Comunicati al fisco anche i dati sui noleggi tramite piattaforma
L’adempimento dei gestori di siti e app per dare nuove armi all’amministrazione
È scaduta il 15 febbraio la proroga dell’agenzia delle Entrate ( provvedimento 30 gennaio 2024) per consentire ai gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ai gestori stranieri Foreign platform operator di presentare la prima comunicazione dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
L’adempimento si inquadra nello scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni ( Dlgs 32/ 2023). Nell’obbligo di comunicazione rientrano, tra l’altro, le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto le cui informazioni saranno condivise dal fisco con le autorità degli altri paesi Ue, in base alla residenza del venditore, ricevendo quelle relative ai venditori domestici.
Con riguardo alle informazioni ricevute dalle piattaforme afferenti al noleggio di mezzi di trasporto effettuato da soggetti passivi esteri nei confronti di soggetti passivi italiani l’Agenzia potrà utilizzarle anche per la verifica della corretta applicazione della ritenuta d’imposta dovuta sui canoni di noleggio dei veicoli per il trasporto di beni e persone per terra, aria e mare. Gli operatori domestici sono infatti obbligati ad applicare la ritenuta fiscale sul noleggio di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, tra cui rientrano i veicoli utilizzati in Italia, i cui canoni sono corrisposti a favore di soggetti non residenti. Secondo l’articolo 23, comma 1, lettera f) del Tuir, per i soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso nel territorio dello Stato, tra l’altro, di veicoli destinati allo svolgimento di un’attività d’impresa, così come precisato dalla circolare 47/ E, par. 6.1. del 2005.
In questo modo gli uffici possono controllare la corretta applicazione delle ritenute
Dall’articolo 25, comma 4 del Dpr 600/ 1973, si ricava che il sostituto d’imposta residente deve applicare la ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta sull’ammontare lordo dei canoni corrisposti a non residenti, fatta salva l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni, laddove più favorevole, a condizione che tali beni siano utilizzati prevalentemente nel territorio dello Stato, nei termini indicati dalla circolare 47/ E/ 2005 par. 6.3., con la sola esclusione dei canoni versati a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le informazioni della comunicazione si aggiungono a quelle del 21 marzo 2022, per effetto delle recenti modifiche al Codice della strada con il nuovo articolo 93- bis, per tutti i veicoli con targa estera iscritti al Reve in cui indicare i mezzi stranieri utilizzati in Italia per più di 30 giorni da residenti.