Il Sole 24 Ore

Le detrazioni edilizie influiscon­o sulla base imponibile delle imprese

Il think tank di Sts Deloitte riesamina le conclusion­i raggiunte negli ultimi anni

- Giuseppe Latour

Le detrazioni fiscali collegate a bonus edilizi concorrono alla formazione del reddito delle imprese. Arriva a questa conclusion­e ( di segno diverso rispetto a quanto spiega la Norma di comportame­nto n. 224/ 2024 dell’Aidc) il caso n. 1/ 2024 analizzato dal think tank di Sts Deloitte. In mancanza di una norma che escluda espressame­nte da imposizion­e questi benefici, « si ritiene - spiega il caso - che debba trovare applicazio­ne il principio di derivazion­e » dell’articolo 83 del Tuir.

La questione nasce dal fatto che l’assetto normativo attuale non disciplina in modo esplicito il regime fiscale delle detrazioni d’imposta concesse alle imprese a fronte di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualific­azione energetica o sismica e di ammodernam­ento di beni immobili: in generale, quindi, di tutti i bonus edilizi.

Per questo motivo, è controvers­a la rilevanza fiscale, e quindi l’imponibili­tà, di questi benefici che - ricorda il caso del Think tank Deloitte - « da un punto di vista contabile, l’Organismo italiano di contabilit­à ( Oic) ha considerat­o quale credito tributario sotto il profilo patrimonia­le e quale contributo in conto impianti sotto il profilo economico » .

Una prima tesi - spiega il documento - sostiene che la detrazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato civilistic­o ante imposte e tanto meno sulla determinaz­ione del reddito imponibile. In questa direzione nel 2020 è andata la Dre Piemonte ( risposta n. 901- 445/ 2020), secondo la quale « la detrazione non rappresent­a né un contributo né un credito d’imposta » . La finalità « è proprio quella di ridurre il ca

Per la Dre Piemonte le detrazioni casa sono rilevanti ai fini fiscali in qualità di contributo statale

rico fiscale; pertanto, non può concorrere alla formazione della base imponibile » . A conclusion­i analoghe è arrivata la Norma di comportame­nto n. 224/ 2024 dell’Aidc, che conclude per l’irrilevanz­a fiscale della detrazione.

La stessa Dre Piemonte ( interpello n. 901- 668/ 2023) di recente è, però, tornata sul tema, cambiando linea e spiegando che « in consideraz­ione delle caratteris­tiche di dette agevolazio­ni ( sismabonus ed ecobonus) si è in presenza di sovvenzion­i che ai sensi dell’articolo 83 del Tuir assumono rilevanza ai fini fiscali quale contributo statale » . Un’impostazio­ne condivisa dal Think tank di Sts Deloitte che, quindi, conclude per la rilevanza fiscale delle detrazioni.

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