Ravvedimento speciale valido anche per anni passati
La possibilità di chiudere le partite sarà prorogata oltre il 2 aprile
Ravvedimento speciale prorogato al 2 maggio ed esteso al 2021. Sembrano queste le modifiche apportate al ravvedimento speciale in scadenza il 2 aprile contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, la scelta operata risulterà ancora più singolare.
La legge 18/ 2024 di conversione del Dl 215/ 2023, ha esteso il ravvedimento speciale anche alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022. Il tenore della norma, come rilevato varie volte sulle pagine del Sole 24 Ore, ha posto dubbi sul suo esatto perimetro applicativo.
Secondo una rigorosa interpretazione letterale la riapertura del “ravvedimento speciale” avrebbe riguardato la definizione delle sole infedeltà dichiarative del 2022 ( più precisamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022). Tale interpretazione avrebbe svilito tuttavia la portata concreta della previsione cui sarebbero stati interessati ben pochi contribuenti. È sufficiente considerare che al 28 febbraio le medesime violazioni del 2022 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potevano comunque essere ravvedute secondo le disposizioni ordinarie, con un trattamento sanzionatorio addirittura inferiore rispetto a quello concesso dalle disposizioni sul ravvedimento speciale.
Si verificava quindi la singolare situazione per cui un contribuente avrebbe dovuto attendere la fine del mese di marzo per regolarizzare le proprie infedeltà dichiarative del 2022, pur nella consapevolezza che il medesimo ravvedimento gli sarebbe addirittura costato di meno ( euro 27,78) perfezionandolo appena quindici giorni addietro ( sulla base della procedura ordinaria e senza necessità di alcuna norma speciale).
Muovendo dalla singolarità degli effetti di una norma così interpretata era stata ipotizzata una differente lettura, fedele al tenore letterale e, al contempo, capace di garantirle un ambito applicativo sufficientemente ampio e sensato sulle concrete possibilità di utilizzo: l’applicazione a tutte le annualità del quinquennio 2017/ 2021 ( già previste dalla originaria disposizione), alla sola necessaria condizione che il contribuente avesse incluso nella relativa definizione « anche » le violazioni riferibili al 2022.
Tale interpretazione sembrava peraltro avallata dal sito dell’Agenzia, nel quale si confermava la possibilità di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità 2021 e precedenti, con la sola integrazione finalizzata ad includere, ma con portata meramente additiva ( e non esclusiva), « anche » le violazioni più recenti relative alle dichiarazioni validamente presentate per l’anno 2022.
Ora sembrerebbe che il decreto legge estenda esplicitamente il ravvedimento al 2021 ( oltreché al 2022) prevedendo al contempo lo slittamento della regolarizzazione al 2 maggio prossimo ( in luogo del 2 aprile) Se tale indiscrezione dovesse trovare conferma la decisione appare sinceramente ancor più singolare della precedente in quanto mal si comprenderebbero le ragioni per le quali venga ricompreso il solo anno 2021 e non anche quelli precedenti pure previsti ( insieme al 2021) dalla originaria disposizione.
Resta quindi il rischio di associare alla modifica non una coerente e plausbile estensione della precedente disposizione ma una previsione che interesserebbe soltanto pochi contribuenti, ovvero un autonomo e nuovo provvedimento di clemenza non riguardando la semplice estensione del precedente.