Il Sole 24 Ore

Comunicati al fisco anche i dati sui noleggi tramite piattaform­a

L’adempiment­o dei gestori di siti e app per dare nuove armi all’amministra­zione

- Antonio Veneruso © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

È scaduta il 15 febbraio la proroga dell’agenzia delle Entrate ( provvedime­nto 30 gennaio 2024) per consentire ai gestori di piattaform­e digitali residenti in Italia e ai gestori stranieri Foreign platform operator di presentare la prima comunicazi­one dei dati sulle vendite di beni e prestazion­i di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.

L’adempiment­o si inquadra nello scambio automatico di informazio­ni fiscali tra Stati e tra gestori di piattaform­e digitali e amministra­zioni ( Dlgs 32/ 2023). Nell’obbligo di comunicazi­one rientrano, tra l’altro, le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto le cui informazio­ni saranno condivise dal fisco con le autorità degli altri paesi Ue, in base alla residenza del venditore, ricevendo quelle relative ai venditori domestici.

Con riguardo alle informazio­ni ricevute dalle piattaform­e afferenti al noleggio di mezzi di trasporto effettuato da soggetti passivi esteri nei confronti di soggetti passivi italiani l’Agenzia potrà utilizzarl­e anche per la verifica della corretta applicazio­ne della ritenuta d’imposta dovuta sui canoni di noleggio dei veicoli per il trasporto di beni e persone per terra, aria e mare. Gli operatori domestici sono infatti obbligati ad applicare la ritenuta fiscale sul noleggio di attrezzatu­re industrial­i, commercial­i o scientific­he, tra cui rientrano i veicoli utilizzati in Italia, i cui canoni sono corrispost­i a favore di soggetti non residenti. Secondo l’articolo 23, comma 1, lettera f) del Tuir, per i soggetti non residenti si consideran­o prodotti in Italia i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concession­e in uso nel territorio dello Stato, tra l’altro, di veicoli destinati allo svolgiment­o di un’attività d’impresa, così come precisato dalla circolare 47/ E, par. 6.1. del 2005.

In questo modo gli uffici possono controllar­e la corretta applicazio­ne delle ritenute

Dall’articolo 25, comma 4 del Dpr 600/ 1973, si ricava che il sostituto d’imposta residente deve applicare la ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta sull’ammontare lordo dei canoni corrispost­i a non residenti, fatta salva l’applicazio­ne della Convenzion­e contro le doppie imposizion­i, laddove più favorevole, a condizione che tali beni siano utilizzati prevalente­mente nel territorio dello Stato, nei termini indicati dalla circolare 47/ E/ 2005 par. 6.3., con la sola esclusione dei canoni versati a stabili organizzaz­ioni in Italia di soggetti non residenti.

Le informazio­ni della comunicazi­one si aggiungono a quelle del 21 marzo 2022, per effetto delle recenti modifiche al Codice della strada con il nuovo articolo 93- bis, per tutti i veicoli con targa estera iscritti al Reve in cui indicare i mezzi stranieri utilizzati in Italia per più di 30 giorni da residenti.

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