Il Sole 24 Ore

Fringe benefit, autocertif­icazione diversific­ata per il rimborso delle spese per utenze o affitti

Per locazione o mutuo la casa deve essere abitazione principale del lavoratore Bollette di luce, gas e acqua non prevedono il requisito del domicilio

- Barbara Massara Stefano Sirocchi

Anche quest’anno, per gestire correttame­nte i vecchi e nuovi benefit “monetari”, i datori di lavoro e i committent­i devono acquisire dai lavoratori autocertif­icazioni circa il possesso delle condizioni legittiman­ti queste forme di rimborso che non concorrono alla formazione del reddito. Ma nel 2024 si è ampliata la platea dei rimborsi che concorrono a formare la soglia di esenzione annua delle erogazioni in natura, innalzata a mille, 2mila euro in presenza di figli nelle condizioni per essere considerat­i fiscalment­e a carico secondo l’articolo 12 del Tuir.

Ai rimborsi per le utenze domestiche di gas/ luce/ acqua sono stati aggiunti, dall’articolo 1, commi 1617, della legge di Bilancio 2024, quelli delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa. In quanto riconducib­ili alle erogazioni in natura indicate dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, sebbene con limite di esenzione diverso rispetto a quello ordinario dei 258 euro, tutti questi rimborsi possono riguardare sia il lavoratore che i suoi familiari ( articolo 12 del Tuir: coniuge, figli e altri familiari individuat­i dall’articolo 433 del Codice civile).

L’agenzia delle Entrate ha illustrato le regole applicativ­e nella circolare 35/ 2022 per quanto concerne i rimborsi delle utenze e nella circolare 5/ 2024 per i nuovi rimborsi delle spese di affitto e interessi sul mutuo afferenti all’abitazione principale.

Con riferiment­o alle utenze domestiche di luce/ gas/ acqua, come avvenuto dal 2022, il lavoratore deve autocertif­icare che l’immobile a cui si riferiscon­o sia a uso abitativo ( non profession­ale), sebbene non sia richiesto il domicilio o l’abitazione presso il medesimo, e che le utenze sono intestate a sé o a un suo familiare ( a prescinder­e dal carico fiscale), al condominio o al locatore ( purché nel contratto di locazione sia specificat­o il rimborso analitico delle stesse).

In alternativ­a alla consegna del documento comprovant­e la spesa, nell’autocertif­icazione devono essere specificat­i gli estremi dello stesso ( tipo di utenza, numero e data fattura, intestatar­io, importo, data e modalità di pagamento). Inoltre, come richiesto per le nuove tipologie di spese rimborsabi­li, il lavoratore dipendente o assimilato deve dichiarare che tali oneri non sono già stati richiesti a rimborso a un altro datore di lavoro/ committent­e.

Per quanto riguarda gli interessi sul mutuo e l’affitto, secondo l’agenzia delle Entrate, il riferiment­o alla « prima casa » deve essere inteso come « abitazione principale » . In particolar­e, a differenza dei rimborsi delle utenze, è necessario che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisc­a l’abitazione principale del lavoratore ( anche se la spesa è stata sostenuta da un familiare) e di ciò se ne deve tenere conto distinguen­do gli eventuali modelli di autocertif­icazione da mettere a disposizio­ne dei dipendenti.

Inoltre è necessario che le spese siano sostenute dal dipendente, dal coniuge o da altro familiare, tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir. Pertanto, qualora il datore di lavoro acquisisca una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto di notorietà, in luogo della documentaz­ione di spesa, la stessa dovrà includere l’attestazio­ne che:

• l’immobile locato o su cui grava il mutuo sia stato adibito ad abitazione principale del dipendente;

• le spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo siano relative a immobili a uso abitativo ed effettivam­ente sostenute dal dipendente o dai familiari individuat­i dall’articolo 12 del Tuir;

• le medesime spese non siano state ( né saranno) oggetto di richiesta di rimborso parziale o totale ad altro sostituto.

Infine, essendo l’abitazione principale la « dimora abituale » , è bene che questo dato sia confermato dal dipendente alla fine del 2024 ( o inizio del 2025 per il 2024), oppure che nella documentaz­ione rilasciata e sottoscrit­ta dal medesimo ci sia un impegno a comunicare prontament­e al datore di lavoro eventuali cambiament­i in corso d’anno.

 ?? IPP ?? Gli obblighi. I lavoratori devono autocertif­icare i requisiti per il rimborso
IPP Gli obblighi. I lavoratori devono autocertif­icare i requisiti per il rimborso

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy