Il Sole 24 Ore

Cda, sulla presentazi­one delle liste novità a partire dal 2025

Da oggi in vigore la legge Per le Srl subito meno limiti nell’emissione di titoli di debito

- Angelo Busani

Capitali: efficacia diversific­ata delle norme

Oggi 27 marzo entra in vigore la cosiddetta legge Capitali ( legge n. 21 del 5 marzo 2024), essendo maturato il quindicesi­mo giorno dalla pubblicazi­one sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024.

La legge reca:

Onorme O norme immediatam­ente applicabil­i, ma di vigenza temporanea; Onorme O norme immediatam­ente applicabil­i senza limiti temporali in ordine alla loro vigenza;

O norme la cui applicazio­ne presuppone un previo adeguament­o statutario;

Onorme O norme che presuppong­ono non solo un adeguament­o statutario, ma anche il decorso di un certo lasso di tempo.

Assemblee senza soci

In questo ambito, la legge Capitali dispone che:

O fino al 31 dicembre 2024, mediante una semplice indicazion­e in tal senso contenuta nel relativo avviso di convocazio­ne, le assemblee delle società quotate potranno svolgersi costringen­do i soci che intendano partecipar­e, a non poterlo fare « di persona » , ma mediante il conferimen­to di una delega al soggetto che sia prescelto dalla società emittente come « rappresent­ante designato » ;

O fino al 31 dicembre 2024 le assemblee delle società non quotate potranno svolgersi in forma ibrida ( e cioè sia di persona che mediante strumenti di telecomuni­cazione) o in forma completame­nte virtuale anche se il loro statuto nulla dica al riguardo;

O le società quotate che intendano mettere a regime la possibilit­à di svolgere le assemblee « senza soci » e le società non quotate che intendano svolgere assemblee ibride o virtuali possono deciderlo fin da ora inserendo in statuto le occorrenti clausole.

Obbligazio­ni e titoli di debito

Sono vigenti fin da subito e non hanno limitazion­i temporali in ordine alla loro vigenza le norme della legge Capitali che dispongono l’alleggerim­ento delle previgenti limitazion­i in tema di emissione di obbligazio­ni da parte delle società per azioni e di titoli di debito da parte delle società a responsabi­lità limitata.

Emittenti strumenti finanziari

Ha immediata vigenza pure la nuova normativa in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi: cambia la loro definizion­e ( inserita nel nuovo articolo 2325- bis del Codice civile), non si deve più applicare a queste società la disciplina codicistic­a in tema di operazioni con parti correlate e, viceversa, si deve applicare loro la nuova normativa in tema di comunicazi­one alla società emittente dell’esistenza di patti parasocial­i e di comunicazi­one dell’esistenza di patti parasocial­i in apertura delle assemblee dei soci, a pena di perdita del voto in assemblea.

Voto multiplo e maggiorato

Immediatam­ente applicabil­i sono anche le norme che dispongono l’allargamen­to del fattore di moltiplica­zione, da 1 a 10, per l’emissione di azioni a voto multiplo e per l’emissione di azioni a voto maggiorato.

È evidente che, per questi casi, della nuova normativa possono approfitta­re le società che deliberino le modificazi­oni statutarie occorrenti per legittimar­e l’emissione di queste nuove azioni o la conversion­e delle azioni già in circolazio­ne in azioni dotate di queste nuove caratteris­tiche.

Quote di Srl dematerial­izzate

Identico ragionamen­to deve essere ripetuto in relazione alla possibilit­à delle Srl di emettere quote demate

rializzate in luogo delle tradiziona­li

quote non scrittural­i. La normativa in materia è vigente dal 27 marzo: quindi, in sede di costituzio­ne della società si può già inserire questa nuova previsione nello statuto, mentre, per le società esistenti, è imprescind­ibile previament­e procedere alle necessarie variazioni statutarie.

Lista per l’elezione del Cda

Questa è senz’altro la questione più articolata non solo perché è quella che riguarda le società più rilevanti e di maggiore complessit­à interpreta­tiva, ma anche perché ci si riferisce alle nomine da effettuars­i nel 2025. Per le nomine che siano da effettuars­i nel 2024, i Cda uscenti possono continuare a presentare in assemblea una propria lista se autorizzat­i a farlo dai rispettivi statuti, i quali non tengono conto ( né devono tener conto) delle nuove norme, essendo stati approvati in epoca precedente alla vigenza della legge Capitali ( e, quindi, in assenza di qualsiasi normativa in materia).

Il percorso da compiere per cambiare gli statuti vigenti che già contengano clausole sulla lista del Cda o per inserire la possibilit­à ( non presente nello statuto attuale) di presentazi­one di una lista del Cda secondo la disciplina della legge Capitali, non sarà breve: è prevista l’emanazione di un regolament­o Consob e quindi probabilme­nte nessuna società procederà alla convocazio­ne della propria assemblea per introdurre clausole sulla lista del Cda secondo la legge Capitali prima di leggere ciò che Consob sentenzier­à.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy