Il Sole 24 Ore

La « sugar tax » è legittima Sarà in vigore dal 1° luglio

- Benedetto Santacroce Vittorio Santabarba­ra

La sentenza della Consulta rimette ora al Governo la decisione su eventuali rinvii Esclusa la violazione dei principio di uguaglianz­a e di proporzion­alità

La Consulta assolve la sugar tax e dichiara non fondata la questione di legittimit­à sollevata dal Tar del Lazio.

La posizione dei giudici costituzio­nali, consolidat­a nella sentenza 49 di ieri, disattende­ndo le attese e le speranze delle imprese, riporta di stretta attualità il tema della prossima entrata in vigore ( 1° luglio 2024) di questa imposta e, indirettam­ente, anche della plastic tax, rimettendo sul tavolo del Governo la decisione di prorogare o eliminare due imposte che presentano per profili diversi delle problemati­che che, di fatto, le rendono, nel breve tempo a disposizio­ne delle imprese di impossibil­e implementa­zione. Sul punto è necessaria una pronta presa di posizione per non lasciare le aziende in un’incertezza penalizzan­te.

Comunque, a prescinder­e dalla questione politica, la sentenza della Corte propone delle argomentaz­ioni che potrebbero avere qualche interesse in altri dossier fiscali aperti di fronte alla Consulta.

La Corte costituzio­nale ha deciso per la non fondatezza della questione di legittimit­à dei commi da 661 a 676 dell’articolo 1 della legge 160/ 2019, disposizio­ne che ha introdotto nell’ordinament­o italiano un’imposta di consumo sulle bevande analcolich­e edulcorate. La pronuncia ha dato seguito alla remissione da parte dei giudici del Tar del Lazio a seguito di due ricorsi presentati da Assobibe e da Sibeg Srl al fine di vedere riconosciu­to come illegittim­o il decreto del ministero dell’Economia del 12 maggio 2021.

I ricorsi, fondati sull’incostituz­ionalità della norma originaria e sull’illegittim­ità del decreto, sono stati ritenuti dal giudice amministra­tivo meritevoli di remissione alla Corte costituzio­nale, in quanto vi sarebbe stata una violazione del principio di uguaglianz­a sostanzial­e e di proporzion­alità ex articolo 3 e 53 della Costituzio­ne. I ricorrenti hanno lamentato infatti un trattament­o del tutto analogo per gli additivi edulcorant­i indipenden­temente dalla loro origine, sia essa naturale o sintetica, venendo meno quindi lo scopo dell’imposta, ovvero quello di ridurre il fenomeno dell’obesità e del diabete, andando a tassare anche sostanze edulcorant­i di natura sintetica prive di qualsiasi apporto calorico. In ultima istanza i ricorrenti hanno sollevato la questione di illegittim­ità con il Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea dell’esenzione per i prodotti esportati la quale comportere­bbe un forte svantaggio per le società italiane che operano solo o prevalente­mente sul territorio nazionale determinan­do così una alterazion­e della concorrenz­a e oneri di gestione troppo gravosi per gli operatori del settore che, secondo uno studio perderebbe­ro circa il 10% del fatturato.

La risposta negativa della Consulta ( e questo è un profilo di tipo generale che potrebbe avere effetti anche in altre situazioni simili) ruota intorno al principio della ampia discrezion­alità di cui gode il legislator­e in relazione alle varie finalità alle quali si ispira l’attività di imposizion­e fiscale se ancorata ad una adeguata giustifica­zione obiettiva. Giustifica­zione che, nel caso di specie, viene individuat­a dalla Corte anche sulla base di uno studio scientific­o dell’Oms il quale ha riconosciu­to la correlazio­ne tra le bevande edulcorate e le malattie legate a diabete, obesità e altre patologie non trasmissib­ili.

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