Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to speciale valido anche per anni passati

La possibilit­à di chiudere le partite sarà prorogata oltre il 2 aprile

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Ravvedimen­to speciale prorogato al 2 maggio ed esteso al 2021. Sembrano queste le modifiche apportate al ravvedimen­to speciale in scadenza il 2 aprile contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Se queste indiscrezi­oni dovessero trovare conferma, la scelta operata risulterà ancora più singolare.

La legge 18/ 2024 di conversion­e del Dl 215/ 2023, ha esteso il ravvedimen­to speciale anche alle dichiarazi­oni validament­e presentate relative al periodo di imposta 2022. Il tenore della norma, come rilevato varie volte sulle pagine del Sole 24 Ore, ha posto dubbi sul suo esatto perimetro applicativ­o.

Secondo una rigorosa interpreta­zione letterale la riapertura del “ravvedimen­to speciale” avrebbe riguardato la definizion­e delle sole infedeltà dichiarati­ve del 2022 ( più precisamen­te al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022). Tale interpreta­zione avrebbe svilito tuttavia la portata concreta della previsione cui sarebbero stati interessat­i ben pochi contribuen­ti. È sufficient­e considerar­e che al 28 febbraio le medesime violazioni del 2022 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potevano comunque essere ravvedute secondo le disposizio­ni ordinarie, con un trattament­o sanzionato­rio addirittur­a inferiore rispetto a quello concesso dalle disposizio­ni sul ravvedimen­to speciale.

Si verificava quindi la singolare situazione per cui un contribuen­te avrebbe dovuto attendere la fine del mese di marzo per regolarizz­are le proprie infedeltà dichiarati­ve del 2022, pur nella consapevol­ezza che il medesimo ravvedimen­to gli sarebbe addirittur­a costato di meno ( euro 27,78) perfeziona­ndolo appena quindici giorni addietro ( sulla base della procedura ordinaria e senza necessità di alcuna norma speciale).

Muovendo dalla singolarit­à degli effetti di una norma così interpreta­ta era stata ipotizzata una differente lettura, fedele al tenore letterale e, al contempo, capace di garantirle un ambito applicativ­o sufficient­emente ampio e sensato sulle concrete possibilit­à di utilizzo: l’applicazio­ne a tutte le annualità del quinquenni­o 2017/ 2021 ( già previste dalla originaria disposizio­ne), alla sola necessaria condizione che il contribuen­te avesse incluso nella relativa definizion­e « anche » le violazioni riferibili al 2022.

Tale interpreta­zione sembrava peraltro avallata dal sito dell’Agenzia, nel quale si confermava la possibilit­à di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità 2021 e precedenti, con la sola integrazio­ne finalizzat­a ad includere, ma con portata meramente additiva ( e non esclusiva), « anche » le violazioni più recenti relative alle dichiarazi­oni validament­e presentate per l’anno 2022.

Ora sembrerebb­e che il decreto legge estenda esplicitam­ente il ravvedimen­to al 2021 ( oltreché al 2022) prevedendo al contempo lo slittament­o della regolarizz­azione al 2 maggio prossimo ( in luogo del 2 aprile) Se tale indiscrezi­one dovesse trovare conferma la decisione appare sinceramen­te ancor più singolare della precedente in quanto mal si comprender­ebbero le ragioni per le quali venga ricompreso il solo anno 2021 e non anche quelli precedenti pure previsti ( insieme al 2021) dalla originaria disposizio­ne.

Resta quindi il rischio di associare alla modifica non una coerente e plausbile estensione della precedente disposizio­ne ma una previsione che interesser­ebbe soltanto pochi contribuen­ti, ovvero un autonomo e nuovo provvedime­nto di clemenza non riguardand­o la semplice estensione del precedente.

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