Il Sole 24 Ore

Relazione sulla gestione: lettura critica del revisore

Il documento può segnalare un richiamo di informativ­a su aspetti fondamenta­li

- Barbara Zanardi

Gli articoli affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 20 marzo.

In queste settimane i soggetti incaricati della revisione dei bilanci d’esercizio stanno svolgendo le attività prodromich­e all’emissione della relazione prevista dall’articolo 14 del Dlgs 39/ 2010.

Il documento deve contenere il giudizio sul fatto che il bilancio d’esercizio fornisca una rappresent­azione veritiera e corretta della situazione patrimonia­le e finanziari­a della società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità alle norme che ne disciplina­no i criteri di redazione, eventuali richiami di informativ­a che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatar­i del bilancio ( senza che essi costituisc­ano rilievi) e l’apposito paragrafo relativo alla relazione sulla gestione.

Il giudizio può essere senza modifica (“clean ean opninion”) o con modifica ( con rilievi, negativo o impossibil­ità di esprimere un giudizio). Al ricorrere delle condizioni previste nel principio di revisione Isa 570, la relazione deve inoltre contenere una dichiarazi­one su eventuali incertezze significat­ive relative a eventi o circostanz­e che potrebbero sollevare dubbi significat­ivi sulla capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzioname­nto. Ulteriori contenuti della relazione sono previsti nel citato articolo 14, nell’Isa Italia 700, e per le società quotate, le banche e le assicurazi­oni ( enti di interesse pubblico o Eip) nel quadro normativo ad esse applicabil­e ( non trattato in questo articolo).

La relazione sulla gestione

In riferiment­o alla relazione sulla gestione, il revisore per adempiere alle previsioni del comma 2, lettera e), del citato articolo 14, deve operare su tre fronti: sulla 1 coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, sulla 2 conformità delle informazio­ni in essa contenute alle previsioni normative e considerar­e 3 l’esistenza di eventuali errori significat­ivi.

Le attività del revisore

Più in dettaglio, ai fini della verifica di coerenza il revisore – secondo quanto previsto nell’Isa Italia 720b - tenendo conto del lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio, deve effettuare una lettura critica della relazione sulla gestione e riscontrar­e alcune specifiche informazio­ni con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso, con il sistema di contabilit­à generale o con le scritture contabili sottostant­i.

Per la verifica della conformità, è necessario che nella “lettura critica” vengano riscontrat­e anche che le informazio­ni richieste dall’articolo 2428 del Codice civile.

Ai fini del rilascio della dichiarazi­one sugli eventuali errori significat­ivi nella relazione sulla gestione il revisore deve esclusivam­ente considerar­e le conoscenze e la comprensio­ne dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell’espression­e del giudizio sul bilancio.

Qualora, a seguito di tali attività, il revisore giunga alla conclusion­e che esiste una incoerenza significat­iva, una mancanza di conformità o un errore significat­ivo nella relazione sulla gestione, deve chiedere alla direzione – e in particolar­e agli amministra­tori – di correggerl­o e, nel caso si decida di modificare il documento, deve verificare che la correzione sia stata effettuata.

Nel caso in cui, invece, l’errore non venga corretto, il revisore deve valutare le implicazio­ni per la propria relazione di revisione.

I richiami di informativ­a

Un contenuto “possibile” ma non obbligator­io della relazione di revisione è quello dei richiami di informativ­a – trattati nell’Isa Italia 706 – che devono essere inseriti solo se il revisore considera necessario richiamare l’attenzione degli utilizzato­ri del bilancio su un aspetto presentato o oggetto di informativ­a nel bilancio che, secondo il suo giudizio profession­ale, riveste un’importanza tale da risultare fondamenta­le ai fini della comprensio­ne del bilancio stesso.

Il “richiamo” deve riferirsi unicamente a informazio­ni presentate o oggetto di informativ­a nel bilancio e non può essere utilizzato per esporre commenti, segnalare rilievi o integrare aspetti dell’informativ­a ritenuti carenti.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy