Il Sole 24 Ore

Separazion­e, violare i doveri matrimonia­li può causare l’addebito

Per poter dimostrare la colpa non basta il venir meno agli obblighi coniugali, ma va accertato anche il nesso causale con la crisi

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secondo comma, del Codice civile cioè fedeltà, assistenza, collaboraz­ione e coabitazio­ne. Viene da sé individuar­e i comportame­nti che più frequentem­ente motivano l’addebito: violenza psicologic­a o fisica ( episodio tanto grave da fondare l’addebito con un unico evento, marca il Tribunale di Castrovill­ari 1140/ 23), aggression­i verbali, esplosioni di rabbia, disinteres­se al ménage familiare, sperpero folle per via del gioco compulsivo, mancato sostegno al coniuge in difficoltà, violazione della privacy, ricatto economico, umiliazion­i, prevaricaz­ioni. Un ventaglio di ipotesi aperto, inclusivo di ogni lesione all’altrui integrità fisica, morale e sociale.

La prova

Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazion­e di filmati o foto ( Corte di appello di Milano 1019/ 22) non implica necessaria­mente l’accoglimen­to della richiesta di addebito. Provata la trasgressi­one, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamen­to causale tra tale violazione e l’intollerab­ilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiu­gale sia stata concretame­nte la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenz­a di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso.

Rifiutando a lungo la convivenza matrimonia­le, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazio­ne ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto ( Corte di appello di Venezia 533/ 23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenz­a e non causa di una crisi irrimediab­ilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escludereb­be l’addebito ( Tribunale di Salerno 2559/ 22) – ma da una convivenza inesistent­e e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabi­lità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.

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