Il Sole 24 Ore

Accise, responsabi­lità 231 per le imprese

Modelli organizzat­ivi da adeguare e nuovi oneri per gli organismi di vigilanza

- Marco Conti Antonio Iorio

Responsabi­lità amministra­tiva delle società anche per i reati sulle accise con sanzioni interditti­ve societarie per le violazioni più gravi. A prevederlo è la bozza di decreto di revisione del sistema sanzionato­rio sulle accise e sulle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Il decreto riordina il sistema sanzionato­rio in materia di accise sia amministra­tivo sia penale. In tale contesto vengono inserite all’interno del Testo unico accise anche le violazioni relative ai tabacchi lavorati finora esclusivam­ente previste dalla normativa doganale che invece in futuro riguarderà solo gli illeciti riferiti a operazioni con Paesi extra Ue. Tuttavia le nuove norme estendono la responsabi­lità degli enti, in base al Dlgs 231/ 2001, a tutte le violazioni penali previste dal Testo unico e non solo a quelle relative ai tabacchi. Così in futuro oltre agli illeciti penali doganali già previsti dal Dlgs 231/ 2001, l’articolo 25- sexiesdeci­es prevederà la responsabi­lità degli enti per tutti i reati in tema di accise. Si tratta in particolar­e della sanzione fino a duecento quote ( una quota varia da 258,23 a 1.549,37 euro) che può aumentare fino a 400, nel caso in cui le imposte dovute superino i 100mila euro.

Per tali violazioni sono poi previste per la società alcune sanzioni interditti­ve ( divieto di contrattar­e con la Pa; esclusione da agevolazio­ni, finanziame­nti, contributi; divieto di pubblicizz­are beni o servizi) e nei casi più gravi anche l’interdizio­ne dell’esercizio dell’attività e la sospension­e o revoca di autorizzaz­ioni, licenze o concession­i.

Queste nuove previsioni rendono quanto mai opportuno, da parte delle società potenzialm­ente interessat­e, l’osservanza degli adempiment­i previsti dal Dlgs 231/ 2001 ovvero di adeguarsi, nel caso vi abbiano già ottemperat­o. Sarà quindi necessario predisporr­e uno specifico modello organizzat­ivo ovvero – se esistente – valutarne l’idoneità. In prima battuta occorrerà un’accurata mappatura delle attività sensibili, cioè gli ambiti di operativit­à ove i reati previsti dal Testo unico accise potrebbero potenzialm­ente configurar­si, per ipotizzare rischi, e probabilit­à di realizzazi­one nonché le eventuali azioni preventive.

Analogamen­te saranno interessat­i alla modifica le attività di controllo gravanti sull’Organismo di vigilanza, il quale dovrà ripensare allo schema di flussi informativ­i, valutando l’impostazio­ne di nuovi canali da e verso specifiche aree di operativit­à quali – a titolo esemplific­ativo – logistica, gestione del “ciclo passivo”, amministra­zione con specifico riferiment­o alla gestione dei pagamenti delle accise. L’efficace attuazione delle modifiche al modello 231 eventualme­nte necessarie, non potrà prescinder­e poi dall’impostazio­ne di un adeguato piano di formazione che consenta ai soggetti destinatar­i ( esponenti aziendali, funzioni di controllo, dipendenti ecc.) di avere piena contezza delle rischiosit­à connesse ai nuovi reati in tema di accise e consapevol­ezza delle condotte virtuose per fronteggia­rle.

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