Asd, imponibili le attività ricreative a pagamento
L'oggetto sociale di un circolo tennistico, in forma di associazione sportiva dilettantistica ( Asd), che adotta il regime fiscale f iscale agevolato di cui alla legge 398/ 1991, consiste nel contribuire alla diffusione dello sport del tennis e anche nel promuovere iniziative ricreative che favoriscano la migliore utilizzazione del tempo libero.
s soci Ioci praticano le seguenti attività ricreative: gioco del biliardo e gioco delle carte ( burraco). Per questi servizi pagano un corrispettivo di quattro euro all'ora per il biliardo e di due euro all'ora per il burraco.
I corrispettivi versati dai soci sono da considerare operazione commerciali - e, quindi, assoggettate a Iva e Ires - oppure istituzionali?
L'Asd è tale in quanto affiliata alla Federazione italiana tennis e padel, o a una disciplina sportiva associata oppure a un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni; in base a ciò, essa deve trasmigrare nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito al dipartimento per lo Sport d della ella Presidenza del Consiglio dei ministri, in sostituzione di quello finora tenuto dal Coni. Detto questo, si deve rilevare che le iniziative ricreative diverse da quelle legate al tennis, che favoriscono la migliore utilizzazione del tempo libero dei soci, ancorché previste statutariamente, non rientrano nell’attività propria dell'Asd. Ne segue che, in questi casi, si configura l’attività di una associazione ricreativa, e non sportiva dilettantistica.
A fronte di ciò, occorre segnalare che il Dl 215/ 2021 aveva attratto al campo dell’applicazione dell'Iva lo svolgimento di attività istituzionali ( sportive) verso soci o tesserati, quando queste vengono remunerate attraverso corrispettivi specifici. In base alla disposizione della legge 87/ 2023, di conversione del Dl 10 maggio 51/ 2023, però, la previsione di accesso alla norma Iva delle cessioni e prestazioni effettuate dagli enti associativi, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, verso soci, associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali degli enti, è stata rinviata con decorrenza dal 1° luglio 2024, ancorché tali operazioni potranno beneficiare in linea generale del regime di esenzione ( articolo 10, commi da 4 a 6, del Dpr 633/ 1972). Descritto in tal modo il quadro complessivo dell’evoluzione normativa Iva per le Asd, occorre tenere presente che, nel caso prospettato, l’associazione applica il regime agevolato della legge 398/ 1991, riferito alle attività commerciali svolte, e che, come già indicato, le attività di cui si tratta non risultano legate alla tipologia di attività sportiva che caratterizzano l’associazione stessa ( tennis). Quelle descritte si devono, pertanto, qualificare come attività di carattere associativo non sportivo, e come tali commerciali, assoggettate, quindi, a Iva e Ires.