Le detrazioni edilizie influiscono sulla base imponibile delle imprese
Il think tank di Sts Deloitte riesamina le conclusioni raggiunte negli ultimi anni
Le detrazioni fiscali collegate a bonus edilizi concorrono alla formazione del reddito delle imprese. Arriva a questa conclusione ( di segno diverso rispetto a quanto spiega la Norma di comportamento n. 224/ 2024 dell’Aidc) il caso n. 1/ 2024 analizzato dal think tank di Sts Deloitte. In mancanza di una norma che escluda espressamente da imposizione questi benefici, « si ritiene - spiega il caso - che debba trovare applicazione il principio di derivazione » dell’articolo 83 del Tuir.
La questione nasce dal fatto che l’assetto normativo attuale non disciplina in modo esplicito il regime fiscale delle detrazioni d’imposta concesse alle imprese a fronte di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o sismica e di ammodernamento di beni immobili: in generale, quindi, di tutti i bonus edilizi.
Per questo motivo, è controversa la rilevanza fiscale, e quindi l’imponibilità, di questi benefici che - ricorda il caso del Think tank Deloitte - « da un punto di vista contabile, l’Organismo italiano di contabilità ( Oic) ha considerato quale credito tributario sotto il profilo patrimoniale e quale contributo in conto impianti sotto il profilo economico » .
Una prima tesi - spiega il documento - sostiene che la detrazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato civilistico ante imposte e tanto meno sulla determinazione del reddito imponibile. In questa direzione nel 2020 è andata la Dre Piemonte ( risposta n. 901- 445/ 2020), secondo la quale « la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d’imposta » . La finalità « è proprio quella di ridurre il ca
Per la Dre Piemonte le detrazioni casa sono rilevanti ai fini fiscali in qualità di contributo statale
rico fiscale; pertanto, non può concorrere alla formazione della base imponibile » . A conclusioni analoghe è arrivata la Norma di comportamento n. 224/ 2024 dell’Aidc, che conclude per l’irrilevanza fiscale della detrazione.
La stessa Dre Piemonte ( interpello n. 901- 668/ 2023) di recente è, però, tornata sul tema, cambiando linea e spiegando che « in considerazione delle caratteristiche di dette agevolazioni ( sismabonus ed ecobonus) si è in presenza di sovvenzioni che ai sensi dell’articolo 83 del Tuir assumono rilevanza ai fini fiscali quale contributo statale » . Un’impostazione condivisa dal Think tank di Sts Deloitte che, quindi, conclude per la rilevanza fiscale delle detrazioni.