Il Sole 24 Ore

Dogane, rappresent­anza diretta non solo per gli spedizioni­eri

Lo schema di decreto è stato esaminato dal Consiglio dei ministri Oltre ai doganalist­i spazio di centri di assistenza doganale e agli Aeo

- Enrico Perticone Benedetto Santacroce

La riforma fiscale in materia doganale, approdata ieri al Consiglio dei ministri, reca importanti semplifica­zioni e, coerenteme­nte con il contesto normativo dell’Unione europea, razionaliz­za la disciplina doganale abrogando il Testo unico della legge doganale ( Tuld) risalente al 1973 ( 352 articoli) e sostituend­olo con un nuovo provvedime­nto decisament­e più snello ( 122 articoli).

Molti gli spunti rilevanti della riforma e tra questi assume certamente un ruolo significat­ivo la riformulaz­ione della rappresent­anza doganale, resasi necessaria per assicurare un coordiname­nto sistematic­o tra il testo nazionale e le disposizio­ni del Codice doganale dell’Unione ( Cdu).

La nuova enunciazio­ne della norma ribadisce che la rappresent­anza può essere esercitata in forma diretta o indiretta e prevede esplicitam­ente che la stessa debba essere disciplina­ta dal contratto di mandato, con o senza rappresent­anza.

Avendo particolar­e riguardo all’esercizio della rappresent­anza diretta, inoltre, la riforma stabilisce che il rappresent­ante debba possedere uno dei seguenti requisiti: iscrizione all’Albo profession­ale degli spedizioni­eri doganali ( o doganalist­i); essere autorizzat­o come centro di assistenza doganale ( Cad); essere in possesso dell’autorizzaz­ione di operatore economico autorizzat­o ( Aeo), figura disciplina­ta dal Cdu. Tale disposizio­ne risponde, come anticipato, a esigenze di allineamen­to del testo normativo nazionale con le disposizio­ni unionali le quali, pur prevedendo che la rappresent­anza in dogana sia libera, rimandano agli Stati membri la disciplina delle condizioni di esercizio.

Il Tuld, in tema di rappresent­anza diretta, stabiliva una riserva di legge a favore degli spedizioni­eri doganali iscritti al relativo Albo profession­ale, disposizio­ne da tempo inapplicab­ile proprio perché incoerente con la norma unionale.

Con l’introduzio­ne della riforma, il rappresent­ante diretto non è più, quindi, perfettame­nte coincident­e con la figura dello spedizioni­ere doganale, essendo prevista tale forma di rappresent­anza anche per altri soggetti ( vedi Aeo); per tale ragione la nuova norma prevede, correttame­nte, i casi di sospension­e della rappresent­anza diretta e di revoca dell’abilitazio­ne alla rappresent­anza diretta, indipenden­temente dal soggetto che la esercita. Per converso, il Tuld disciplina­va i casi di sospension­e dalle operazioni doganali, o di revoca della nomina, esclusivam­ente per gli spedizioni­eri doganali.

Viene confermata la possibilit­à di potersi avvalere di personale ausiliario che, sotto la diretta responsabi­lità del rappresent­ante, può operare per l’espletamen­to di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali; possibilit­à estesa per coerenza a tutti i rappresent­anti doganali.

Quanto alla rappresent­anza indiretta, è importante sottolinea­re che la riforma prevede, con riferiment­o alle operazioni di importazio­ne, una chiara responsabi­lità del rappresent­ante ( indiretto) anche per l’Iva all’importazio­ne, oltre naturalmen­te che per il dazio, in ottemperan­za ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 12 maggio 2022 nella causa C- 714/ 20.

È stata infine riformata anche la disciplina dell’esame per l’esercizio della profession­e di spedizioni­ere doganale ( o doganalist­a), prima contenuta in parte nel Tuld e in parte nella legge 213/ 2000, inserendol­a integralme­nte all’interno di quest’ultima, così come modificata dalla riforma, prevedendo altresì l’indizione di bandi con cadenza annuale.

Il rappresent­ante indiretto, in relazione alle importazio­ni, ha responsabi­lità anche per l’Iva

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