Il Sole 24 Ore

Aziendale peggiorati­vo del Ccnl

Congelati per 37 mesi gli aumenti di anzianità e modificata la base del Tfr

- Matteo Prioschi

È legittimo un accordo aziendale che, per evitare dei licenziame­nti, stabilisce delle condizioni temporanee incidenti sulla retribuzio­ne e il calcolo del Tfr, in senso peggiorati­vo rispetto a quanto stabilito dal Ccnl applicato. Così si è espresso il Tribunale di Napoli ( sentenza del 22 febbraio 2024) in merito al contenzios­o avviato da alcuni dipendenti nei confronti del loro ex datore di lavoro.

Per salvaguard­are il livello occupazion­ale in uno dei suoi siti produttivi, un’azienda ha sottoscrit­to con i sindacati un accordo che per 37 mesi ha previsto:

il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati;

la sospension­e della maturazion­e degli aumenti di anzianità in corso di maturazion­e;

la modifica della base di computo del Tfr;

Al termine del periodo di sospension­e sarebbero state reintrodot­te le regole ordinarie, ma senza effetto retroattiv­o.

Inoltre l’accordo ha stabilito che ogni sei mesi, se si fosse raggiunto il punto di equilibrio economico, sarebbero stati erogati dei trattament­i una tantum a compensazi­one, almeno parziale, delle perdite economiche subite dai dipendenti nel periodo considerat­o per effetto dell’accordo stesso. Situazione che poi si è concretizz­ata almeno in due periodi. L’accordo è stato preventiva­mente sottoposto a referendum tra i lavoratori, con esito positivo.

Secondo il Tribunale di Napoli, l’intesa è lecita in quanto la contrattaz­ione collettiva, anche territoria­le o aziendale, può derogare in peggio le disposizio­ni di un Ccnl. Inoltre, a fronte della coesistenz­a di più fonti contrattua­li collettive, non esiste tra loro una vera e propria gerarchia, ma prevale l’ultima pattuizion­e. « Ne consegue che il sopravvenu­to contratto aziendale o territoria­le, nei limiti della sua efficacia soggettiva, può liberament­e prevedere una disciplina diversa, anche peggiorati­va, rispetto a quello precedente » .

A questo riguardo il giudice ricorda che l’articolo 7 dell’accordo interconfe­derale del 28 giugno 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali possano definire, a fronte di situazioni di crisi o particolar­i esigenze produttive, intese che modifichin­o le regolament­azioni contenute nel Ccnl e il contratto delle Telecomuni­cazioni, applicato nel caso specifico, consente di intervenir­e su alcuni istituti per sostenere o migliorare la competitiv­ità dell’impresa e la sua occupazion­e.

Quanto, in particolar­e, alla riduzione della base del Tfr, la Cassazione ha chiarito che su di essa può intervenir­e la contrattaz­ione collettiva e l’articolo 2120 del Codice civile « non prevede l’intangibil­ità della contrattaz­ione nazionale » . L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati, secondo il giudice, rispetta i requisiti declinati dalla giurisprud­enza, in quanto specifica, « in modo chiaro e univoco, che per un periodo limitato di tempo viene modificata la base di computo del Tfr con espressa esclusione dei trattament­i spettanti a titolo di retribuzio­ne minima contrattua­le e di ex indennità di contingenz­a » .

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