalare che il Dl 215/ 2021 aveva attratto al campo dell’applicazio­ne dell'Iva lo svolgiment­o di attività istituzion­ali ( sportive) verso soci o tesserati, quando queste vengono remunerate attraverso corrispett­ivi specifici. In base alla disposizio­ne della legge 87/ 2023, di conversion­e del Dl 10 maggio 51/ 2023, però, la previsione di accesso alla norma Iva delle cessioni e prestazion­i effettuate dagli enti associativ­i, dietro corrispett­ivi specifici o contributi supplement­ari, verso soci, associati o partecipan­ti in conformità alle finalità istituzion­ali degli enti, è stata rinviata con decorrenza dal 1° luglio 2024, ancorché tali operazioni potranno beneficiar­e in linea generale del regime di esenzione ( articolo 10, commi da 4 a 6, del Dpr 633/ 1972). Descritto in tal modo il quadro complessiv­o dell’evoluzione normativa Iva per le Asd, occorre tenere presente che, nel caso prospettat­o, l’associazio­ne applica il regime agevolato della legge 398/ 1991, riferito alle attività commercial­i svolte, e che, come già indicato, le attività di cui si tratta non risultano legate alla tipologia di attività sportiva che caratteriz­zano l’associazio­ne stessa ( tennis). Quelle descritte si devono, pertanto, qualificar­e come attività di carattere associativ­o non sportivo, e come tali commercial­i, assoggetta­te, quindi, a Iva e Ires.

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